Sentenza — n. 35972/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CEKU GENTIAN nato il 04/06/1979 XHAMIA ERGI nato il 28/09/1997 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, AVV. NICOLA MICCOLIS, per XHAMIA ERGI, e AVV. ALESSANDRO DIDDI, per CEKU GENTIAN, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri Xhamia Ergi e Ceku Gentian ricorrono per l'annullamento della sentenza del 08/09/2020 della Corte di appello di Ancona che, rigettando le loro impugnazioni, ha confermato la condanna alla pena di otto anni di reclusione e 40.000,00 euro di multa ciascuno irrogata, con sentenza del 20/01/2020 del GIP del Tribunale di Ancona, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, loro ascritto per concorso nel trasporto di kg. 21,271 di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultata in un vano appositamente ricavato nel camion frigorifero di proprietà del primo e condotto dal secondo. 2.Xhamia Ergi propone quattro motivi. 2.1.Con il primo, ribadendo in fatto che persone a lui sconosciute gli avevano chiesto di trasportare dieci chilogrammi di marijuana dietro corrispettivo di 5.000,00 euro e che non aveva assistito alle operazioni di carico, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, artt. 235 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35972/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso dello Xhamia è inammissibile; è parzialmente fondato quello del Ceku. 2.11 ricorso dello Xhamia. 2.1.11 primo motivo è inammissibile perché generico. 2.2.0ccorre premettere, in fatto, che il principio attivo della sostanza sequestrata era pari a 9,147 chilogrammi (da cui avrebbero potuto essere estratte 60.978 dosi). Si tratta di un dato esponenzialmente superiore di oltre 30 volte la soglia, indicata da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150 - 01, in 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (circa 300 grammi per la cocaina), valore confermato dalla più recente Sez.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CEKU GENTIAN nato il 04/06/1979 XHAMIA ERGI nato il 28/09/1997 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, AVV. NICOLA MICCOLIS, per XHAMIA ERGI, e AVV. ALESSANDRO DIDDI, per CEKU GENTIAN, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri Xhamia Ergi e Ceku Gentian ricorrono per l'annullamento della sentenza del 08/09/2020 della Corte di appello di Ancona che, rigettando le loro impugnazioni, ha confermato la condanna alla pena di otto anni di reclusione e 40.000,00 euro di multa ciascuno irrogata, con sentenza del 20/01/2020 del GIP del Tribunale di Ancona, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, loro ascritto per concorso nel trasporto di kg. 21,271 di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultata in un vano appositamente ricavato nel camion frigorifero di proprietà del primo e condotto dal secondo. 2.Xhamia Ergi propone quattro motivi. 2.1.Con il primo, ribadendo in fatto che persone a lui sconosciute gli avevano chiesto di trasportare dieci chilogrammi di marijuana dietro corrispettivo di 5.000,00 euro e che non aveva assistito alle operazioni di carico, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la carenza e/o la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ribadito la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante la propria inconsapevolezza della tipologia e del quantitativo di sostanza che era stata effettivamente occultata. 2.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la carenza e/o la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha disatteso la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche benché avesse ampiamente illustrato la propria condizione soggettiva di giovane padre di famiglia privo di precedenti penali, avesse spiegato le ragioni del proprio iniziale silenzio ed avesse sempre serbato un comportamento corretto senza essersi sottratto alle attività di ricerca della sostanza pur avendolo potuto fare. 2.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la carenza e/o la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, adottando formule di stile frutto di un'errata interpretazione del materiale probatorio, ha confermato l'espulsione dal territorio nazionale decisa dal primo Giudice benché egli fosse sconosciuto alla giustizia ed in base ad un giudizio prognostico inesistente ed ancorato a mere suggestioni. 2.4.Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della confisca del mezzo sotto il profilo della mancanza di un suo asservimento stabile al reato e di modifiche appositamente apportate, frutto di suggestioni investigative posto che il vano nel quale era stata occultata la sostanza non era stato ricavato artificiosamente ma preesisteva al trasporto. In ogni caso, aggiunge, la confisca avrebbe dovuto essere limitata al solo rimorchio nel quale era stata occultata la sostanza, non anche alla motrice, bene del tutto fungibile in quanto facilmente sostituibile con altri e quindi non stabilmente asservita al trasporto dello stupefacente. 3.Ceku Gentian propone quattro motivi. 3.1.Con il primo, ribadendo, in fatto, l'inesistenza di prove dirette del proprio consapevole concorso nel trasporto della sostanza stupefacente affermato dal primo giudice esclusivamente in base ad elementi di natura congetturale, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte cui ha confermato la propria condanna richiamando, 'per relationem', quella di primo grado mutuandone i vizi del ragionamento.
