Sentenza — n. 35990/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa "M.G. Logistica s.r.l.", in persona del legale rappresentante Emerson Perpetuo De Oliveira, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del Tribunale di Milano che ha rigettato la richiesta "di riesame presentata avverso il decreto del G.i.p. di detto Tribunale di convalida di sequestro d'urgenza del P.M. e di adozione di sequestro preventivo di autocarro di sua proprietà per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 bis cod. pen; Sentenza — n. 35990/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo lamenta la violazione degli artt. 321.3 bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 bis cod. pen. e 259, comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006 in ordine al mancato riconoscimento da parte del giudice dell'assolvimento del'onere probatorio circa la sua buona fede della ricorrente nella vicenda che ha determinato l'apposizione del vincolo cautelare sul veicolo di' sua proprietà. Il Tribunale avrebbe infatti considerato l'interessenza dei rapporti tra indagati quale elemento ostativo all'assolvimento del predetto onere tanto più essendo la ricorrente estranea alle indagini.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M. G. LOGISTICA SRL avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relgzione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto il rigetto del ricorso; Trattazione ex art. 23 d. I. n. 137 del 2020 •
RITENUTO IN FATTO
1. La "M.G. Logistica s.r.l.", in persona del legale rappresentante Emerson Perpetuo De Oliveira, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del Tribunale di Milano che ha rigettato la richiesta "di riesame presentata avverso il decreto del G.i.p. di detto Tribunale di convalida di sequestro d'urgenza del P.M. e di adozione di sequestro preventivo di autocarro di sua proprietà per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett.
a) del d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione ad una attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
2. Con un unico motivo lamenta la violazione degli artt. 321.3 bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 bis cod. pen. e 259, comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006 in ordine al mancato riconoscimento da parte del giudice dell'assolvimento del'onere probatorio circa la sua buona fede della ricorrente nella vicenda che ha determinato l'apposizione del vincolo cautelare sul veicolo di' sua proprietà. Il Tribunale avrebbe infatti considerato l'interessenza dei rapporti tra indagati quale elemento ostativo all'assolvimento del predetto onere tanto più essendo la ricorrente estranea alle indagini.
Rileva che tra la ricorrente e il locatario ("ACM Log" regolarmente iscritta, tra l'altro, all'albo gestori ambientali e il cui legale rappresentante mai era stato indagato per reati ambientali) era stato stipulato contratto di locazione del mezzo senza conducente per lo svolgimento di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi con conseguente sottrazione del controllo di mezzi alla proprietaria, mentre solo tra il locatario e il conducente era poi intervenuto apposito e diverso contratto di affidamento ignoto al locatore. Successivamente, la ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica alle richieste del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Premesso che, nella specie, si versa in situazione di ricorso proposto da terzo (di cui, infatti, in ricorso, si sostiene la buona fede), discendendone, conseguentemente, la necessità, per costante giurisprudenza di questa Corte, del conferimento, da parte dello stesso, di procura speciale (tra le altre, da ultimo, Sez.3, n. 29858/18 del 1/12/2017, Fazzari, Rv. 273505; Sez.2, n. 310/18 del 07/12/2017, G.t. Auto s.r.I., Rv.271722), va rilevato che in atti figura unicamente atto di nomina difensiva e procura speciale in data 29/01/2021 all'Avv.
Andrea Antonio Enrico Barelli finalizzato, testualmente, a che lo stesso "abbia a proporre richiesta di riesame avverso il predetto decreto" oltre che a difendere il terzo. Inequivoca appare pertanto la volontà di conferire, al di là della formale denominazione di nomina a difensore di fiducia, procura limitatamente alla richiesta di riesame, volontà, conseguentemente, inestensibile alla proposizione anche del presente ricorso. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento 'delle spese processuali e della somma di denaro di euro 3.000 in favore della cassa delle ammendè.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R