Sentenza — n. 35986/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22 settembre 2020 respingeva l'istanza di Albo Volpe diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere edilizie di cui alla sentenza n. 392/1998 dell'Il febbraio 1998, irrevocabile il 15 luglio 1998.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 cod. pen; Sentenza — n. 35986/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, la demolizione dell'immobile, attualmente prevista dall'art. 31, comma 9, del T. U. n. 380/2001 e già dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa anche dalla eventuale alienazione a terzi della proprietà dell'immobile abusivamente edificato. L'eventuale acquirente (reale o simulato) dell'immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore. (Sez. 3, 28/3/2007, n. 22853, Coluzzi).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOLPE ALBO nato a AGROPOLI il 18/09/1957 avverso l'ordinanza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Fulvio Troncone: "inammissibilità del ricorso".
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22 settembre 2020 respingeva l'istanza di Albo Volpe diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere edilizie di cui alla sentenza n. 392/1998 dell'Il febbraio 1998, irrevocabile il 15 luglio 1998.
2. Albo Volpe propone ricorso in cassazione per í motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge (art. 31 e 44 d.P.R. 380/2001, 172 e 173 cod. pen., art. 7 Cedu e 117 Costituzione; art. 1 del protocollo 1 Cedu). L'ordine di demolizione avendo natura di sanzione penale, deve ritenersi ormai prescritto (art. 172 e 173 cod. pen.), come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La demolizione ha infatti natura sostanzialmente penale nonostante formalmente sia qualificata amministrativa. Tra l'irrevocabilità della sentenza e la disposta esecuzione sono decorsi oltre 11 anni. La demolizione deve essere, comunque, proporzionata rispetto al fine indicato dal legislatore, art. 1, del protocollo 1, Cedu. Dalla sentenza di condanna è mutata la realtà, sia per il soggetto destinatario e sia per il nucleo familiare che abita nell'immobile. L'esecuzione della demolizione senza un limite di tempo risulta afflittiva in maniera sproporzionata. 2.
2. Violazione di legge (art31, comma 9, d.P.R. 380/2001, D.M. del 5 /07/1975, 117 Costituzione, 8 Cedu e 1 del protocollo 1, Cedu). Il modesto fabbricato da demolire è adibito a residenza principale dell'intero nucleo familiare di Volpe (composto da sette persone, ivi compresa l'anziana mamma classe 1921). Per effetto dell'eventuale demolizione la superficie residua (di 72,56 mq) sarebbe inferiore a quella prevista dai regolamenti di igiene (D.M. Sanità del 5/07/1975, che prevede una superficie minima non inferiore a 14 mq per i primi 4 abitanti, e a 10 mq per i successivi). Inoltre, l'eventuale demolizione della parte ritenuta abusiva comporterebbe danni per le parti regolarmente costruite (o sanate), come dalla consulenza di parte depositata in sede di incidente di esecuzione. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza.
3. La Procura Generale della Cassazione, Sost. Proc. Gen. Fulvio Troncone, ha presentato conclusioni scritte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 - dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736;
Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 - dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336).5. La questione della natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu sulla confisca è mal posta. Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il territorio alla condizione iniziale, prima dell'abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti;
Cass. Sez. 3, 11/02/2016, n. 5708, Wolgar).
6. Inoltre, la demolizione dell'immobile, attualmente prevista dall'art. 31, comma 9, del T. U. n. 380/2001 e già dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa anche dalla eventuale alienazione a terzi della proprietà dell'immobile abusivamente edificato. L'eventuale acquirente (reale o simulato) dell'immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore. (Sez. 3, 28/3/2007, n. 22853, Coluzzi).
7. Per il diritto all'abitazione e la proporzionalità della misura il ricorso risulta generico e articolato in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il diritto all'abitazione, infatti, è rappresentato in modo alquanto generico, solo teorico, senza prospettazioni di concreti motivi di legittimità. La decisione impugnata evidenzia come non risultano allegate le condizioni economiche e familiari oggettivamente ostative al reperimento di un alloggio diverso da quello colpito (peraltro solo in parte) dalla demolizione.
Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con questa motivazione e non si rappresenta il possesso o no di altre unità di abitazione (nemmeno si smentisce l'affermazione del Tribunale di Napoli nell'ordinanza impugnata), ma si ribadisce in modo del tutto (214.4je,e7"~el: - , generico e teorico il diritto all'abitazione e alla tutela della vita privata e familiare del ricorrente e del suo nucleo familiare. Le questioni personali e familiari delK ricorrente, infatti, sono rappresentate a questa Corte in modo generico, senza alcun confronto con le motivazioni del provvedimento impugnato; in precedenza/ al giudice dell'esecuzione le allegazioni sono risultate inadeguate, in relazione alla sopra vista indispensabilità o meno dell'immobile in riferimento al nucleo familiare.
Pertanto, non era possibile verificare l'incidenza sul caso della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 aprile 2016, Ivanova e Cherkezov V/Bulgaria, ricorso 46577/15 e la eventuale violazione, nella fattispecie concreta, dell'art. 8 della convenzione europea, sotto il profilo della proporzionalità, tra l'abuso - se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità - e gli interessi generali della comunità al rispetto delle norme. Mancano allegazioni, in sede di incidente di esecuzione, della situazione economica di tutti i membri del nucleo familiare e della proprietà o no di altre idonee abitazioni, per la valutazione in concreto, e non solo teorica, del diritto all'abitazione e della proporzionalità della misura della demolizione (Sez. 3, Sentenza n. 48021 del 11/09/2019 Cc. - dep. 26/11/2019 - Rv. 277994; vedi, anche, Sez. 3, del 5 giugno 2020, n. 17193 Manganilello, non massimata).
8. Del tutto generico il motivo sulla incidenza della demolizione sulle opere legittime. L'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e immune da illogicità manifeste o da contraddizioni, rileva con accertamenti in fatto (insindacabili in sede di legittimità) come dalla relazione redatta dal consulente del P.M. emerge che la demolizione riguarderà solo il manufatto abusivo con la messa in sicurezza dell'unica parete comune con la costruzione legittima, ad opera di imprese specializzate (vedi comunque Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 18/11/2019 Cc. - dep. 15/01/2020 - Rv. 277724). Il ricorrente non si confronta con questa motivazione, ma reitera in modo generico il suo motivo già proposto al giudice dell'esecuzione e motivatamente respinto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend