Sentenza — n. 35679/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn data 12/03/2019, il Tribunale di Udine pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di Ellero Michela, applicand la pena di mesi due di reclusione, convertita nella corrispondente i pena peci iaria di euro 15.000 di multa (pena sospesa) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, ai sensi degli artt. 590 - .Iii, bis cod. peri. e 222 del d.lgs. n. 285 de11992, per aver cagionato a Masiero Daniela e Masiero Giuseppe lesioni personali gravi superiore a 40 giorni con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35679/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso del 26/3/2019 l'imputata, per mezzo del suo difensore, impugnava la sentenza di patteggiamento dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione in relazione alla sanzione accessoria della sospensione della patente. La Suprema Corte, con decisione n. 5988 del 17/01/2020, annullava la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Udine "limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida", rinviando al contempo sul punto al medesimo Tribunale. In data 29/10/2020 il Tribunale del rinvio, con sentenza n. 1333 del 2020, rideterminava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in anni uno e mesi quattro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ellero Michela nata a Udine il 21/10/1993 avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 29/10/2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CIRO ANGELILLIS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 12/03/2019, il Tribunale di Udine pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di Ellero Michela, applicand la pena di mesi due di reclusione, convertita nella corrispondente i pena peci iaria di euro 15.000 di multa (pena sospesa) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, ai sensi degli artt. 590 - .Iii, bis cod. peri. e 222 del d.lgs. n. 285 de11992, per aver cagionato a Masiero Daniela e Masiero Giuseppe lesioni personali gravi superiore a 40 giorni con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Con ricorso del 26/3/2019 l'imputata, per mezzo del suo difensore, impugnava la sentenza di patteggiamento dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione in relazione alla sanzione accessoria della sospensione della patente. La Suprema Corte, con decisione n. 5988 del 17/01/2020, annullava la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Udine "limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida", rinviando al contempo sul punto al medesimo Tribunale. In data 29/10/2020 il Tribunale del rinvio, con sentenza n. 1333 del 2020, rideterminava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in anni uno e mesi quattro.
2. Avverso tale decisione Ellero Michela, propone l'odierno ricorso articolato in un unico motivo nel quale si lamenta l'illegalità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in relazione all'articolo 218 del codice della strada e la manifesta contraddittorietà logica della relativa motivazione. In particolare, si deduce l'incongruità tra la pena principale e quella accessoria giacché, in maniera irragionevole e contraddittoria e, ad avviso della difesa, anche in contrasto con quanto indicato nella decisione di annullamento della Cassazione, a fronte di una pena principale particolarmente mite di due mesi di reclusione era stata disposta una pena accessoria particolarmente severa in maniera irragionevole, fondandosi la valutazione, in entrambi i casi, sulla "gravità del sinistro".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. Vero è che la sanzione penale applicata è particolarmente "mite" e la sanzione amministrativa accessoria attestata su un valore non pari al minimo; non esiste, però, alcuna correlazione indefettibile di proporzionalità tra le due statuizioni (quella penale in senso stretto e quella amministrativa), che sono protese a diverse finalità. Infatti, come già opportunamente puntualizzato da Sez. 4, n. 55130 del 08/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, con affermazione cui senz'altro deve darsi continuità ) «nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento».
Nel caso di specie) la sentenza impugnata ha dettagliatamente esposto, con motivazione immune da contraddizioni o illogicità, le ragioni per le quali ha ritenuto di dover applicare una pena accessoria più gravosa di quella principale. Nell'iter motivazionale si afferma esplicitamente che la quantificazione della pena principale è stata ridotta per le circostanze attenuanti generiche (concesse alla luce delle modalità del sinistro, dell'avvenuto risarcimento da parte dell'assicurazione e in virtù dell'incensuratezza dell'imputata), mentre la quantificazione della pena accessoria è stata effettuata in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità dei danni e al pericolo che questi o altri indici di gravità inducano a ricollegare all'ulteriore circolazione ai sensi dell'art. 218 del Codice della strada.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25.5