Sentenza — n. 35971/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Firenze con decisione del 30 aprile 2020 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 6 marzo 2019 ha assolto Hoxha Selim dal reato contestatogli al capo 2 dell'imputazione (art. 81, 110 cod. pen., 73, T. U. stup. e 4, legge 146/2006, commesso il 28 aprile 2010) per non aver commesso il fatto, e ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, T.U. sturi., escluse le aggravanti dell'art. 74, commi 3 e 4e dell'art. 4 legge n. 146/2006, escluso il ruolo di coordinatore dell'associazione e limitata la condotta al periodo dal 2004 al 28 aprile 20110 - data dell'arresto -) in anni 8 e mesi 8 di reclusione (ritenuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di ,Firenze n25668 del 20 settembre 2011, irrevocabile il 17 maggio 2011, come dalla sentenza di primo grado).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 legge n. 146/2006, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35971/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 81 cod. pen., 405, comma 1, 178 e 179 cod. proc. pen.); vizio della motivazione relativamente all'applicazione della continuazione con i reati già giudicati dal G.U.P. del Tribunale di Lucca e dalla Corte di appello di Firenze (sentenza G.U.P. n. 697/2010 e Corte di appello n. 2568/2011). E' state applicato un aumento di un anno di reclusione per la continuazione relativa al reato per la detenzione di 200 grammi di cocaina in Firenze il 20 aprile 2010. Al ricorrente non è mai stato contestato l'episodio in oggetto (la detenzione di 200 grammi di cocaina in Firenze il 20 aprile 2010).
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te Danfi(47 SENTENZA sul ricorso proposto da: KOLA ANTON nato il 26/03/1985 avverso la sentenza del 30/04/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'Avv. Manuele Ciappi: "Accoglimento del ricorso". Ricorso trattato ai sensi ex art.
23. co. 8 del DL n 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze con decisione del 30 aprile 2020 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 6 marzo 2019 ha assolto Hoxha Selim dal reato contestatogli al capo 2 dell'imputazione (art. 81, 110 cod. pen., 73, T. U. stup. e 4, legge 146/2006, commesso il 28 aprile 2010) per non aver commesso il fatto, e ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, T.U. sturi., escluse le aggravanti dell'art. 74, commi 3 e 4e dell'art. 4 legge n. 146/2006, escluso il ruolo di coordinatore dell'associazione e limitata la condotta al periodo dal 2004 al 28 aprile 20110 - data dell'arresto -) in anni 8 e mesi 8 di reclusione (ritenuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di ,Firenze n25668 del 20 settembre 2011, irrevocabile il 17 maggio 2011, come dalla sentenza di primo grado).
2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge (art. 125, comma 3, 192, comma 2, 530, 533 cod. proc. pen. e 74, comma 2, T.U. stup.). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la partecipazione del ricorrente all'associazione di cui all'art. 74 T.U. stup. Il presente processo risulta influenzato dalle numerose sentenze emesse nei confronti dei soggetti ritenuti appartenenti all'associazione ex art. 74 T. U. stup. contestata al ricorrente. Alla Corte di appello non era consentito effettuare un automatismo tra le precedenti sentenze e la partecipazione del ricorrente all'associazione per traffico di stupefacenti.
La posizione del ricorrente è stata "associata" alla posizione di Zekthi Besnik (già condannato per l'art. 74 T.U. stup.); stante l'equivalenza tra le due posizioni anche l'odierno ricorrente andava condannato per il reato associativo. ZA Corte di appello ha ripercorso l'iter argomentativo della sentenza di primo grado, ma in relazione all'assoluzione per il reato di cui al capo 2 dell'imputazione non ha potuto richiamare le argomentazioni del Tribunale. Per la sentenza di primo grado la colpevolezza per il capo 2 dell'imputazione aveva rivestito una centralità decisiva (con la reiterata citazione, in sentenza, dell'episodio di cui al capo 2, per la valutazione della posizione del ricorrente nel reato associativo).
L'assoluzione restringe in maniera significativa il perimetro dell'attività illecita del ricorrente in favore del sodalizio. Infatti, il reato di cui al capo 2) rappresentava l'unico reato fine contestato al ricorrente. Le forniture di droga al ricorrente da parte di Hoxha sono state solo due, come rilevato nella stessa sentenza impugnata (nel 2009 e nel 2010 per 500 grammi ciascuna; quantitativi corrispondenti alle contestazioni e alla condanna del ricorrente, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Lucca e alla contestazione della detenzione di 200 grammi di cocaina in Firenze il 20 aprile 2010 - al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare -.
