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Sentenza — n. 35987/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35987/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35987/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Bergamo, in sede di riesame, con ordinanza del 27 luglio 2020 rigettava l'istanza di riesame proposta da Stefano Riva, in proprio, e dalla SOITAAB IMPIANTI s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del 13 gennaio 2020, relativamente al reato in accertamento delllart. 2 d. Igs 74 del 2000.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35987/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorrono in cassazione Stefano Riva in proprio e la SOITAAB IMPIANTI s.r.I., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

Parole chiave

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fatture fittizie traente sottrazione dell'iva omissione della contabilità abuso di carte-chèques frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIVA STEFANO nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 18/07/1977 so cm ; vq,Fat&T; n• . avverso l'ordinanza del 27/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO: "Inammissibilità del ricorso". Ricorso trattato ai sensi ex art.

23. co. 8 del DL n 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bergamo, in sede di riesame, con ordinanza del 27 luglio 2020 rigettava l'istanza di riesame proposta da Stefano Riva, in proprio, e dalla SOITAAB IMPIANTI s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del 13 gennaio 2020, relativamente al reato in accertamento delllart. 2 d. Igs 74 del 2000.

2. Ricorrono in cassazione Stefano Riva in proprio e la SOITAAB IMPIANTI s.r.I., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 321, 325 cod. proc. pen., 2 e 12 bis d. Igs 74 del 2000). Alla società SOITAAB IMPIANTI s.r.l. sono stati sequestrati € 109.679,44 - sequestro finalizzato alla confisca diretta -. Si procede nei confronti del rappresentante legale della società, Stefano Riva, per il reato di cui all'art. 2, d. Igs. 74 del 2000, per gli anni di imposta 204 e 2015. Il fumus del reato viene individuato unicamente relativamente alla natura di società cartiera della emittente le fatture, B.M. Carpenteria e Costruzioni Meccaniche s.r.l. (che aveva dismesso tutti gli asset aziendali e cessato - di fatto - la propria attività commerciale, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza).

Nessuna contestazione viene, invece, fatta alle singole operazioni. In sede di riesame è stata depositata copiosa documentazione per una diversa e più logica ricostruzione dei fatti; la documentazione era stata già prodotta alla Guardia di Finanza e, quindi, documentazione già a disposizione del G.I.P. In sede di riesame la documentazione è stata anche integrata con allegazioni relative alla rivendita successiva dei beni e dei servizi, oggetto delle fatture in contestazione. I rapporti tra le due società risalivano al 2013 e la società emittente le fatture era, allora, certamente operativa.

La difesa in sede di riesame aveva anche ricostruito, fattura per fattura, ogni singola attività commerciale tra le due società (con bolle di trasporto, tracciamento dei pagamenti, rivendita al cliente finale). Inoltre, agli occhi dei terziila società emittente le fatture non aveva mai modificato la sua attività. Comunque, risulta incontestabile che le prestazioni siano oggettivamente esistenti, e anche l'ordinanza impugnata lo sostiene ("I documenti prodotti inducono infatti a ritenere verosimile che almeno parte delle prestazioni sia stata eseguita, seppure ad opera di un soggetto diverso dalla B.M.").

Se così fosse la contestazione non potrebbe riguardare le operazioni oggettivamente inesistenti, ma solo soggettivamente inesistenti. Manca, in conseguenza, la prova dell'elemento soggettivo del reato. Dolo specifico, di evasione delle imposte, che deve essere sempre valutato anche in sede di sequestri preventivi. Deve essere accertata la consapevolezza della conoscenza del diverso fornitore da chi ha emesso la fattura. L'ordinanza impugnata non ha motivato adeguatamente sulla prospettazione dei ricorrenti. Non è stata accertata la consapevolezza di Riva Stefano della diversità tra la società emittente le fatture e chi effettivamente erogava i beni ed i servizi.

L'ordinanza si limita a verificare la natura di società cartiera dell'emittente le fatture, ma non analizza la documentazione che dimostra l'effettiva sussistenza delle prestazioni fatturate. La società Sotaab non ha beneficiato di alcun illecito profitto relativamente all'IVA; le fatture soggettivamente inesistenti hanno pur sempre costituito dei costi per la società e, in conseguenza, nessuna evasione di imposta (anche IRES) sussiste. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTOt 3. I ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso con dichiarazione dell'Avv.

Domenico Chindamo, munito di procura speciale, evidenziando "il sopravvenuto svincolo dei beni precedentemente sottoposti a sequestro". I ricorsi, quindi, devono dichiararsi inammissibili, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. 3.

1. L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto (nel caso: svincolo dei beni in sequestro), non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione (Vedi Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc. Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 23485901).

P.Q.M.

Dichiara inammissi