Gli argomenti utilizzati a fini accusatori sono illogici e tutt'altro che insuperabili; non è affatto illogica la scelta dello Xhamia di acquistare un mezzo di trasporto di rilevante valore economico da adibire alla propria attività e di assumere un'autista perché non in possesso della speciale patente di guida; è illogico affermare che il Ceku avrebbe dovuto rendersi conto della antieconomicità dell'operazione imprenditoriale (acquisto di un mezzo senza essere dotato di patente e assunzione di un'autista; come e perché mai, si chiede il ricorrente, avrebbe potuto e dovuto rendersene conto?); illogica la deduzione che i costi (genericamente asseriti) del viaggio ricadenti sul Ceku non sarebbero stati coperti dal compenso percepito, notoriamente superiore in caso di viaggi internazionali; illogico mettere sullo stesso piano e non distinguere, tra loro, le dichiarazioni dello Xhamia rispetto alle proprie: le eventuali menzogne o incongruenze del racconto del primo non possono ridondare a danno della credibilità del secondo; peraltro, lasciare l'autista all'oscuro del carico effettivo evita delazioni pur sempre possibili.
La motivazione, infine, è mancante nelle parti in cui omette di esaminare le deduzioni difensive relative:
a) alle ragioni per le quali egli si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia;
b) alla palese illogicità delle prove logiche utilizzate dal primo Giudice per affermare la responsabilità del Ceku;
c) all'irrilevanza delle incongruenze delle dichiarazioni dello Xhamia in ordine alla responsabilità del Ceku. 3.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle ulteriori argomentazioni utilizzate, in modo specifico, dalla Corte di appello per ribadire la consapevolezza della illecita operazione. Si tratta dell'impossibilità, affermata dai Giudici territoriali, di svolgere le operazioni descritte dallo Xhamia nell'arco di soli quaranta minuti. Ribadito che la eventuale falsità delle dichiarazioni del correo non possono ridondare a danno della credibilità del ricorrente, questi osserva che, pur ipotizzando che lo Xhamia abbia mentito sul momento dell'accordo con i fornitori, ciò non toglie che i due imputati abbiano potuto dire la verità sulle fasi di carico, ciò che renderebbe i quaranta minuti di assenza del Ceku del tutto compatibili con la versione dei fatti rendendo congetturale l'affermazione contraria.
Gli argomenti spesi con il primo ed il secondo motivo, afferma, sono tali da ingenerare quantomeno il ragionevole dubbio della responsabilità concorsuale del Ceku non ponendosi le deduzioni difensive al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. 3.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche non applicate nonostante i favorevoli elementi devoluti in appello (un lavoro a tempo determinato, il contesto famigliare, l'incensuratezza, la sua non più giovane età, l'atteggiamento processuale collaborativo ostacolato dalla decisione del pubblico ministero di chiedere anzitempo il giudizio immediato, il suo ruolo tutto sommato marginale nella vicenda che depone a favore di un inserimento non di primo piano nel circuito degli stupefacenti confermato dalla scarsezza del principio attivo della sostanza stupefacente). 3.4.Con il quarto motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di eliminazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio nazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso dello Xhamia è inammissibile; è parzialmente fondato quello del Ceku. 2.11 ricorso dello Xhamia. 2.1.11 primo motivo è inammissibile perché generico. 2.2.0ccorre premettere, in fatto, che il principio attivo della sostanza sequestrata era pari a 9,147 chilogrammi (da cui avrebbero potuto essere estratte 60.978 dosi). Si tratta di un dato esponenzialmente superiore di oltre 30 volte la soglia, indicata da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150 - 01, in 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (circa 300 grammi per la cocaina), valore confermato dalla più recente Sez.
U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01. 2.3.11 ricorrente non deduce l'insussistenza dell'aggravante sul piano oggettivo bensì della sua inconsistenza sul piano soggettivo, argomentando che l'ignoranza della natura della sostanza trasportata depone a favore della non applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990. La deduzione difensiva, oltre ad essere manifestamente infondata (posto che ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante in questione è sufficiente che sia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa; cfr., sul punto, Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, Rv. 267076 - 01;
Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014, Rv. 258643 - 01), è palesemente contraddetta dalla mancata impugnazione del capo relativo alla affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di cui al primo comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, che rende non più revocabile, sul punto, la condanna per aver trasportato sostanza stupefacente del tipo cocaina nella piena consapevolezza della natura dell'oggetto trasportato. Il ricorrente, dunque, non può entrare in contraddizione con se stesso ponendo a base della sua deduzione un fatto (la inconsapevolezza della natura della sostanza) smentito dalla non contestazione della condanna per il reato principale. 2.4.11 secondo motivo è manifestamente infondato. 2.5.La Corte di appello non ha applicato le circostanze attenuanti generiche osservando che entrambi i ricorrenti non hanno mostrato resipiscenza, né inteso recidere i collegamenti criminali che avevano loro consentito di trovare una sicura e redditizia fonte di guadagno, saldando tale giudizio con quello relativo alla loro pericolosità sociale.
Tali fatti sono stati ritenuti recessivi rispetto agli indici di attenuazione della pena genericamente dedotti in appello dallo Xhamia a fronte della precisa affermazione del primo Giudice di aver detto il falso. Il ricorrente aveva dedotto la sua giovane età, la sua incensuratezza, la sua volontà di definire il processo allo stato degli atti ma non aveva preso una specifica posizione sulle effettive ragioni indicate dal GUP a sostegno della propria decisione. Non si tratta, come afferma il ricorrente, dell'ingiusta stigmatizzazione della legittima scelta difensiva di non collaborare, bensì della valutazione del comportamento processuale insincero quale espressione di una persistente adesione ad ambienti criminali dai quali nessuno degli imputati aveva inteso recedere (sulla possibilità di valorizzare la falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato per negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, cfr.
Sez. 4, n. 530 del 29/09/1975, Rv. 131346 - 01). Resta un dato di fatto che, diversamente da quanto dedotto, la confessione del ricorrente non fu spontanea né immediata, né frutto di sincera resipiscenza, né egli collaborò al rinvenimento della sostanza stupefacente (rivenuta solo dopo alcuni giorni di ricerche sul mezzo). E' noto l'insegnamento secondo il quale è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454;
Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229; Sez. 5, n. 33690 del 14/05/2009, Bonaffini, Rv. 244912; Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, Fiorentino, Rv. 199886). 2.6.11 terzo motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 2.7.11 dedotto malgoverno degli artt. 235 cod. pen. e 86, d.P.R. n. 309 del 1990, si avvale di deduzioni fattuali che sollecitano la Corte di cassazione ad un inammissibile riesame degli elementi di prova in base ai quali i Giudici distrettuali hanno ritenuto l'organico inserimento dello Xhamia in un ben preciso circuito criminale finalizzato a lucrare da traffici illeciti, a fronte del suo non stabile inserimento nel territorio nazionale.
Afferma la Corte di appello che «la personalità dell'imputato, come emersa dalle indagini preliminari, dimostra un allarmante capacità criminale poiché appare evidente come lo stesso fosse in contatto con soggetti, allo stato non identificati, dei quali riceveva partite di droga e di notevole consistenza che poi provvedeva a smerciare. L'atteggiamento processuale assunto dallo Xhamia Ergi - prosegue la Corte - non segna una significativa rottura dei legami con i soggetti capaci di fornirgli la droga rinvenuta e dimostra una propensione alla commissione di illecite condotte connotate dalla finalità di lucro.
Del resto la facilità con cui Xhamia Ergi accoglieva l'invito di partecipare ai lucrosi commerci di droga rappresenta elemento tale da ritenere fortemente probabile la reiterazione di condotte criminose in quanto stimolate anche dalla necessità di reperire quanto utile per ottenere facili e rapidi guadagni». Si tratta di giudizio prognostico negativo fondato su un ragionamento la cui non manifesta illogicità non viene colta dal ricorrente che preferisce, piuttosto, sindacarlo nel merito. 2.8.Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. 2.9.Dalla lettura della sentenza di primo grado (confermata sul punto dalla Corte di appello) si apprende che l'attività di ispezione del mezzo (protrattasi senza sosta per ben due giorni) aveva permesso di «rilevare un'anomalia nei pressi della parte anteriore del rimorchio, nella zona di aggancio con la motrice; attraverso lo smontaggio di un pannello in acciaio ivi ubicato, nella parte sottostante, si accedeva ad un "anfratto" interno, ove si scorgeva una lunga fune di colore bianco con righe rosse e blu con un pezzo di tubolare di metallo agganciato, tirando tale fune, uscivano numero 23 panetti di forma parallelepipeda, confezionati con scotch di colore marrone, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina». 2.10.Lo Xhamia ne aveva tratto argomento per sostenere la preesistenza del vano al suo acquisto e la non artificiosa modificazione del rimorchio: si trattava di un'anomalia non di una modifica.