Hoxha aiutava il ricorrente dopo il suo arresto solo per solidarietà (avevo voluto aiutare un amico"), senza esserne obbligato per vincoli associativi. La Corte di appello, invece, ritiene calibrate le dichiarazioni di Hoxha su quello che era stato già scoperto e provato nei confronti del ricorrente, senza una motivazione logica e coerente, ma solo con congetture (con circostanze di fatto solo immaginate e non dimostrate). La ricostruzione dei rapporti tra i due nella sentenza impugnata è solo assertiva e costituisce una motivazione solo apparente.
Per la partecipazione ad un'associazione criminale è necessaria la sussistenza di a ffectio societatis, in quanto la sola commissione di alcuni delitti non è sufficiente. Può essere sufficiente anche la partecipazione ad un solo delitto, ma è necessario che dalla singola partecipazione, comunque, emerga l'affectio societatis. Nel caso in giudizio è certa sola la fiducia personale di Hoxha con il ricorrente (in relazione ad un rapporto personale risalente nel tempo), ma nessuna compartecipazione all'associazione poteva dedursi da questo, in assenza di prova dell'affectio societatis; mancà(a prova dell'elemento soggettivo del reato. 2.
2. Violazione di legge (art. 81 cod. pen., 405, comma 1, 178 e 179 cod. proc. pen.); vizio della motivazione relativamente all'applicazione della continuazione con i reati già giudicati dal G.U.P. del Tribunale di Lucca e dalla Corte di appello di Firenze (sentenza G.U.P. n. 697/2010 e Corte di appello n. 2568/2011). E' state applicato un aumento di un anno di reclusione per la continuazione relativa al reato per la detenzione di 200 grammi di cocaina in Firenze il 20 aprile 2010. Al ricorrente non è mai stato contestato l'episodio in oggetto (la detenzione di 200 grammi di cocaina in Firenze il 20 aprile 2010).
Dalle sentenze non risulta nessuna contestazione della condotta del 20 aprile 2010 (detenzione di 200 grammi di coca) e, quindi, l'aumento non doveva essere applicato. Per la Corte di appello il ricorrente si sarebbe difeso nel merito dell'accusa nei processi e l'eccezione risulterebbe palesemente infondata. Invece, le imputazioni non contengono nessuna contestazione della condotta del 20 aprile 2010, in Firenze. Nelle sentenze si è parlato anche di questa condotta, ma solo al fine di argomentare la colpevolezza del ricorrente per altri reati (quelli contestati).
Il ricorrente del resto si è difeso nelle indagini e non nel giudizio (trattandosi)peraltro di giudizio abbreviato), ma questo non può comportare una condanna senza contestazione. Conseguentemente/ deve essere eliminata la pena di mesi 8 di reclusione illegittimamente aggiunta in continuazione. In subordine, si eccepisce il divieto di reformatio in peius in quanto nelle sentenze suddette (G.U.P. del Tribunale di Lucca e Corte di appello di Firenze, sentenza G.U.P. n. 697/2010 e Corte di appello n. 2568/2011) sarebbero state giudicate non solo le due ipotesi di reato descritte nell'imputazione (cessione di 500 grammi di cocaina il 25-26 dicembre 2009 e intermediazione in un acquisto il 27 dicembre 2009) ma anche l'ipotesi delittuosa della detenzione di 200 grammi di cocaina in Firenze il 20 aprile 2010 (con il trattamento sanzionatorio di anni 5 di reclusione (come ridotto dalla Corte di appello) e di 1 anno di aumento per la continuazione (aumento mai riformato).
La sentenza del Tribunale di Firenze del 6 marzo 2019 stabiliva un aumento per la continuazione di anni 1 per l'episodio del 25/26 dicembre 2009 e di ulteriori anni 1 di reclusione per l'episodio di intermediazione del 27 dicembre 2009, con un ulteriore aumento di anni 1 di reclusione per l'episodio di Firenze del 20 aprile 2010 (detenzione di 200 grammi di cocaina). L'aumento per la continuazione risulta conseguentemente superiore a quello della sentenza precedente che era di un solo anno per tutti e tre gli episodi, in evidente violazione del divieto di reformatio in peius.
Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 2.
3. Con memoria di replica il ricorrente ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso: il vizio della motivazione e la violazione di legge sulla ritenuta sussistenza della sua partecipazione all'associazione ex art. 74 T.U. stup., anche in relazione all'assoluzione; la violazione di legge e il vizio della motivazione per la condanna per il capo relativo alla detenzione di 200 grammi di cocaina, il 20 aprile 2010 in Firenze, per assenza della relativa contestazione e, in via subordinata, per la violazione del divieto della reformatio in peius. Ha concluso, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltrejarticolato in fatto, ripropone gli stessi argomenti dell'atto di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata e richiede alla Corte di Cassazione una rilettura del fatto non consentita in sede di legittimità. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).
In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).3.
1. La sentenza della Corte di appello (e la decisione di primo grado, in doppia conforme, alla quale si è, anche, richiamata la sentenza impugnata), relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato associativo è adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, e il ricorso si limita, genericamente, a contestare la motivazione, senza confrontarsi minimamente con la stessa. La sentenza impugnata,con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni e da manifeste illogicitàjevidenzia come i referenti ("rappresentanti") in Italia di Hoxa Dritan (ritenuto da sentenze passate in giudicato il capo dell'associazione ex art. 74 T.U. stup.) erano il ricorrente e Zekthi Besnik che i costantemente ricevevano / forniture di droga da immettere nel mercato, come si evince dalle numerose intercettazioni.
Inoltre, il ricorrente non pagava la droga al momento della consegna (per due cessioni di 500 grammi a volta non c'è nemmeno contestazione nel ricorso in cassazione; reati peraltro accertati con sentenza definitiva), ma la pagava solo dopo la vendita. Infatti, dopo l'arresto del ricorrente, Hoxha non ha inteso metterlo in difficoltà, anzi lo ha sostenuto economicamente rinunciando ai pagamenti (emerge dalle intercettazioni). I due si conoscevano da molto tempo e proprio il ricorrente fece conoscere a Hoxha il coimputato Zekthi. Con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità( la Corte di appello ha, quindi, ritenuto che gli elementi di fatto accertati erano sufficienti per l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato associativo anche con l'assoluzione per il capo 2) dell'imputazione.
Del resto, "L'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e iAlk".../.14ifil-2....1;5•-,.7 sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione" (Sez. 5, Sentenza n. 6446 del 22/12/2014 Cc. -dep. 13/02/2015- Rv. 262662 - 01) tEttia0=0 Il ricorso, su questi aspetti, è articolato in fatto, senza motivi specifici di legittimità.
Richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. Si limita a reiterare il motivo di appello con una lettura soggettiva degli elementi probatori adeguatamente valutati dalle decisioni di merito.
4. Manifestamente infondato e generico t l'altro motivo,A14vo •-u aumento della pena ex art. 81 cod. pen. per il reato relativo alla 99, detenzione dello stupefacente da parte del ricorrente al momento dell'arresto, il 20 aprile 2010. La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando come il fatto è coperto dal giudicato e non può essere rimesso in discussione. La sentenza del G.U. P. del Tribunale di Lucca, n. 697 del 2010, la successiva della Corte di appello di Firenze, n. 2568 del 2011, e la sentenza della Cassazione n. 34760 del 2012 che ha dichiarato inammissibile il ricorso nelle motivazioni richiamano anche l'episodio in contestazione; inoltre, l'imputato si è sempre difeso nel merito delle accuse (sostenendo che la droga non era sua ma di tale Hysenbelliu, il cui passaporto era stato rinvenuto nell'appartamento) senza mai contestare in quei processi l'assenza di contestazione del fatto nell'imputazione.
Il Tribunale di Firenze pertanto non ha fatto altro che prendere atto della sentenza passata in giudicato anche per l'imputazione oggi rimessa in discussione e applicare la pena ex art. 81 cod. pen.
5. Il motivo, subordinato, della violazione del divieto di reformatio in peius non risulta proposto in sede di appello e pertanto risulta inammissibile: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).L'appello, infatti, è un giudizio di impugnazione e lo stesso si svolge esclusivamente sui motivi di appello - Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201 -.
Del resto, era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza: «E inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge» (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601). 6.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
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