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Sentenza — n. 35970/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35970/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35970/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 8 aprile 2019, la Corte d'appello di Roma in riforma della sentenza del 28.11.2013 del Tribunale di Roma, condannava Dezio Diego alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2000 di multa poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 c. 5 d.PR. n. 309 del 1990, per aver detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo hascisc contenente 3.11 gr di principio attivo. Con l'unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'illogicità della motivazione della sentenza di condanna, in relazione alla destinazione della sostanza stupefacente a terzi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35970/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di Questa Suprema Corte come debba essere f ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti traffico qualificato di eroina reato di poca entità consumo di canapa dipendenza da sostanze commisurazione della pena per traffico di stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dezio Diego, nato a Roma il 23/03/1970 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma del 8/04/2019. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, di. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 aprile 2019, la Corte d'appello di Roma in riforma della sentenza del 28.11.2013 del Tribunale di Roma, condannava Dezio Diego alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2000 di multa poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 c. 5 d.PR. n. 309 del 1990, per aver detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo hascisc contenente 3.11 gr di principio attivo. Con l'unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'illogicità della motivazione della sentenza di condanna, in relazione alla destinazione della sostanza stupefacente a terzi.

In particolare, la difesa lamenta che i giudici d'appello abbiano ritenuto sufficiente prova della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato il dato ponderale ed il luogo del rinvenimento, ovvero a casa di un amico dell'imputato. Si deduce che, ai fini della configurabilità del reato in contestazione, è l'accusa, e non la difesa a dover provare la destinazione dello stupefacente rinvenuto. Si aggiunge che il solo aspetto quantitativo della sostanza rinvenuta non consente di affermare la responsabilità penale dovendo necessariamente sussistere ulteriori elementi, e si specifica che un supporto concreto per tracciare il discrimine tra illecito amministrativo e penale è il nuovo comma 1 bis dell'art. 75 del d.PR. 309 1990 che, nell'elencare gli elementi necessari per la sussistenza dell'illecito amministrativo, può essere utilizzato, in termini opposti per individuare le condotte penalmente irrilevanti.

Tali indici, si aggiunge, sono il dato quantitativo, con riferimento ai limiti indicati dalle istituzioni competenti, le modalità di confezionamento ed altre circostanze dell'azione. Alla luce di tali criteri, secondo la prospettiva difensiva, lo stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'indagato non poteva essere qualificato come destinato a terzi poiché, oltre al suo mero rinvenimento, non sono stati riscontrati altri elementi tipici dello spaccio, quali, ad esempio il possesso di denaro corrispettivo della asserita cessione, anzi, aggiunge, la circostanza che lo stupefacente sia stato rinvenuto nella disponibilità dell'imputato che però si trovava a casa di un amico avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a ritenere la condotta inquadrabile in una ipotesi di consumo di gruppo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

1. Il ricorso è inammissibile. Il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di Questa Suprema Corte come debba essere f ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità. Il ricorso non si confronta con la motivazione, logica, coerente e scevra dai vizi denunciati con la quale la Corte territoriale ha escluso la detenzione a fini personali facendo buon governo dei principi espressi da Questa Corte in proposito.

In particolare, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, de Rosa ed altro, Rv. 255726 - 01). A tale elemento probatorio - comunque già di notevole consistenza, posto che sono state sequestrate 124 dosi medie - la Corte di merito ha aggiunto ulteriori dati come la considerazione del luogo in cui il ritrovamento dello stupefacente è avvenuto, che risulta estremamente sintomatico della cessione a terzi, "in tutto o in parte", della droga e la considerazione che la documentazione prodotta, oltre ad essere successiva ai fatti, attesta l'uso di una sostanza diversa da quella che è stata rinvenuta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021. Il Consigliere e