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Sentenza — n. 35983/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35983/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35983/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La vicenda processuale trae origine da un sopralluogo effettuato dall'Assessorato Territorio e ambiente della Regione siciliana su un terreno sito in agro di Siracusa, identificato dal catasto dei terreni al foglio 98, part. 154, di proprietà della ditta B.B. società semplice di Giarratana Bettina & C. terreno, per verificare l'incidenza ambientale del progetto di un realizzando campo fotovoltaico. Durante tale attività si riscontrò nel terreno la presenza di numerosi reperti archeologici, circostanza che rese necessario allertare la Sovrintendenza di Siracusa per il recupero l'analisi e la conservazione degli stessi.

Regesto Legislator

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art. 733 cod. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35983/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) del d.lgs. n. 42 del 2004 e all'art. 733 cod. pen. I reperti archeologici sarebbero stati prelevati all'esito di accessi informali del personale operante, senza un rilievo fotografico degli stessi, sicché non sarebbe possibile accertare il loro reale valore archeologico e il loro effettivo danneggiamento ad opera dell'indagato. L'inesistenza di un atto di sequestro, poi, avrebbe impedito di valutare l'esistenza in concreto del fumus commi delicti in grave violazione del diritto di difesa.

Parole chiave

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ritrovamento archeologico sequestro cautelare azione di risarcimento danni da sequestro infrazioni contro i beni culturali distrazione di valori patrimoniali confisca di beni

Disposizioni normative citate

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art. 733 cod. pen
42 del 2004 e art. 733 cod. pen., ritenendo sussistente il pericolo che la libera disponibilità dell'immobile in capo a Giarratana Salvatore potesse agevolare la commissione di nuovi reati di omessa denuncia e danneggiamento di oggetti aventi rilevanza storica archeologica ovvero aggravarne le conseguenze.
art. 125 cod. proc. pen
Con il primo, si deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza del Tribunale del riesame impugnata non sarebbe motivata in ordine all'inesistenza del provvedimento di sequestro del corpo di reato e all'inesistenza del fumus comrnissi delicti dei reati di cui agli art.
art. 321 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., sotto il profilo dell'inosservanza del principio del minor sacrificio necessario.
art. 273 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GIARRATANA SALVATORE, nato a Catania il 28/02/1967 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa del 24/12/2020. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

1. La vicenda processuale trae origine da un sopralluogo effettuato dall'Assessorato Territorio e ambiente della Regione siciliana su un terreno sito in agro di Siracusa, identificato dal catasto dei terreni al foglio 98, part. 154, di proprietà della ditta B.B. società semplice di Giarratana Bettina & C. terreno, per verificare l'incidenza ambientale del progetto di un realizzando campo fotovoltaico. Durante tale attività si riscontrò nel terreno la presenza di numerosi reperti archeologici, circostanza che rese necessario allertare la Sovrintendenza di Siracusa per il recupero l'analisi e la conservazione degli stessi.

2. Non essendovi mai stata alcuna comunicazione in merito del rinvenimento dei reperti da parte del proprietario del sito e riscontrato che alcuni oggetti erano stati danneggiati dai lavori funzionali alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, con decreto del 27/11/2010, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa disponeva il sequestro preventivo del terreno in oggetto, in ordine ai reati di cui agli art. 90, comma 1, 175 lett.

b) d.lgs. n. 42 del 2004 e art. 733 cod. pen., ritenendo sussistente il pericolo che la libera disponibilità dell'immobile in capo a Giarratana Salvatore potesse agevolare la commissione di nuovi reati di omessa denuncia e danneggiamento di oggetti aventi rilevanza storica archeologica ovvero aggravarne le conseguenze. Con istanza depositata il 27/11/2020 Giarratana Salvatore, a mezzo del suo difensore, proponeva riesame che veniva rigettato in data 24/12/2020.

2. Avverso tale ultimo provvedimento il Giarratana propone ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, articolato in quattro motivi.

3. Con il primo, si deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza del Tribunale del riesame impugnata non sarebbe motivata in ordine all'inesistenza del provvedimento di sequestro del corpo di reato e all'inesistenza del fumus comrnissi delicti dei reati di cui agli art. 175, comma 1, lett.

b) del d.lgs. n. 42 del 2004 e all'art. 733 cod. pen. I reperti archeologici sarebbero stati prelevati all'esito di accessi informali del personale operante, senza un rilievo fotografico degli stessi, sicché non sarebbe possibile accertare il loro reale valore archeologico e il loro effettivo danneggiamento ad opera dell'indagato. L'inesistenza di un atto di sequestro, poi, avrebbe impedito di valutare l'esistenza in concreto del fumus commi delicti in grave violazione del diritto di difesa.

4. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. essendo stato disposto il vincolo dell'intero fondo in violazione del principio di concretezza e attualità del 'periculum in mora stati rinvenuti i reperti solo in una parte limitata dello stesso.5. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 125 e 275 cod. proc. pen., perché, in violazione dei canoni di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, sarebbe stata sequestrato l'intero fondo dell'indagato, imponendo un provvedimento inutilmente gravoso per l'indagato a fronte della limitatezza dell'area in cui erano stati rinvenuti i reperti.

6. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., sotto il profilo dell'inosservanza del principio del minor sacrificio necessario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente inammissible.

2. Come è noto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Nella specie, il ricorrente, piuttosto che lamentare una violazione di legge, si duole sostanzialmente della motivazione del provvedimento che ha convalidato il sequestro. La motivazione, infatti, ad avviso di questo Collegio è tutt'altro che mancante o inesistente, e immune da "errores in iudicando" o "in procedendo", avendo correttamente illustrato degli elementi indiziari, che consentono di ravvisare il fumus dei reati contestati, tenendo conto della fase processuale in cui è intervenuto il provvedimento. Il Tribunale di Siracusa indica analiticamente la tipologia degli oggetti ritrovati (107 frammenti di tegole e pithos, 30 frammenti ceramici, due frammenti di piede di skyphos in vernice nera e un chiodo metallico risalenti all'età greca), evidenzia l'esigenza, proveniente dalla stessa Sovrintendenza, della necessità di ulteriori interventi, con ciò implicitamente formulando un giudizio, insindacabile in sede di legittimità, sul rilievo archeologico dei beni rinvenuti, che del resto non viene mai contestato dal ricorrente che si limita a dolersi del mancato sequestro degli stessi.

L'ordinanza si sofferma altresì sull'elemento soggettivo della condotta.In relazione l'omessa denuncia si evidenzia che dagli atti emerge con chiarezza che l'indagato aveva avuto un ampio margine di tempo tempo per rendersi conto della presenza dei reperti sul suo fondo e fare, conseguentemente, le dovute comunicazioni. Quanto all'imputazione di danneggiamento, il Tribunale correttamente confuta le contestazioni difensive evidenziando che la natura contravvenzionale della disposizione contestata consente di attribuire rilievo penale anche alla condotta colposa.

I giudici hanno, quindi, fatto buon governo del principio secondo cui, anche a fondamento di una misura cautelare reale, debbano sussistere elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano - pur tenendo conto della fase processuale iniziale (si legga la sentenza della Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 08/03/2019, Pollaccia, Rv. 276283, che ricorda come la valutazione da parte del giudice del "fumus commissi delicti" sia contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto) - di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato, pur non dovendo assurgere, il compendio complessivo, alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure di cautela personale (cfr.

Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152 - 01).

3. Anche i restanti motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente essendo tutti inerenti al periculum in mora, sono manifestamente infondati. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il provvedimento impugnato, lungi dall'essere carente, ben dettaglia le ragioni per le quali ricorre il legame funzionale tra il terreno e il reato, evidenziando che il ritrovamento dei reperti è stato possibile proprio a causa dei lavori posti in essere sull'area per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Esaustiva è altresì la parte motiva in cui, in riferimento alla proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura imposta si specifica che, nelle more di un accertamento in grado di circoscrivere con sicurezza le zone interessate da eventuali ulteriori rinvenimenti, risulta necessaria la privazione della disponibilità dell'intera area.

4. Per tutto quanto esposto il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

)'- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa