Sentenza — n. 35799/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Brescia con sentenza del 26 settembre 2014, in totale riforma della decisione di assoluzione (perché il fatto non costituisce reato) del Tribunale di Bergamo del 2 ottobre 2013 - giudizio abbreviato - ha condannato Bergamelli Lino alla pena di mesi 4 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, pena detentiva sostituita con quella pecuniaria della multa per C 4.560,00, relativamente al reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000 per omesso versamento dell'IVA per l'anno di imposta 2007 per complessivi C 765.742,00 quale rappresentante della società Cubo quadro s.p.a. in liquidazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 27 della Costituzione, art. 157 cod. pen, art. 54 cod. pen, art. 51 cod. pen, art. 2777 cod. civ, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35799/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Intervenuta prescrizione del reato ex art. 157 cod. pen. Nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza e la notifica della stessa all'imputato assente è maturata la prescrizione, al 27 giugno 2016. Si richiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per la maturata prescrizione. 2.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERGAMELLI LINO nato a NEMBRO il 07/11/1950 avverso la sentenza del 26/09/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Federico Merelli: accoglimento del ricorso e comunque annullamento senza rinvio della sentenza in relazione all'estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 26 settembre 2014, in totale riforma della decisione di assoluzione (perché il fatto non costituisce reato) del Tribunale di Bergamo del 2 ottobre 2013 - giudizio abbreviato - ha condannato Bergamelli Lino alla pena di mesi 4 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, pena detentiva sostituita con quella pecuniaria della multa per C 4.560,00, relativamente al reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000 per omesso versamento dell'IVA per l'anno di imposta 2007 per complessivi C 765.742,00 quale rappresentante della società Cubo quadro s.p.a. in liquidazione.
2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Manifesta illogicità della motivazione. Violazione di legge (art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000). La Corte di appello nella sentenza impugnata dà atto dell'accollo delle somme per C 150.000,00 da parte del ricorrente (in proprio), per retribuzioni dei dipendenti, e della revoca degli affidamenti bancari (nonché le fideiussioni prestate in proprio alle banche) e pertanto riconosce lo stato di crisi economica della società, ma poi, contraddittoriamente, condanna l'imputato ritenendo sussistente il dolo del reato di evasione dell'IVA. La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene non sussistente il dolo di evasione dell'IVA quando si è nell'impossibilità del pagamento a causa di forza maggiore. 2.
2. Violazione di legge (art. 27 della Costituzione, 530, comma 2, e 533 comma 1, cod. proc. pen.); mancanza della motivazione. i Nell'ipotesi di riforma di una sentenza di assoluzione vi è un obbligo di motivazione rafforzata che nel caso in giudizio non è stato adempiuto. La Corte di appello ha operato una mera rilettura dei dati probatori già valutati dalla sentenza di primo grado; riconoscendo elementi certi della crisi e dell'accollo di debiti dell'azienda effettuato personalmente dal ricorrente, ma poi li ritiene non sufficienti per l'esclusione del dolo di evasione. La Corte di appello ha ritenuto non adempiuto l'obbligo di prova da parte dell'imputato dell'impossibilità di adempiere per forza maggiore. La Corte di appello non ha motivato in maniera rafforzata in modo da eliminare tutti i dubbi, in fatto, ritenuti dalla sentenza di assoluzione. 2.
3. Intervenuta prescrizione del reato ex art. 157 cod. pen. Nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza e la notifica della stessa all'imputato assente è maturata la prescrizione, al 27 giugno 2016. Si richiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per la maturata prescrizione. 2.
4. Con successiva memoria di replica l'imputato ha ribadito la fondatezza del ricorso sia per la omessa motivazione rafforzata e sia per la valutazione dell'assenza del dolo; inoltre insisteva per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Relativamente alla crisi d'impresa (e allo stato di necessità ex art. 54 cod. pen.) la sentenza impugnata con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione (e con motivazione rafforzata in relazione all'assoluzione in primo grado) ha ritenuto che la crisi di liquidità non risulta dalle generiche allegazioni del ricorrente, e comunque non ha cagionato uno stato di assoluta forza maggiore all'adempimento degli obblighi fiscali, sia per il pagamento delle retribuzioni e sia perché (relativamente all'accollo delle somme in proprio da parte del ricorrente per il pagamento di euro 150.000,00 per le retribuzioni e alle fideiussioni bancarie prestate, sempre in proprio) le garanzie personali del ricorrente erano relative ad anni precedenti a quelli dell'inadempimento del pagamento di cui all'imputazione.
Lo stesso ricorrente, poi, con il ricorso in cassazione prospetta il pagamento delle retribuzioni come scelta imprenditoriale. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico; la Cassazione ha, infatti, escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801; vedi anche Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019 - dep. 29/05/2019, MINARDI SAURO, Rv. 27596701).
Inoltre, «In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato» (Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018 - dep. 26/11/2018, MOFFA GUERINO, Rv. 27431901).Si tratta, comunque, di una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se ben motivata come nel caso in esame.
4. Alla data della sentenza impugnata (26 settembre 2014) il reato non era prescritto e l'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co