Italian court dismisses appeal for release of seized cheese due to mandatory confiscation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the seized cheese should be released because the lower court lacked sufficient motivation regarding its condition and potential use as animal feed. The court ruled that the seizure was lawful because the goods were subject to mandatory confiscation under the Penal Code for the alleged crimes of counterfeiting and selling spoiled food.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 240, comma 2, cod. pen.: The prohibition on returning seized goods applies when the items are subject to mandatory confiscation under the Penal Code or special laws, regardless of the specific crime's classification.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giannetta Salvatore, nato a Minervino di Lecce il 02/04/1959, avverso l'ordinanza in data 29/06/2020 del Giudice per le indagini preliminari di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in cancelleria in data 29 giugno 2020 il Giudice per le indagini preliminari di Lecce ha rigettato l'opposizione presentata da Salvatore Giannetta, amministratore unico della HS Minerva S.r.l., contro il rigetto dell'istanza di dissequestro del formaggio retinato e del parmigiano reggiano mezzano.
2. Il ricorrente espone che, unitamente a tale Francesco Faggiano, aveva ricevuto il verbale di ispezione igienico-sanitaria del 24 gennaio 2020 a firma dei L01 NAS con cui era stato disposto il sequestro probatorio di kg 298 circa di formaggio retinato, per frode nell'esercizio del commercio ai sensi degli art. 56 e 515 cod. pen., e di ulteriori kg 567 circa di formaggio retinato nonché di kg 37 di parmigiano reggiano mezzano, per la detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione ai sensi dell'art. 5, lett. b), I. n. 283 del 1962.
Il sequestro probatorio era stato convalidato con decreto del Pubblico ministero in data 27 gennaio 2020, siccome il formaggio era stato considerato corpo del reato. Il 18 febbraio 2020, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio presso i NAS di Lecce, unitamente al personale del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, avevano redatto un verbale di accertamento con contestuale rimozione e nuova apposizione di sigilli, in esecuzione della delega d'indagine nell'ambito del procedimento penale RGNR 803/20. Avevano quindi riscontrato l'assenza di manomissioni sulle forme di Formaggio retinato italiano e/o qualsiasi condotta idonea alla contraffazione del Grana Padano.
La richiesta di restituzione era stata rigettata dal Pubblico ministero perché i beni erano oggetto di confisca. Avverso tale provvedimento di rigetto, la difesa aveva presentato tempestiva opposizione al Giudice per le indagini preliminariicon cui aveva lamentato l'assoluta carenza di motivazione. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di dissequestro ed aveva disposto la destinazione del formaggio commestibile alle associazioni di volontariato che assistevano persone bisognose e indigenti e la distruzione di quello non commestibile.
L'indagato presenta quattro motivi di censura. Con il primo deduce la violazione di legge con riferimento all'applicabilità del divieto di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., al reato di cui all'art. 517- quater cod. pen. Richiama in suo favore la sentenza delle Sezioni Unite n. 40874 del 2019 e contesta la confisca. Con il secondo svolge la medesima eccezione sotto il profilo della carenza di motivazione. Con il terzo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla persistenza delle esigenze probatorie. Precisa che in data 18 febbraio 2020 i NAS e gli Agenti vigilatori del Consorzio di Tutela autorizzato del Grano Padano DOP avevano compiuto una seconda ispezione da cui era emersa l'assenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 517-quater cod. pen.
Con il quarto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché aveva chiesto il dissequestro della merce per destinarla a fini diversi dal consumo umano o per distruggerla sotto la supervisione della polizia giudiziaria eventualmente delegata. Nel corso della prima udienza camerale, il Giudice per le indagini preliminari aveva concesso termini per produrre certificazione attestante la possibilità di vendita ad uso zootecnico ed aveva rinviato per l'acquisizione della documentazione e per le determinazioni all'udienza dell'Il giugno 2020.
Nel corso della successiva udienza aveva depositato una scrittura privata di preliminare di cessione di merce alimentare, unitamente ai titoli abilitativi della società per lo smaltimento. Richiama la normativa nazionale ed i Regolamenti comunitari per sostenere che gli alimenti in cattivo stato di conservazione, tra cui quelli oggetto del sequestro probatorio, rientravano nella categoria "3", a rischio sanitario lieve o trascurabile. Inoltre, nel caso specifico, le modalità concrete di stoccaggio in ambiente non idoneo non avrebbero potuto comunque comportare un'alterazione del formaggio, tale da ingenerare un pericolo per la salute animale cui in ipotesi il mangime, debitamente trattato, sarebbe stato destinato.
Era chiaro che le forme di formaggio sequestrato e in virtù dell'art. 14.1.(d). Reg. CE n. 1069 del 2009 potevano essere trasformate a determinate condizioni. Lamenta la grave carenza di motivazione sul punto da parte del Giudice delle indagini preliminari che si era limitato ad affermare che "era pazzesco" come fosse stata messa a repentaglio la salute dei consumatori. Sostiene che l'ordinanza violava la disciplina sui sottoprodotti di origine animale ed era confusa in merito al corretto inquadramento della contravvenzione dell'art. 5, lett. b), I. n. 283 del 1962.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Pur non citando la sentenza a Sezioni Unite n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690-02, l'ordinanza impugnata vi ha dato corretta applicazione. Ed invero, nel caso in esame, opera il divieto di restituzione della merce, ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., allorché le cose siano suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. o in virtù di leggi speciali che rinviino alla suddetta norma. Per entrambi i reati in astratto ipotizzati è prevista la confisca obbligatoria, perché, per la violazione dell'art. 517- quater cod. pen., significativo è il rinvio all'art. 474 -bis cod. pen., mentre per la violazione dell'art. 5 lett. b), I. alimenti, si rientra nell'ipotesi dell'art. 240, secondo comma, n. 2), come diffusamente spiegato nella sentenza n. 41558 del 21/07/2017, Flace, Rv. 270890.
Tanto basta per giustificare il diniego del dissequestro. Peraltro, va ulteriormente osservato che immune da censura per violazione di legge (l'unica ammissibile rispetto alla misura reale) è la motivazione con riferimento all'impossibilità di dissequestrare la merce per l'uso come mangime animale, previo trattamento, perché, al di là delle considerazioni personali, il Giudice ha evidenziato che le pezze di formaggio erano state a contatto con vernici e fumi, trasportate per strada, cadute sull'asfalto e recuperate dopo che avevano rotolato in mezzo alle auto in circolazione.
La difesa del ricorrente non ha allegato di aver rappresentato al Giudice elementi idonei a fondare un diverso convincimento o a integrare l'omessa o apparente motivazione.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 25 gennaio