Sentenza — n. 35976/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ricorso per cassazione Tudisco Antonio e Sermi Massimo hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in riforma della sentenza del Tribunale di assoluzione di primo grado, condannava Sermi alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e Tudisco alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per i reati di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 per avere, rispettivamente:
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35976/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va solo aggiunto che neppure le considerazioni specificamente svolte dal solo Tudisco in ordine agli elementi che comproverebbero la effettività delle prestazioni, ovvero i dati documentali relativi alla necessità di lavori di adeguamento dei locali della Tudisco S.r.l. alla normativa in tema di sicurezza, elementi in realtà circoscritti appunto alle ragioni dell'affidamento di una consulenza professionale, ma non certo al fatto che poi tale consulenza sia stata realmente concordata, sono tali da disarticolare la logicità del complessivo ragionamento probatorio della sentenza, restando sempre su di un piano, al più, di pari plausibilità inidonea ad attingere il vizio di cui all'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SERMI MASSIMO nato a PRATO il 11/11/1966 TUDISCO ANTONIO nato a NAPOLI il 29/03/1957 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore presente, Avv. W. Borchi, anche in sostituzione dell'Avv. L. Brachi, che si è riportato ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso per cassazione Tudisco Antonio e Sermi Massimo hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in riforma della sentenza del Tribunale di assoluzione di primo grado, condannava Sermi alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e Tudisco alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per i reati di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 per avere, rispettivamente:
a) Tudisco Antonio, quale rappresentante della Tudisco S.r.l., in concorso con persone ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, utilizzato fatture per un importo di euro 8.000, oltre ad IVA per euro 1.760 emesse per operazioni inesistenti della ditta Frenna in relazione all'anno di imposta 2013 al fine di far detrarre indebitamente tali importi come costi alla pelletteria Tudisco S.r.l.;
b) Sermi Massimo, quale legale rappresentante della Florence Belts S.r.l., in concorso con persone ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, utilizzato fatture emesse per operazioni inesistenti dalla omonima ditta del Frenna con riferimento all'anno di imposta 2011 per un importo di euro 12.000, oltre ad IVA per euro 2.520, all'anno di imposta 2012 per un importo di euro 15.000, oltre ad IVA per euro 3.150, e all'anno di imposta 2013 per un importo di euro 12.000 oltre ad IVA per euro 2.560, fatture tutte emesse dal Frenna per operazioni inesistenti ed al "fine di far detrarre indebitamente tali importrcome costi alla Florende Belts S.r.l..
2. Con il primo. motivo di ricorso Sernni lamenta l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e la conseguente manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, in via del tutto apodittica e per relationem alle considerazioni effettuate nell' appello dal pubblico ministero, individuato, quali riscontri esterni alle dichiarazioni rese dal coimputato Frenna in procedimento connesso, fatti del tutto irrilevanti ed insufficienti a corroborare la credibilità soggettiva del medesimo e non valutati unitamente ad altri elementi di prova conducenti ad opposta soluzione.
Segnatamente, la mancata presenza sui conti correnti di Sermi e soci di movimentazioni in entrata (quali somme retrocesse in conseguenza della simulazione delle operazioni), la mancata riferibilità dei vari prelievi da parte di Frenna ad un pagamento tracciato di Sernni, la ratealità dei pagamenti delle fatture da parte di Sermi, non compatibile, in tesi accusatoria, con l'immediata retrocessione di somme, e la ragione addotta da Frenna alla base dei prelievi (ovvero evitare l'aggressione del patrimonio per diversi debiti di gioco contratti), avrebbero dovuto escludere la presenza di un quadro riscontrante la retrocessione di somme in favore di Sermi.
