Sentenza — n. 35803/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FURESI MARIA ANTONIETTA nato a ROMA il 15/06/1943 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo alAJumn i • 4 ('•14,' artei udito il dife ore D6POilTATA IN Cfr, '"ELLMI 30 SET 2021
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35803/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Princesse Alice, Monaco - Principato di Monaco; cfr. verifica anagrafica del Comune di Roma del 27/11/2015) ove le era stata recapitata la raccomandata di cui all'ad. 169 cod. proc. pen.); solo successivamente alle ricerche disposte dal Tribunale sarebbe emerso che la donna si era trasferita in Svizzeratove le era stato notificato il decreto di citazione a giudizio, senza che, peraltro, abbia mai, nemmeno in questa sede, dedotto alcuna nullità degli atti introduttivi del giudizio. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FURESI MARIA ANTONIETTA nato a ROMA il 15/06/1943 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo alAJumn i • 4 ('•14,' artei udito il dife ore D6POilTATA IN Cfr, '"ELLMI 30 SET 2021
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sig.ra Maria Antonietta Furesi ricorre per l'annullamento della sentenza del 23/02/2020 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e 100,00 euro di multa inflitta con sentenza del 18/06/2018 del Tribunale di Lucca, da lei impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 1-bis, di. n,. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, perché, quale legale rappresentante della società «Marisud S.r.l.», aveva omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti dal mese di gennaio dell'anno 2011 a quello di ottobre dello stesso anno per un ammontare complessivo di 31.600,00 euro. 1.1.Con il primo motivo reitera l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado il cui dispositivo condannava tal Massimo Rontani per un reato nemmeno specificato e che, pertanto, non avrebbe potuto essere emendato come invece ha fatto la Corte di appello mediante l'illegittimo ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale ed ulteriore illegittima condanna al pagamento delle spese processuali. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inammissibile inversione dell'onere della prova della insussistenza del fatto operata dalla Corte territoriale in risposta alle questioni devolute in appello circa la totale mancanza di prova in ordine:
a) al pagamento delle retribuzioni;
b) alla sua carica gestoria al momento del fatto;
c) alla effettiva conoscenza della diffida ad adempiere. 1.3.Con il terzo motivo deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata avendo la Corte di appello erroneamente computato un periodo di sospensione di undici mesi e ventiquattro giorni. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il primo motivo è manifestamente infondato; 3.2.è vero che la sentenza di primo grado, così come depositata, reca in calce un dispositivo evidentemente "eccentrico" che dichiarava tal Rontani Massimiliani colpevole del reato ascrittogli (non si comprende quale) e lo condannava alla pena di tre mesi di reclusione e 300,00 euro di multa;
è altrettanto vero, però, che la Corte di appello ha affermato che tale dispositivo non corrisponde a quello letto in udienza che dichiarava l'odierna ricorrente colpevole del reato ascrittole e la condannava alla pena sopra indicata oltre al pagamento delle spese; 3.3.come costantemente insegnato dalla Corte di cassazione, la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv..269852 - 01;
Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010, Rv. 246787 - 01; Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Rv. 243615 - 01; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Rv. 242258 - 01); 3.4.sul punto, dunque, la ricorrente era totalmente soccombente e ciò senza considerare che l'appello sollecitava comunque una revisione critica della condanna entrando nel merito della regiudicanda e chiedendo la propria assoluzione; 3.5.1e deduzioni oggetto del secondo motivo ripetono quelle già devolute in appello che sono state disattese dalla sentenza impugnata con argomenti non contestati in modo specifico, avendo la Corte territoriale dato atto che:
a) il ruolo di legale rappresentante dell'imputata risultava dalla visure camerali (delle quali non è stato allegato il travisamento);
b) la prova della corresponsione delle retribuzioni era stata tratta dall'invio dei modelli DM10;
c) era regolarmente presente la diffida trasmessa dall'INPS; 3.6.è nota la giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamata anche dalla sentenza impugnata, secondo la quale i modelli DM 10 possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Rv. 280089 - 01;
Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781 - 01); in tali casi è onere del datore di lavoro dimostrare che i modelli formati sulla base delle indicazioni da lui fornite non corrispondono al vero (Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014, Rv. 259909 - 01; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Rv. 245610 - 01; Sez. 3, n. 26064 del 14/02/2007, Rv. 237203 - 01); 3.7.11 terzo motivo è manifestamente infondato; 3.8.è vero che la Corte di appello non ha preso in considerazione la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, tuttavia, l'eccezione non è decisiva posto che l'importo delle somme non versate e pari a oltre il 300% della soglia di non punibilità così che il danno non può qualificarsi di minima entità; 3.9.il quarto motivo è manifestamente infondato; 3.10.il tempo necessario a prescrivere il reato, consumato da gennaio a ottobre'2011, considerato che il termine iniziale decorre dal giorno 16 del mese successivo a quello nel quale matura il debito contributivo e rimane sospeso per tre mesi (durante i quali il datore di lavoro può sanare la propria posizione), maturava, nel caso in esame, il 16/08/2019 (16 novembre 2011 + 3 mesi = 16 febbraio 2012; + sette anni e sei mesi = 16 agosto 2019) 3.11.11 processo, però, è stato correttamente sospeso, ai sensi dell'ad, 420- quater cod. proc. pen., per undici mesi e ventiquattro giorni, dal 26/06/2017 al 18/06/2018, allorquando l'imputata, trasferitasi all'estero, è stata rintracciata e notiziata dell'esistenza del processo a suo carico, con conseguente slittamento del termine della prescrizione al 10/08/2020 e dunque in epoca certamente successiva alla sentenza impugnata; 3.12.1a sospensione del processo è stata correttamente disposta perché sia alla data dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (08/09/2016) che a quella del decreto di citazione a giudizio (27/10/2016) l'imputata era già risultata sconosciuta all'unico indirizzo noto di residenza (7, Av.
Princesse Alice, Monaco - Principato di Monaco; cfr. verifica anagrafica del Comune di Roma del 27/11/2015) ove le era stata recapitata la raccomandata di cui all'ad. 169 cod. proc. pen.); solo successivamente alle ricerche disposte dal Tribunale sarebbe emerso che la donna si era trasferita in Svizzeratove le era stato notificato il decreto di citazione a giudizio, senza che, peraltro, abbia mai, nemmeno in questa sede, dedotto alcuna nullità degli atti introduttivi del giudizio. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.
Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000