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Sentenza — n. 35801/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35801/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35801/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TULLI STEFANIA nato a CALTAGIRONE il 20/01/1987 avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 524 cod. proc. pen, art. 525 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35801/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TULLI STEFANIA nato a CALTAGIRONE il 20/01/1987 avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO E

Parole chiave

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infrazione privilegiata difetto di responsabilità comunale attenuazione della pena clausola esclusiva di responsabilità contravvenzione bagatellare contravvenzione per violazione edilizia

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 524 cod. proc. pen
3.0sserva il Collegio: 3.1.11 rinvio del processo ad udienza successiva a quella della discussione "per repliche" non richieste dalle parti comporta la mancata declaratoria di chiusura del dibattimento (art. 524 cod. proc. pen.), declaratoria che apre la fase della deliberazione (art.
art. 525 cod. proc. pen
pen.), declaratoria che apre la fase della deliberazione (art. 525 cod. proc. pen.); 3.2.nel caso di specie, sarebbe violato l'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TULLI STEFANIA nato a CALTAGIRONE il 20/01/1987 avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra Stefania Tulli ricorre per l'annullamento della sentenza del 04/06/2020 del Tribunale di Caltagirone che l'ha dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 93, comma 1, e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, e l'ha condannata alla pena di 4.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 523, comma 4, cod. proc. pen. perché il tribunale aveva rinviato la decisione a udienza successiva a quella nella quale erano state rassegnate le conclusioni delle parti per eventuali repliche che le parti stesse non avevano chiesto. 1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.11 ricorso è fondato per quanto di ragione. 3.0sserva il Collegio: 3.1.11 rinvio del processo ad udienza successiva a quella della discussione "per repliche" non richieste dalle parti comporta la mancata declaratoria di chiusura del dibattimento (art. 524 cod. proc. pen.), declaratoria che apre la fase della deliberazione (art. 525 cod. proc. pen.); 3.2.nel caso di specie, sarebbe violato l'art. 524, non di certo l'art. 523, comma 4, cod. proc. pen., norma processuale la cui inosservanza non è prevista a pena di nullità; 3.3.sotto altro profilo, sempre in forza del principio di tassatività delle nullità, l'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma primo, cod. proc. pen., in base al quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, in caso di differimento disposto per la prosecuzione della discussione ad altra udienza "per eventuali repliche", non richieste dalle parti che comunque non si avvalgono di tale possibilità, con il conseguente inutile prolungamento della fase dibattimentale, non determina alcuna nullità (Sez. 2, n. 3462 del 06712/2005, Rv. 233229 - 01); 3.4.ha maggior pregio il secondo motivo; 3.5.11 tribunale ha totalmente omesso di pronunciarsi sull'invocata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., causa di non punibilità che non è 'ictu °culi' insussistente né può ritenersi implicitamente esclusa in considerazione del minimo edittale della pena irrogata ulteriormente attenuata dalla applicazione delle circostanze attenuanti generiche; o 3.6.1a sentenza pertanto deve essere annullata con rinvio al tribunale di Caltagirone, ferma restando l'irrevocabile accertamento della responsabilità dell'imputata per il reato ascritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltagirone. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624, cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Così deciso in