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Sentenza — n. 35978/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35978/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35978/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6/2/2020, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 13/11/2018 dal locale Tribunale, con la quale Raffaele Fasolino era stato giudicato colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 44, comma 1, lett. b), 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e condannato alla pena di due mesi, quindici giorni di arresto ed ottomila euro di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35978/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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controllo dei lavori costruzioni non autorizzate responsabilità dell'architetto nozione di opera difetti di costruzione prestazioni edilizie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fasolino Raffaele, nato a Napoli il 13/5/1979 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6/2/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Biondi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/2/2020, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 13/11/2018 dal locale Tribunale, con la quale Raffaele Fasolino era stato giudicato colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 44, comma 1, lett. b), 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e condannato alla pena di due mesi, quindici giorni di arresto ed ottomila euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione il Fasolino, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza ed illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe negato la prescrizione dei reati sull'errato presupposto che, al momento dell'intervento della Polizia Municipale, fossero ancora in corso le opere abusive; diversamente, con un miglior governo delle prove assunte/ i Giudici avrebbero dovuto constatare che quelli riscontrati non sarebbero gli interventi di cui alla contestazione, ma lavori - diversi e del tutto legittimi - oggetto di una CILA presentata dal ricorrente nel 2014, e riguardanti i soli spazi interni dell'immobile.

La mancanza di questa valutazione comporterebbe un radicale vizio della pronuncia, e ne imporrebbe l'annullamento; - lo stesso vizio, di seguito, è denunciato con riguardo alla deposizione dei testi Magliulo e Pazzi, che avrebbero riferito che le verande in contestazione sarebbero state già presenti - per come riscontrate 1'11/5/2015 - almeno dieci anni prima. Nessuna motivazione, al riguardo, sarebbe presente nella sentenza, che avrebbe speso sul punto un argomento di mero stile e del tutto apparente, con il quale si sarebbe limitata al richiamo delle considerazioni espresse dal primo Giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; le due censure, peraltro, possono esser trattate in modo congiunto, concernendo la medesima questione del tempus commissi delicti (non il reato in sé, non contestato), sulla quale, invero, non si riscontrano affatto la violazione di legge od il vizio motivazionale dedotti con l'impugnazione in esame.

4. La Corte di appello, aderendo alla pronuncia del Tribunale, ha infatti evidenziato che i lavori riscontrati 1'11/5/2015 nell'immobile del Fasolino erano del tutto abusivi, perché privi del necessario titolo edilizio; in particolare, il permesso di costruire in sanatoria n. 168 del 9/10/2010, rilasciato alla precedente proprietaria e relativo ad una veranda di 15 mq., era stato evidentemente "superato" da ulteriori opere - eseguite dal ricorrente - quali una veranda di circa 25 mq. (divenuta volume aggiuntivo ed autonomamente utilizzabile, con tanto di impiantistica per angolo cottura) e la chiusura di un balcone (6m.x1,30), con pannelli in allumino e vetri, del tutto nuova ed assente nella domanda del provvedimento in sanatoria.

5. Ancora, la sentenza ha sottolineato che, al momento dell'accertamento, i lavori erano in corso e non erano completati, "tanto che vi era la realizzazione di pavimentazione e impianti che facevano presumere la realizzazione nel volume abusivo di una cucina, che però non era stata ancora impiantata." 6. Muovendo da queste considerazioni, la Corte di merito ha quindi concluso che le opere in corso, proprio perché diverse da quelle assentite (soprattutto per la modifica della struttura e per il rilevante aumento di volumetria), non potevano di certo esser sostenute dalla CILA presentata dal Fasolno, richiedendo, per contro, il rilascio di un permesso di costruire.

7. Tanto premesso - ed a fronte di una compiuta e logica motivazione, fondata su oggettivi elementi istruttori - osserva il Collegio che il ricorso si sviluppa su argomenti di puro merito, non consentiti in questa sede. Con il primo motivo, infatti, si lamenta che la Corte di appello avrebbe confuso i lavori in corso nel maggio 2015, relativi ad interventi interni (ed oggetto della citata CILA), con quelli di cui alla rubrica, riguardanti la veranda; una doglianza, dunque, con la quale si chiede al Giudice di legittimità una nuova e differente valutazione delle medesime emergenze dibattimentali già riscontrate dai Giudici del merito, invocandone una lettura alternativa e più favorevole, nella chiave della (maturata) prescrizione. Il che, tuttavia, non è consentito, risultando preclusa alla Corte di cassazione la rivalutazione in fatto delle risultanze processuali, e consentito l'annullamento della sentenza solo laddove queste siano state fatte oggetto di una lettura viziata; quel che, tuttavia, non si riscontra nel caso di specie, come già sopra esposto.

8. Nei medesimi termini di inammissibilità, poi, si conclude quanto alla seconda censura, che lamenta - oltre all'apparenza della motivazione - il mancato esame delle deposizioni Magliulo e Pazzi (peraltro, non allegate al ricorso), che avrebbero riferito quantomeno al 2005 la realizzazione delle opere in contestazione, per averne avuto scienza diretta. Questo motivo di ricorso, infatti, reitera un'analoga doglianza di appello, ma non si confronta con l'argomento speso sul punto dalla Corte di merito, che - pur non citando espressamente le deposizioni richiamate - ha riferito in modo espresso le opere in esame al Fasolino e ne ha collocato l'esecuzione in epoca recente, nei termini indicati; dal che, l'evidente, implicito superamento delle deposizioni Magliulo e Pazzi, ritenute dunque soccombenti rispetto alle prove che collocano gli abusi al tempo di cui alla contestazione.

9. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso