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Sentenza — n. 35805/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35805/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35805/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Catania con ordinanza del 6 agosto 2020 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catania del 10 agosto 2020, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Omoragbon Nosa (in precedenza lo stesso era stato sottoposto a fermo di P.G. con l'applicazione della custodia cautelare in carcere da parte del G.I.P. del Tribunale di Palermo, che si dichiarava incompetente e trasmetteva gli atti al P.M. presso il Tribunale di Catania), relativamente al reato di cui agli art. 61 bis e 416 bis, cod. pen. per aver fatto parte, del gruppo operante in Palermo, dell'organizzazione di tipo mafioso denominata Family Lighthouse of Sicily, articolazione operante in Sicilia del sodalizio chiamato M.A.PH.I.T.E., avente sede in Nigeria ed in diversi Stati, anche europei, tra i quali l'Italia.

Regesto Legislator

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art. 143 cod. proc. pen, art. 111 della Costituzione; Sentenza — n. 35805/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 143 cod. proc. pen.), omessa traduzione degli atti, l'ordinanza di custodia cautelare e gli atti presupposti. Il ricorrente è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo in data 24 luglio 2020 a seguito di convalida del fermo di P.G. Il G.I.P. di Palermo si dichiarava incompetente, con la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Catania. Il Giudice per le indagini preliminari emetteva l'ordinanza, di custodia cautelare in carcere, oggi impugnata.

Parole chiave

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difficoltà linguistiche diritto di traduzione arresto in vista d'estradizione africa anglofona grave deficienza del procedimento all'estero proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 143 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 143 cod. proc. pen.), omessa traduzione degli atti, l'ordinanza di custodia cautelare e gli atti presupposti.
art. 111 della Costituzione
pen., dall'art. 111 della Costituzione e dalla direttiva europea n.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: OMORAGBON NOSA nato il 10/06/1982 avverso l'ordinanza del 06/08/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI: "Inammissibilità del ricorso".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania con ordinanza del 6 agosto 2020 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catania del 10 agosto 2020, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Omoragbon Nosa (in precedenza lo stesso era stato sottoposto a fermo di P.G. con l'applicazione della custodia cautelare in carcere da parte del G.I.P. del Tribunale di Palermo, che si dichiarava incompetente e trasmetteva gli atti al P.M. presso il Tribunale di Catania), relativamente al reato di cui agli art. 61 bis e 416 bis, cod. pen. per aver fatto parte, del gruppo operante in Palermo, dell'organizzazione di tipo mafioso denominata Family Lighthouse of Sicily, articolazione operante in Sicilia del sodalizio chiamato M.A.PH.I.T.E., avente sede in Nigeria ed in diversi Stati, anche europei, tra i quali l'Italia.

2. Ricorre in cassazione l'indagato, denunciando i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.); mancato rispetto dei termini. La richiesta di riesame è stata depositata il 24 agosto 2020, l'avviso di fissazione dell'udienza (che viene emesso dopo il deposito degli atti) è stato notificato al difensore il 27 agosto 2020. L'udienza è stata celebrata il 3 settembre 2020. L'ordinanza è stata depositata in cancelleria il 7 settembre 2020, con un giorno di ritardo rispetto al termine di dieci giorni previsto dalla norma. Non rileva che il giorno di scadenza (il 6 settembre 2020) fosse festivo, domenica. L'ordinanza deve pertanto annullarsi ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. 2.

2. Violazione di legge (art. 143 cod. proc. pen.), omessa traduzione degli atti, l'ordinanza di custodia cautelare e gli atti presupposti. Il ricorrente è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo in data 24 luglio 2020 a seguito di convalida del fermo di P.G. Il G.I.P. di Palermo si dichiarava incompetente, con la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Catania. Il Giudice per le indagini preliminari emetteva l'ordinanza, di custodia cautelare in carcere, oggi impugnata.

In sede di riesame la difesa eccepiva esclusivamente l'omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare. Per il Tribunale del riesame l'indagato comprendeva la lingua italiana (come attestato dalla RG.) e, comunque, era stato assistito da un interprete in fase di interrogatorio e di convalida, e nella precedente fase del fermo di P.G. Il diritto alla traduzione è espressamente previsto dall'art 143 cod. proc. pen., dall'art. 111 della Costituzione e dalla direttiva europea n. 64 del 2010. L'indagato non è ancora a conoscenza delle accuse nei suoi confronti e delle fonti di prova, per il suo diritto di difesa. 2.

3. Contraddittorietà della motivazione. La motivazione risulta contraddittoria. L'ordinanza impugnata ritiene generica la richiesta, ma la richiesta era chiaramente riferita alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare e degli atti presupposti. Inoltre, in maniera evidente la motivazione ritiene l'imputato a conoscenza della lingua italiana in quanto residente in Italia da 15 anni, ma gli nomina un interprete; il G.I.P. del Tribunale di Catania, inoltre disponeva la traduzione dell'ordinanza ma non la faceva eseguire. La mera presenza dell'interprete non esclude il diritto alla traduzione dell'ordinanza cautelare. Nessun effetto sanante può essersi verificato con la proposizione del riesame poiché lo stesso era stato proposto solo per eccepire la nullità per la mancata traduzione, senza entrare nel merito delle accuse (Cassazione n. 33802/2017). Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e deve respingersi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 3, Sentenza n. 46392 del 17/02/2017 Cc. - dep. 09/10/2017 - Rv. 271793 - 0; Sez. 2, Sentenza n. 17434 del 13/01/2015 Cc. - dep. 27/04/2015 - Rv. 263471 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1795 del 21/05/1998 Cc. - dep. 24/06/1998 - Rv. 211252 - 0). L'ordinanza, quindi, depositata il 7 settembre 2020 risulta nei termini di 10 giorni (deposito dell'impugnazione il 27 agosto 2020); infatti, il 6 settembre 2020 era domenica.

4. Infondato anche l'ulteriore motivo dell'omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare e degli atti. L'ordinanza impugnata rileva che la RG. aveva attestato che l'indagato conosceva la lingua italiana ("parla e comprende la lingua italiana") e nonostante questo al momento del fermo il ricorrente era assistito da un interprete che gli aveva anche esplicitato il contenuto della misura cautelare (interprete Corrao Nicolò, ausiliario di P.G.). L'udienza di convalida, davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, del 23 luglio 2020 si svolgeva con la presenza di un interprete e l'indagato (dopo la puntuale contestazione dei fatti e delle fonti di prove da parte del G.I.P.) si avvaleva della facoltà di non rispondere.

La traduzione orale dell'ordinanza, anziché scritta, determina comunque una nullità a regime intermedio, da ritenersi sanata nel caso in cui al compimento dell'atto abbiano assistito la parte ed il suo difensore senza nulla eccepire; infatti l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere e nulla aveva eccepito sulla traduzione 7 dell'atto (vedi Sez. F, Sentenza n. 47739 del 27/08/2015 Cc., dep. 02/12/2015, Rv. 265217). Conseguentemente nessuna invalidità sussiste, in considerazione, anche, del fatto che l'eventuale omessa traduzione inciderebbe solo ed esclusivamente sul termine per l'impugnazione: "La mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento.

Fattispecie relativa alla ordinanza di ripristino dell'originaria misura cautelare custodiale, emessa dal tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero" (Sez. 5, Sentenza n. 22065 del 06/07/2020 Cc. - dep. 23/07/2020 - Rv. 279447 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. at