Sentenza — n. 35985/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bologna con ordinanza del 16 settembre 2020 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Alessandro Zoffoli avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 17 dicembre 2013 che aveva condannato il ricorrente relativamente al reato di cui all'art. 256, comma 4, d. Igs. 152 del 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 674 cod. pen; Sentenza — n. 35985/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'appello si era specificamente dedotto che il d. m. 5/02/1998 nulla riferisce di specifico sulle emissioni di fumi o di odori, ma stabilisce unicamente che l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti avvenga nel rispetto della messa in sicurezza. La suddetta critica alla decisione del Tribunale non può far ritenere l'appello non specifico, in quanto rispetta il requisito previsto dall'art. 581 cod. proc. pen. i La sentenza di primo grado si occupava in modo alquanto succinto delle ragioni di fatto e di diritto per la condanna, e richiamava in modo generico il d. m. 5/02/1998, in quanto l'autorizzazione ambientale non faceva alcun riferimento in materia di emissioni odorose.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOFFOLI ALESSANDRO nato a GAMBETTOLA il 11/09/1962 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG , Fulvio Troncone: "Inammissibilità de ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. Alessandro Sintucci: "Accoglimento del ricorso".
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 16 settembre 2020 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Alessandro Zoffoli avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 17 dicembre 2013 che aveva condannato il ricorrente relativamente al reato di cui all'art. 256, comma 4, d. Igs. 152 del 2006.
2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge. L'appello era ampiamente specifico. La decisione impugnata omette di esaminare integralmente l'impugnazione dichiarata inammissibile. L'ordinanza ha solo analizzato la parte finale dell'appello, ignorando quanto dedotto nelle ragioni di fatto e di diritto. La parte dell'appello non esaminata dall'ordinanza impugnata conteneva specifica critica alla decisione del Tribunale. Le prescrizioni contenute nell'autorizzazione concessa alla Zoffoli Metalli s.r.l. non facevano alcun espresso riferimento alla disciplina delle emissioni odorose; la Corte di appello travisa il fatto in quanto l'autorizzazione rilasciata il 29 ottobre 2014 e in seguito aggiornata richiama l'art. 1, comma 3, d. m. del 5 febbraio 1998, che nulla dice in materia di emissione di odori.
Nell'appello si era specificamente dedotto che il d. m. 5/02/1998 nulla riferisce di specifico sulle emissioni di fumi o di odori, ma stabilisce unicamente che l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti avvenga nel rispetto della messa in sicurezza. La suddetta critica alla decisione del Tribunale non può far ritenere l'appello non specifico, in quanto rispetta il requisito previsto dall'art. 581 cod. proc. pen. i La sentenza di primo grado si occupava in modo alquanto succinto delle ragioni di fatto e di diritto per la condanna, e richiamava in modo generico il d. m. 5/02/1998, in quanto l'autorizzazione ambientale non faceva alcun riferimento in materia di emissioni odorose.
Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 2.
2. Con successiva memoria l'imputato ribadiva la fondatezza del ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, allegando la decisione della Cassazione n. 184 del 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso non risulta manifestamente infondato e, quindi, deve dichiararsi, ex art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201; vedi anche Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017 - dep. 24/11/2017, Barbato, Rv. 27137301 e Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017 - dep. 03/08/2017, Criscuolo, Rv. 27079901). Nel caso in giudizio la Corte di appello non ha analizzato adeguatamente l'appello proposto dal ricorrente che conteneva motivi specifici, in relazione alle motivazioni della decisione di primo grado; in particolare l'appello evidenziava come nessuna contestazione "di violazione delle norme di messa in sicurezza per il trattamento dei rifiuti è stata elevata nei confronti della Zoffoli Metalli s.r.l. di cui l'imputato Zoffoli Alessandro era ed è il legale rappresentante, per cui nessuna espressa contestazione può essere mossa all'appellante sul punto, tanto più che lo stesso giudice di primo grado ha sentenziato che nessuna prova del superamento dei limiti della normale tollerabilità di cui all'art. 674 cod. pen.
è stata fornita".
4. Non sussistono, inoltre, ipotesi evidenti di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna di primo grado e poiché lo stesso ricorrente non lo sostiene nel ricorso in cassazione. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione (commesso sino al 13 ottobre 2010). ,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizi