Sentenza — n. 35988/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Napoli, Sezione riesame, con ordinanza del 18 gennaio 2021, ha rigettato l'appello presentato da Armando Aprile avverso il provvedimento, del Tribunale di Napoli Nord del 10 novembre 2020, di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nelle Province di Caserta e di Napoli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35988/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La possibilità di riduzione del divieto di dimora a soli due Comuni non è stata analizzata dal Tribunale del riesame. La gravità del fatto è l'unico elemento tenuto in considerazione, in violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. L'assoluzione di alcuni coimputati e l'eliminazione dell'aggravante dell'art. 416 bis 1, cod. pen. riduce certamente le esigenze cautelari nei confronti del ricorrente. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APRILE ARMANDO nato a AVELLINO il 20/01/1969 avverso l'ordinanza del 18/01/2021 del TRIB. LIBERTA' dì NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO: "Inammissibilità del ricorso". lette le conclusioni, nella memoria, degli Avv. Giovanni Esposito Fariello e Giuseppe Laudante: "Accoglimento del ricorso". Ricorso trattato ai sensi ex art.
23. co. 8 del DL n 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, Sezione riesame, con ordinanza del 18 gennaio 2021, ha rigettato l'appello presentato da Armando Aprile avverso il provvedimento, del Tribunale di Napoli Nord del 10 novembre 2020, di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nelle Province di Caserta e di Napoli.
2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari di reiterazione dei reati e della possibilità della tutela con una misura meno afflittiva (limitando il divieto di dimora ai Comuni di Carinaro e di Teverola). Con ordinanza del 18 giugno 2020 gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con il divieto di dimora, relativamente ai reati di cui agli art. 513 bis, 512 bis aggravati ai sensi dell'art. 416 bisl cod. pen. (in giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord). Al Tribunale di Napoli Nord è stata avanzata l'istanza di sostituzione o revoca in relazione alle varie decisioni già emesse nei riguardi di coimputati, nei confronti dei quali era stata esclusa l'aggravante dell'art. 416 bis 1 cod. pen.
Alcuni coimputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste, per il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia, capo 1 per il quale risulta imputato anche il ricorrente (Iavarazzo Mario, Iavarazzo Michele ed Esposito Gennaro). Il ricorrente, inoltre, ha collaborato sin dalle prime fasi delle indagini; egli ha interrotto i rapporti sin dal 2016 con Iavarazzo Mario e in considerazione dell'amministrazione giudiziaria della sua azienda (sequestrata) non può assolutamente incidere su alcuna scelta aziendale. Egli risulta, peraltro, incensurato.
Ha sempre osservato le misure imposte nel presente procedimento. Infatti, lo stesso P.M. aveva espresso parere positivo alla sostituzione del divieto di dimora per un ambito territoriale limitato ai soli Comuni di Carinaro e Teverola. Il Tribunale di Napoli nella sua decisione si è limitato ad analizzare e rigettare la sola richiesta di revoca della misura, omettendo ogni valutazione sulla richiesta di sostituzione con un divieto di dimora limitato ai soli Comuni di Carinaro e di Teverola. L'ordinanza impugnata rileva un generico giudicato cautelare omettendo di analizzare gli aspetti soggettivi della vicenda posti in rilevo sia nell'appello e sia dal parere del P.M.
IL corretto contegno del ricorrente (ha sempre scupolosamente osservato i divieti), la sua completa collaborazione e la collaborazione anche di Iavarazzo Mario, principale protagonista della vicenda, e l'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata fanno attenuare le esigenze cautelari di reiterazione dei reati. La motivazione del Tribunale risulta solo apparente; inconferente il richiamo alle ultime dichiarazioni di Iavarazzo del 20 luglio 2020, valide casomai per una gravità indiziaria ma non per l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
La possibilità di riduzione del divieto di dimora a soli due Comuni non è stata analizzata dal Tribunale del riesame. La gravità del fatto è l'unico elemento tenuto in considerazione, in violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. L'assoluzione di alcuni coimputati e l'eliminazione dell'aggravante dell'art. 416 bis 1, cod. pen. riduce certamente le esigenze cautelari nei confronti del ricorrente. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.
2. Con successiva memoria l'indagato ha ribadito la fondatezza del ricorso, evidenziando come la misura disposta nei suoi confronti sarebbe comunque non idonea a garantire le esigenze cautelari della reiterazione dei reati, in considerazione dei moderni strumenti di ct4434,i0.,.. comunicazione online. Del resto, le situazioni di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati non possono desumersi solo dalla gravità dei reati in accertamento. Il ricorrente cessava ogni rapporto professionale con la ADV Comunication, alla quale ha comunicato l'interruzione di ogni rapporto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico.
4. Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente, come emergente anche dalle dichiarazioni del coimputato Mario Iavarazzo (nell'interrogatorio del 20 luglio 2020). Il Tribunale evidenziava inoltre la formazione del "giudicato cautelare" per i precedenti provvedimenti di rigetto delle analoghe istanze del ricorrente (provvedimento del 27 marzo 2020 del Tribunale del riesame, non impugnato, e provvedimento del G.I.P. del 29 luglio 2020 di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura del divieto di dimora nelle Province di Caserta e Napoli, non impugnato). Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett.
b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801).
L'ordinanza impugnata poi evidenzia come in considerazione della spiccata capacità a delinquere del ricorrente ("dalle dichiarazioni di Iavarazzo Mario emerge una permeabilità del ricorrente alle suggestioni e alle infiltrazioni della criminalità organizzata molto risalente nel tempo, e che va al di là degli specifici rapporti instaurati da questi con lo Iavarazzo. Emerge la figura di un soggetto che non ha evitato di fare affari con plurimi soggetti dall'alto spessore camorristico - Borrata Silvio, Manno Antonio, Iavarazzo Mario -, pur di trarne un illecito tornaconto, beneficiando sia delle illecite provviste messe a disposizione dai suoi soci occulti [...] sia della protezione e forza di intimidazione promanante dalla loro reputazione criminale per sbarrare la concorrenza") l'unica misura minimamente in grado per prevenire il pericolo di recidiva è quella del divieto di dimora nelle Province di Napoli e di Caserta "ovvero nel territorio di influenza e operatività del clan dei Casalesi".
Il Tribunale del riesame ha quindi valutato sia la richiesta di revoca e sia la richiesta di sostituzione della misura cautelare con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni e da manifeste illogicità. Il ricorso sul punto non si confronta con le adeguate motivazioni ma in via generica e con argomentazioni in fatto, peraltro reiterative del motivo del riesame al quale l'ordinanza ha fornito adeguata risposta, prospetta un vizio della motivazione non esistente.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d