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Sentenza — n. 35680/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35680/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35680/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bertazzon Piero nato a Novara il 01/02/1949 avverso il decreto del Tribunale di Vercelli del 27/1/2021. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CIRO ANGELILLIS, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35680/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 240 co. 1 e 3 cod. pen., sostenendosi l'illegittimità della confisca facoltativa disposta appartenendo solo due dei veicoli confiscati all'imputato ed essendo gli altri di terze persone estranee al reato.

Parole chiave

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stato difettoso del veicolo inquinamento automobilistico confisca del veicolo a motore confisca dei proventi di reato rifiuti non recuperabili inquinamento prodotto dalle navi

Disposizioni normative citate

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art. 676 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bertazzon Piero nato a Novara il 01/02/1949 avverso il decreto del Tribunale di Vercelli del 27/1/2021. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CIRO ANGELILLIS, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 27.1.2021, il Tribunale di Vercelli, rilevato che in data 26 gennaio 2021 era stata pronunciata sentenza di condanna nei confronti di Bertazzdn Piero nel procedimento penale numero R.G.N.R.959/2017 - R.G. Trib.386/2018 per il reato di cui all'articolo 256, d.lgs. 152 del 2006 e che risultavano ancora sottoposti a sequestro i veicoli e rottami di cui agli elenchi in atti, in ordine ai quali nulla era stato disposto in sentenza, ritenendo doveroso confiscare e distruggere tali beni poiché destinati alla commissione del reato, disponeva la confisca e distruzione di quanto ancora in sequestro nel procedimento indicato.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi.

3. Nel primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 205, 236, 240 cod. pen. e 579 cod. proc. pen. sostenendo l'abnormità del provvedimento impugnato di confisca e distruzione dei beni in sequestro in quanto erroneo rimedio alla dimenticanza della sentenza di condanna emessa il giorno precedente (sentenza n. 60 del 26.1.2021).

4. Nel secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 240 co. 1 e 3 cod. pen., sostenendosi l'illegittimità della confisca facoltativa disposta appartenendo solo due dei veicoli confiscati all'imputato ed essendo gli altri di terze persone estranee al reato.

5. Nel terzo motivo si deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui, limitandosi ad affermare che quanto sequestrato doveva essere confiscato "in quanto destinato alla commissione del reato", omette di verificare il nesso di pertinenzialità tra i beni e la condotta contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato per abnormità del provvedimento impugnato.

2. Nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione del principio secondo cui è abnorme l'ordinanza con cui il giudice della cognizione, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359, e Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, De Angelis, Rv. 250264). Il medesimo principio è stato applicato anche in relazione al sequestro probatorio, nell'occasione, infatti, si è affermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886).

Il Collegio ritiene di dare continuità a questo indirizzo. 3.11 secondo motivo resta assorbito dalla costatazione della abnormità del provvedimento.

4. Al rilievo dell'abnormità del provvedimento impugnato segue l'annullamento senza rinvio dello stesso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così decis