Denuncia anche la inconferenza probatoria di quanto valorizzato dai giudici circa : il non essere Frenna geometra iscritto all'ordine (e quindi astrattamente non in grado di elaborare le consulenze oggetto delle fatturazioni), posto che mancherebbe ogni prova della conoscenza di ciò da parte di Sermi, tanto più a fronte della autopresentazione, come geometra, da parte dello stesso Frenna; il fatto che le fatture emesse in favore delle società di Tudisco e Sermi non fossero state contabilizzate dalla omonima ditta individuale di Frenna, essendo lo stesso un dato al più rilevante alla stregua di ulteriore irregolarità fiscale commessa dallo stesso, ed anzi spiegabile, posto che egli era legato da rapporti in esclusiva con la ditta Voga S.r.l., con il fine ultimo di celare ad essa l'attività parallela svolta con le altre ditte; la asserita inesistenza di prova documentale delle attività svolte dal Frenna in favore della Florence Belts, in realtà non necessaria alla luce di prestazioni connaturate alla attività e alla struttura della ditta, che periodicamente doveva adeguarsi alla legislazione di prevenzione e sicurezza.
Né il chiamante in correità Frenna sarebbe stato in grado di spiegare dove e in che termini fosse avvenuta la retrocessione delle somme. 2.1. Con un secondo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge, con conseguente inutilizzabilità, dell'atto di perquisizione e sequestro delle fatture. Il presupposto propulsivo delle perquisizioni svolte nei confronti della Florence Belts s.r.l. e di altre società sarebbe stato rappresentato dalle dichiarazioni di Giuseppe Frenna che, tuttavia, come desumibile dall'esame dibattimentale dello stesso ufficiale di p.g.
Nocentiní (il quale ha affermato che l'esame venhe ad un certo punto interrotto), sarebbero state rilasciate senza la presenza del difensore e senza che l'accesso domiciliare ai fini dell'accertai-nento tributario sia stato preceduto dai rituali avvisi, risultando pertanto radicalmente inutilizzabili nei confronti non solo del dichiarante ma anche nei confronti di terzi.
3. Con un primo complessivo motivo di ricorso Tudisco lamenta l'erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 197-bis e 192, comma 3, cod. proc. pen. a fronte della mancata valutazione, da parte dei giudici di appello, della non credibilità delle dichiarazioni di Frenna e dalla mancanza dei necessari riscontri esterni ad esse. Evidenzia in particolare : la irrilevanza della mancanza di qualifica di geometra in capo a Frenna, la non significatività dei continui prelievi di somme ove non accompagnati dalla corrispondenza di importo decurtato dell'Iva con il valore della fattura emessa nei confronti dell'imputato, il mero significato di irregolarità fiscale di una mancata contabilizzazione delle fatture, la presenza di prove (verbale di consegna dell'immobile di Via Aldo Moro, 14, recante la data del 24.1.13; richiesta alla società di leasing per lo svolgimento di opere e modifiche interne relative all'immobile di Via Aldo Moro, 14; autorizzazione della società di leasing; piano di ammortamento leasing;
SCIA, relazione tecnica e documentazione fotografica dell'immobile posto in Sesto Fiorentino, Via Aldo Moro, 14) in ordine alla necessità di lavori di adeguamento dei locali della Tudisco S.r.l. alla normativa in tema di sicurezza quale ragione della consulenza poi effettivamente affidata a Frenna. 3.1. Con un secondo motivo deduce mancata motivazione in ordine al vaglio di credibilità delle dichiarazioni di Frenna, a fronte tanto più dell'atteggiamento ondivago da lui tenuto in sede processuale, in quanto più volte passato dalla volontà di non rispondere a quella invece di rispondere, e in mancanza di elementi di riscontro esterno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sono anzitutto inammissibili il primo motivo di entrambi i ricorsi nonché il secondo motivo del ricorso di Tudisco volti, a dispetto della nominalistica evocazione del vizio di violazione di legge e (nel ricorso di Sermi) di mancanza di motivazione, a censurare la lettura che i giudici di merito hanno dato del compendio probatorio in ordine alla sussistenza del reato addebitato, lettura che in tanto avrebbe potuto entrare nel perimetro di sindacabilità proprio del giudizio di legittimità in quanto manifestamente illogica, diversaménte finendo per consistere in una irriceVibile richiesta di un nuovo giudizio di merito.