La Corte di appello ha disatteso l'argomento difensivo affermando senza mezzi termini «come emerga con chiarezza, dal verbale di arresto e dall'imputazione, l'impiego di manipolazione di particolari accorgimenti insidiosi al veicolo consistenti nell'anomalia della parte anteriore del rimorchio (ove, dietro ad un pannello si trovava un anfratto nel quale era stata occultata la droga, recuperabile attraverso una fune con agganciato un pezzo di tubolare metallico), strumentali per l'occultamento ed il trasporto di droga». Il ricorrente, senza mai dedurre il travisamento delle prove utilizzate ai fini della decisione, ribadisce la preesistenza del vano facendone argomento per ribadire la facilità dell'operazione di carico che aveva impiegato solo quaranta minuti (il tempo durante il quale il Ceku si era allontanato per fare colazione).
Si tratta di deduzioni, ancora una volta fattuali e manifestamente infondate. 2.11.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, ai fini della confisca facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente, è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga, non rilevando, in tal caso, che le parti del veicolo modificate conservino la funzionalità originaria, in modo da continuare a potere essere utilizzate anche per finalità non delittuose (Sez. 3, n. 23470 del 29/01/2019, Rv. 275973 - 01;
Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, Rv. 227886: 01; Sez. 4, n. 9937 del 29/02/2000, Rv. 217376 - 01). Non occorre, dunque, che il mezzo sia strutturalmente modificato essendo sufficiente la presenza di accorgimenti insidiosi come quelli rilevati nel caso di specie. 2.12.L'argomento secondo il quale solo il rimorchio sarebbe destinato alla consumazione dell'illecito e non la motrice è capzioso, essendo evidente che i beni erano congiuntamente utilizzati dall'unico proprietario per lo svolgimento dell'attività illecita, non risultando (né essendo stato dedotto) che il ricorrente disponesse di altri rimorchi per l'esercizio (in tesi) lecito dell'attività di trasporto "conto terzi".
Il bene, dunque, deve essere visto nella sua unitarietà come ‘res' complessivamente destinata al trasporto per il quale la motrice è essenziale. Ciò che rileva, nel caso di specie, è l'asservimento del bene "aziendale" all'attività illecita dell'imprenditore. 2.13.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dello Xhamia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. 3.11 ricorso del Ceku.3.1.1 primi due motivi sono manifestamente infondati. 3.2.Nel disattendere la versione difensiva dei due imputati, secondo i quali il carico sarebbe stato frutto di un'iniziativa estemporanea ed occasionale del solo Xhamia, la Corte di appello ha escluso, sul piano oggettivo, che il trasporto di oltre ventuno chilogrammi di cocaina potesse essere affidato ad uno sconosciuto autotrasportatore casualmente agganciato sull'autostrada e mediante operazioni di stivaggio in un camion effettuato in un'area di sosta mentre l'autista si era allontanato per fare colazione.
In disparte la difficoltà tecnica di una simile operazione di trasbordo (e gli innegabili rischi che la sua esecuzione in un'area di sosta avrebbe comportato) non è manifestamente illogico ritenere che una simile operazione potesse essere affidata ad un perfetto sconosciuto dotato di due (non uno) telefoni cellulari dedicati allo scopo. Lo stesso ricorrente cade in evidente contraddizione quando, nel giustificare la presenza a bordo del titolare dell'impresa (questa sì, un'anomalia), afferma che nei lunghi viaggi internazionali sono necessari due autisti (laddove egli era stato assunto proprio perché lo Xhamia non era dotato della speciale patente di guida).
Non vi è dunque alcun malgoverno della logica e/o di massime di esperienza da parte dei Giudici distrettuali. 3.3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato alla luce delle ampie considerazioni svolte in sede di esame dell'analogo motivo proposto dallo Xhemia. 3.4.E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso. 3.5.1n effetti, con il secondo motivo di appello, il Ceku aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla sua espulsione, deducendo precisi argomenti di fatto a sostegno della sua doglianza (pag. 20 dell'appello). 3.6.La Corte di appello non motiva affatto sul punto incorrendo nell'eccepito vizio di mancanza grafica di motivazione. 3.7.La sentenza impugnata deve perciò essere annullata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale applicata al Ceku Gentian con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto con conseguente dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del Ceku.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ceku Gentian limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso del Ceku nel resto.Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imp