Sentenza — n. 35806/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE LEONARDIS PIERPAOLO nato a LECCE il 19/07/1971 DI LEO PASQUALE nato a SAN GREGORIO MAGNO il 27/06/1971 avverso l'ordinanza del 02/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; sentite le conclusioni del PG, PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri Pierpaolo De Leonardis e Pasquale Di Leo ricorrono, congiuntamente, per l'annullamento dell'ordinanza del 02/10/2020 del Tribunale di Ravenna che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 26/08/2020 del Gip del medesimo Tribunale che ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 25.323,10, costituente profitto del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ovvero, in mancanza, di beni mobili e immobili in loro disponibilità fino alla concorrenza del valore equivalente a tale profitto. 1.1.Con il primo motivo deducono:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 583 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35806/2021 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; sentite le conclusioni del PG, PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri Pierpaolo De Leonardis e Pasquale Di Leo ricorrono, congiuntamente, per l'annullamento dell'ordinanza del 02/10/2020 del Tribunale di Ravenna che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 26/08/2020 del Gip del medesimo Tribunale che ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 25.323,10, costituente profitto del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ovvero, in mancanza, di beni mobili e immobili in loro disponibilità fino alla concorrenza del valore equivalente a tale profitto. 1.1.Con il primo motivo deducono:
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE LEONARDIS PIERPAOLO nato a LECCE il 19/07/1971 DI LEO PASQUALE nato a SAN GREGORIO MAGNO il 27/06/1971 avverso l'ordinanza del 02/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; sentite le conclusioni del PG, PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri Pierpaolo De Leonardis e Pasquale Di Leo ricorrono, congiuntamente, per l'annullamento dell'ordinanza del 02/10/2020 del Tribunale di Ravenna che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 26/08/2020 del Gip del medesimo Tribunale che ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 25.323,10, costituente profitto del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ovvero, in mancanza, di beni mobili e immobili in loro disponibilità fino alla concorrenza del valore equivalente a tale profitto. 1.1.Con il primo motivo deducono:
a) la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 127, 309, comma 8, 179 cod. proc. pen., quale conseguenza della notificazione del decreto di sequestro mancante dalla pagina due che conteneva l'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto della cautela reale;
b) il vizio di mancanza assoluta di motivazione del provvedimento genetico, non emendabile né dalla produzione in udienza camerale della pagina mancante da parte del pubblico ministero né dal tribunale del riesame. 1.2.Con il secondo motivo deducono il vizio di omessa motivazione in ordine alla mancanza del dolo di evasione sotto il profilo della omessa prova del risparmio fiscale perseguito mediante la presentazione della dichiarazione fraudolenta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 ricorsi sono inammissibili perché presentati con modalità diverse da quelle consentite. 3.0sserva il Collegio: 3.1.11 ricorso è stato trasmesso in allegato alla mail inviata via PEC il giorno 6 novembre 2020 all'indirizzo di posta elettronica susi.randi@giustizia.it, stampato dalla cancelleria del tribunale del riesame e depositato dal cancelliere Susi Randi; 3.2.in linea generale, secondo un consolidato insegnamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili (Sez. 1, n. 2020 del 15/11/2019, Rv. 278163 - 01;
Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272781; Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017, Rv. 271677; Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Rv. 266931), né alcuna deroga a tale disposizione è stata introdotta dall'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili (Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, Rv. 279644 - 01); 3.3.1a possibilità di trasmettere l'impugnazione tramite posta elettronica certificata è stata introdotta soltanto con la legge 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, che ha convertito il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, modificando, tra gli altri, l'art. 24; 3.4.in particolare, ai sensi dell'art. 24, comma 6-ter, d.l. n. 137 del 2020, «l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate»; ai sensi del comma 4, il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici; 3.5.ai sensi del comma 6-bis dell'art. 24, «l'atto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale»; 3.6.1e nuove modalità di trasmissione dell'impugnazione hanno generato inediti, specifici casi di inammissibilità così elencati dal comma 6-sexies:
«a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure caute/ari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4»;3.7.il comma 6-decies dell'art. 24, anch'esso introdotto in sede di conversione, ha stabilito che «le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4»; 3.8.si tratta di norme inserite, come detto, in sede di conversione del decreto legge in costanza del quale la Corte di cassazione, in linea con il suo insegnamento consolidato, aveva ribadito l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa tramite PEC (Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Rv. 279737 - 01: in tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in attesa. di conversione, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del dl. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla I. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici); 3.9.di tale pronuncia si è espressamente tenuto conto in sede di lavori parlamentari (http://docùmenti.camera.it/legl8/dossier/pdf/ D20137b voi II.pdf? 1612326196971) proprio per consentirne il superamento e ribadire, esclusivamente con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la possibilità di presentazione telematica dell'impugnazione ad uno degli indirizzi indicati con provvedimento del DGSIA (adottato il 6 novembre 2020); 3.10.1a norma "transitoria", infatti, opera una sostanziale sanatoria degli effetti degli atti di impugnazione trasmessi via PEC prima della entrata in vigore della legge di conversione all'unica condizione che l'atto fosse sottoscritto digitalmente e trasmesso ad uno degli indirizzi di posta elettronica indicati dal DGSIA; 3.11.nel caso di specie:
a) il ricorso per cassazione è stato presentato per via telematica prima che la legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020, lo consentisse espressamente, con effetto dal 25 dicembre 2020;
b) anche a voler ritenere che il comma 6-decies dell'art. 24, cit., avesse inteso in qualche modo "sanare" le impugnazioni trasmesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, resta il fatto che il ricorso non è stato sottoscritto digitalmente dal difensore ed è stato trasmesso all'indirizzo del cancelliere del tribunale ma non a quello del tribunale, peraltro alla data della sua presentazione non ancora individuato ai sensi del comma 4 (il decreto del DGSIA è stato adottato il 6 novembre 2020). 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell