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Sentenza — n. 35808/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35808/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35808/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTE IRMA nato a CIMADOLMO il 08/02/1927 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto; udito il difensore, AVV. MANLIO MORCELLA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35808/2021 — snpen · Corte di Cassazione: è necessario spiegare dove si trovi il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto, questione - quest'ultima - mai posta nelle precedenti sedi cautelari relative al medesimo provvedimento di sequestro; 5.5.resta pertanto assorbito il secondo motivo che introduce una questione (la capienza patrimoniale dell'ente) assolutamente irrilevante. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

Parole chiave

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confisca dei beni sostanza non dichiarata sostanza privata imposta sulle successioni e sulle donazioni imposizione confiscatoria complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
4.La ricorrente risponde del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10-ter, d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTE IRMA nato a CIMADOLMO il 08/02/1927 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto; udito il difensore, AVV. MANLIO MORCELLA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra Irma Conte ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 30/09/2020 del Tribunale di Venezia che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 22/06/2020 della Corte di appello di Venezia con cui era stata respinta la richiesta di revoca del decreto del 26/03/2013 del Gip del Tribunale lagunare che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, della somma di € 6.802.812,61, corrispondente al profitto del reato. 1.1.Con il primo motivo deduce, in fatto, che il provvedimento genetico era stato sollecitato ed ottenuto senza che si accertasse preventivamente la capienza societaria (all'epoca la società era titolare di un attivo patrimoniale pari a circa dodici volte l'importo non versato), né che si tentasse di aggredirne preventivamente il patrimonio, ed eccepisce, in diritto, l'erronea applicazione degli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, 322-ter cod. pen., 291 e 321, cod. proc. pen. e vizio di motivazione illogica ed estrinsecamente contraddittoria perché in contrasto con le risultanze dei bilanci della società «Vecchia Fornace» relativi agli esercizi 2012-2013. 1.2.Con il secondo motivo, sul rilievo che il Tribunale del riesame ha ritenuto di non contraddire la ricostruzione dei fatti operata dalle sentenze di condanna dell'imputata, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 321, 322, 322-bis, 324, cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione del principio della autonomia del giudizio cautelare rispetto a quello di merito con conseguente vizio di omessa motivazione sulle questioni dedotte in ordine alla consistenza patrimoniale della società «Vecchia Fornace» alla data della adozione della misura cautelare. 2.Con memoria difensiva trasmessa via PEC il 12/02/2021, la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni anche per contestare la richiesta del PG di rigetto del ricorso. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.La ricorrente risponde del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della società «Fornaci Calce Grigolin s.p.a.», in concorso con l'amministratore di fatto, aveva omesso di versare VIVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2011 per un ammontare complessivo di euro 7.177.066,00. 4.1.Con decreto del 26/03/2013 il GIP aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni mobili ed immobili in disponibilità degli (allora) indagati fino alla concorrenza dell'imposta non versata.

Il provvedimento era stato eseguito nei confronti della ricorrente mediante il sequestro di denaro e beni mobili ed immobili per un importo complessivo di euro 6.802.812,61. Con sentenza del 25/09/2017 il Tribunale di Venezia l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia e aveva ordinato la confisca per equivalente dei beni già sequestrati. La condanna ed il relativo provvedimento ablatorio sono stati confermati dalla Corte di appello con sentenza del 28/10/2019 impugnata con ricorso per cassazione. 4.2.11 26/05/2020 la Conte aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo o in subordine la sua sospensione sul duplice rilievo che:

a) nelle more era intervenuta una transazione con l'Agenzia delle Entrate per effetto della quale era in corso il pagamento rateale del debito;

b) il sequestro non era stato eseguito nei confronti della società/contribuente il cui patrimonio era del tutto capiente. 4.3.Con ordinanza del 22/06/2020 la Corte di appello aveva respinto la richiesta; il tribunale di Venezia, pronunciando quale giudice dell'appello cautelare, ha confermato tale decisione. 5.Tanto premesso, osserva il Collegio: 5.1.presupposto applicativo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è l'impossibilità di disporre la confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato;

è stato chiarito, al riguardo, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (Sez. U, Gubert, cit., Rv. 258648-01); 5.2.1'esistenza o meno del profitto direttamente confiscabile e/o la sua ricerca costituiscono questioni di fatto che devono essere dedotte in sede di merito; 5.3.1a confisca per equivalente è istituto affatto diverso dal "beneficium excussionis" di civilistica derivazione; la sua natura sanzionatoria (sul punto, Sez.

U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037 - 01) esclude che la confisca possa essere intesa come una forma di garanzia di adempimento di un obbligazione contratta da altri rispetto alla quale il patrimonio dell'autore del reato costituisce garanzia in caso di incapienza dell'ente direttamente esposto nei confronti dell'Erario; obbligazione tributaria e confisca per equivalente operano su piani totalmente diversi e distinti, né la confisca per equivalente può essere intesa come una sorta di risarcimento del danno da inadempimento (costituisce declinazione di tale principio quello affermato da Sez. 3, n. 40358 del 05/07/2016, Rv. 268329 - 01, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può che avere ad oggetto il valore del profitto del reato, così come determinato in sede di accertamento giudiziale e non può essere ampliato con l'evocazione dell'incidenza di interessi maturati in favore dello Stato o del deprezzamento che il bene oggetto di esso può frattanto subire, senza che si produca l'effetto di attribuire alla confisca un carattere risarcitorio e al sequestro stesso una funzione conservativa incompatibili con il dettato normativo); 5.4.in caso di confisca per equivalente, dunque, non vale opporre la capienza patrimoniale dell'ente:

è necessario spiegare dove si trovi il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto, questione - quest'ultima - mai posta nelle precedenti sedi cautelari relative al medesimo provvedimento di sequestro; 5.5.resta pertanto assorbito il secondo motivo che introduce una questione (la capienza patrimoniale dell'ente) assolutamente irrilevante. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in