Al contrario, invece, del tutto logica e congruente, sótto il profilo argomentativo, appare, rispetto agli elementi passati in rassegna dalla sentenza, la conclusione, adottata in termini difformi rispetto alla decisione di primo grado, circa la ritenuta sussistenza del reato di utilizzazione delle fatture della ditta del Frenna corrispondenti ad operazioni inesistenti; la sentenza, cioè, assume correttamente a elementi di prova necessari a ribaltare il giudizio assolutorio i dati ivi indicati, ovvero, principalmente, le dichiarazioni di Frenna (con le quali lo stesso aveva ammesso che le fatture in oggetto erano relative a prestazioni di consulenza mai svolta e che le somme gli erano state corrisposte con assegni che versava sul proprio conto da cui subito dopo prelevava le somme da restituire in contanti previo trattenimento di una quota corrispondente all'Iva) confortate da elementi di riscontro logici; gli stessi sono stati in particolare individuati : nell' emissione di fatture per prestazioni di consulenza da parte di chi neppure è geometra iscritto all'Ordine; nella mancata contabilizzazione delle fatture da parte di Frenna; nell'assenza di ogni elemento documentale a sostegno delle prestazioni fatturate, essendo mancato qualsivoglia contratto, nemmeno in forma di incarico conferito via mail, nonché qualsivoglia progetto pur a fronte di una pretesa attività di consulenza di migliaia di euro.
Sì che, allo stesso tempo, la sentenza, nel disattendere i rilievi difensivi sulla non attendibilità delle dichiarazioni di Frenna anche in ragione della assenza di riscontri, ha motivatamente dato conto delle ragioni del ribaltamento del giudizio assolutorio del Tribunale che, come si evince dalla relativa sentenza, aveva in realtà preteso in sostanza che gli elementi di riscontro esterni dovessero necessariamente essere individuati nella prova della retrocessione degli importi, non considerando tuttavia, anzitutto, che, come già ricordato, secondo lo stesso Frenna, la restituzione avveniva per contanti.
Va solo aggiunto che neppure le considerazioni specificamente svolte dal solo Tudisco in ordine agli elementi che comproverebbero la effettività delle prestazioni, ovvero i dati documentali relativi alla necessità di lavori di adeguamento dei locali della Tudisco S.r.l. alla normativa in tema di sicurezza, elementi in realtà circoscritti appunto alle ragioni dell'affidamento di una consulenza professionale, ma non certo al fatto che poi tale consulenza sia stata realmente concordata, sono tali da disarticolare la logicità del complessivo ragionamento probatorio della sentenza, restando sempre su di un piano, al più, di pari plausibilità inidonea ad attingere il vizio di cui all'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
2. Anche il secondo motivo, inerente a violazione della legge processuale, del ricorso di Sermi, è inammissibilé: pur a prescindere dal fatto che l'emissione delle fatture nei confronti degli imputati, da essi del resto mai disconosciuta, è stata affermata dallo stesso Frenna, Idcensura appare confliúgere con il dettato dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. giacché nello stesso ricorso si afferma che il teste Nocentini avrebbe dichiarato che l'esame venne interrotto nel momento dell'emersione di indizi di reità di Frenna restando dunque, quanto già dichiarato in precedenza, utilizzabile nei confronti dei terzi Sermi e Tudisco.
Né si comprende perché, anche a voler ritenere la inutilizzabilità di dette dichiarazioni, le stesse avrebbero dovuto comportare la inutilizzabilità delle perquisizioni successivamente operate e, di conseguenza, dei sequestri (vedi in particolare, tra le altre, nel senso che la nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse, Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, La Cognata e altro, Rv. 273641).
3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe