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Sentenza — n. 35809/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35809/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35809/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIOLFATTI THOMAS nato a ROVERETO il 10/01/1976 avverso l'ordinanza del 30/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35809/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 10 marzo 2000, n.74, commesso mediante l'alienazione simulata del cespite immobiliare; 3.4.ciò sul rilievo che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto ed esige pertanto che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quivi già " ex ante" non consentita per mancanza dei relativi presupposti normativi; 3.5.non sussiste, dunque, alcun contrasto interpretativo che giustifichi la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite; 3.6.alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili retrocessione di beni espropriati sfratto azione di rivocazione del sequestro diritto di riprendere il possesso della cosa immobile locato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIOLFATTI THOMAS nato a ROVERETO il 10/01/1976 avverso l'ordinanza del 30/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Thomas Riolfatti ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 30/06/2020 del Tribunale di Trento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 27/05/2020 del Gip del Tribunale di Rovereto che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, 81, cpv., cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000, 81, cpv., 110, cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, del profitto dei reati ovvero, in mancanza, di beni mobili ed immobili in sua disponibilità corrispondenti al valore dell'imposta evasa. 1.1.Con unico, articolato motivo, allegando, in fatto, che il sequestro è stato eseguito sull'immobile sito in Rovereto, Corso Verona 46, nel quale risiede la propria famiglia, deduce, in diritto, la violazione dell'art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. g), d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, sul rilievo della impignorabilità del bene in quanto "prima casa" e in considerazione dell'importo oggetto di sequestro (C 101.270,00). 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la "prima casa" del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, Rv. 278275 - 01;

Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, Rv. 274145 - 01; Sez. 3, n. 7359 del 04/02/2014, Rv. 261500 - 01); 3.2.1'insegnamento giurisprudenziale estende i suoi effetti, per evidente identità di ratio, anche alle altre ipotesi di impignorabilità dei beni immobiliari nei casi in cui l'importo del debito tributario non superi la soglia di 120.000,00 euro (art. 76, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 602 del 1973); 3.3.non si applica al caso di specie il principio affermato da Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, Rv. 268797 - 01, secondo cui la disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) - che vieta all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore - preclude l'applitazione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dell'abitazione di soggetto indagato per il delitto di cui all'art.11, comma primo, d.

Igs. 10 marzo 2000, n.74, commesso mediante l'alienazione simulata del cespite immobiliare; 3.4.ciò sul rilievo che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto ed esige pertanto che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quivi già " ex ante" non consentita per mancanza dei relativi presupposti normativi; 3.5.non sussiste, dunque, alcun contrasto interpretativo che giustifichi la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite; 3.6.alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così