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Sentenza — n. 35678/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35678/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35678/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ricorso per Cassazione Tahiri Altin ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 14/01/2021 che, dichiarando estinto per prescrizione il fatto reato contestato ritenuto consumato già, in una sua prima fase, il 28/02/2011, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di condanna per il reato di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al fatto dell'indicazione, nella dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto per l'anno 2010, presentata in data 28/9/2011, di elementi passivi fittizi per euro 50.000 avvalendosi delle fatture emesse dalla ditta individuale "Hausknechtova Marie".

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35678/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 23229 del 27/04/2012, P.M. in proc. Rigotti, Rv. 252999); in tal senso, infatti, depone inequivocabilmente il dato testuale dello stesso art. 2 ove la condotta è espressamente contemplata in quella di "indicare" in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi. In stretta connessione con ciò, il d.lgs. n. 74 del 2000, art. 6 ha previsto, inoltre, che il delitto in questione non sia comunque punibile a titolo di tentativo, derivandone dunque, da un lato, che solo con la condotta di presentazione della dichiarazione il reato può considerarsi perfezionato e, dall'altro, che, a differenza di quanto, in precedenza, stabiliva appunto l'art. 4, lett.

Parole chiave

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fatture fittizie falsificazione di valori di bollo ufficiali dichiarazione dei redditi omissione della contabilità inchiesta per frode fiscale inchiesta per falsità atti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAHIRI ALTIN nato il 15/11/1972 avverso la sentenza del 14/01/202- .1 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impúgnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso per Cassazione Tahiri Altin ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 14/01/2021 che, dichiarando estinto per prescrizione il fatto reato contestato ritenuto consumato già, in una sua prima fase, il 28/02/2011, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di condanna per il reato di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al fatto dell'indicazione, nella dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto per l'anno 2010, presentata in data 28/9/2011, di elementi passivi fittizi per euro 50.000 avvalendosi delle fatture emesse dalla ditta individuale "Hausknechtova Marie".

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in merito alla prova del fatto e in particolare dell'inserimento in dichiarazione delle fatture di cui all'imputazione, non riferito neppure dai testi assunti che si sarebbero invece limitati a dedurre l'infedeltà delle dichiarazioni solamente sulla base dello "spesometro" e non della dichiarazione dei redditi neppure presente agli atti; di qui, dunque, anche l'ingiustificato rigetto della richiesta di rinnovazione della istruzione, che proprio su tale punto era stata avanzata con l'atto di appello.

3. Con un secondo motivo deduce la prescrizione del reato asseritamente consumato il 2979/2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' anzitutto manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione sollevata con il secondo motivo di ricorso: il termine nella specie applicabile è infatti quello di dieci anni derivante dalla applicazione della disciplina dell'art. 17, comma 1 bis, d. Igs. n. 74 del 2000 (come introdotto dall'art.2, comma 36 vides semel lett. I) del d.l. n. 138 del 2011, convertito in I. n. 148 del 2011) già vigente al momento della presentazione della dichiarazione in data 28/09/2011, con conseguente maturazione dello stesso in data 28/09/2021, non potendo in particolare tenersi conto, ai fini della eventuale sospensione, del rinvio effettuato in primo grado dal Tribunale dal 03/04/2018 al 01/06/2018 concesso, come desumibile dal relativo verbale, in accoglimento di richiesta di "termine a difesa" (nel senso che il rinvio del dibattimento determinato da esigenze di acquisizione della prova o, come nella specie, dal riconoscimento di un termine a difesa non comporta la sospensione della prescrizione, Sez.

U, n.1 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220509).2. Il primo motivo di ricorso è invece fondato. Con l'atto di appello, infatti, l'imputato aveva lamentato l'intervenuta valorizzazione, da parte del primo giudice, dello "spesometro" al fine di ritenere dimostrata la utilizzazione, nella dichiarazione presentata relativamente al periodo di imposta 2010, di una delle fatture a suo tempo emesse dalla ditta individuale "Hausknechtova Marie", neppure direttamente visionata dai testi esaminati. Ciò posto, tale deduzione non appare avere trovato risposta nella sentenza impugnata che, anzi, appare desumere, ancora una volta, l'inserimento, e dunque, la utilizzazione in dichiarazione della fattura di euro 50.000 in oggetto (quale elemento indispensabile per la configurabilità del reato contestato), dalla sola comunicazione mediante spesometro della stessa (si veda a pag. 5 : "Risulta accertato infine tramite spesometro che Tahiri aveva utilizzato tale fattura in dichiarazione per dedurre il costo, avendo proprio il Tahiri comunicato tale elemento passivo allo spesometro...").

Sennonché, essendo tra l'altro rimasto neppure chiarito se la dichiarazione sia stata o meno acquisita in giudizio, tale comunicazione non poteva essere considerata quale equipollente rispetto all'inserimento della fattura in dichiarazione, attesa la specifica funzione dello "spesometro" diretto a comunicare i dati delle fatture emesse nonché di quelle ricevute e registrate, incluse le bollette doganali e i dati delle relative variazioni, all'Agenzia delle Entrate, senza che solo da ciò possa quindi, evidentemente, ritenersi provata anche l'utilizzazibrie delle stesse fatture nella diversa dichiarazione Iva.

Va ribadito infatti che l'assetto sanzionatorio della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture introdotto dalla normativa del 2000 ha, rispetto alla disciplina ex lege n. 516 del 1982, focalizzato il momento consumativo del reato sulla stretta condotta della presentazione della dichiarazione stessa con il conseguente abbandono del modello del reato prodromico in precedenza considerato dal legislatore (nel senso che il reato de quo sì consuma nel momento di presentazione della dichiarazione, tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Pescali, Rv. 267659;

Sez. 3, n. 23229 del 27/04/2012, P.M. in proc. Rigotti, Rv. 252999); in tal senso, infatti, depone inequivocabilmente il dato testuale dello stesso art. 2 ove la condotta è espressamente contemplata in quella di "indicare" in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi. In stretta connessione con ciò, il d.lgs. n. 74 del 2000, art. 6 ha previsto, inoltre, che il delitto in questione non sia comunque punibile a titolo di tentativo, derivandone dunque, da un lato, che solo con la condotta di presentazione della dichiarazione il reato può considerarsi perfezionato e, dall'altro, che, a differenza di quanto, in precedenza, stabiliva appunto l'art. 4, lett.

g) della I. n. 516 del 1982, (che puniva ex se anche il semplice inserimento nella contabilità di fatture per operazioni inesistenti indipendentemente dall'allegazione alla dichiarazione), le condotte pregresse ad essa restano, sul piano penale, irrilevanti, neutra essendo, sotto tale profilo, anche la registrazione di detti documenti in contabilità (da ultimo, Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, Malagò, non massimata; Sez. 3, n. 626 del 21/11/2008, Zipponi, Rv. 242343).

3. In definitiva, dunque, la sentenza impugnata, nella parte relativa alla conferma dell'affermazione di responsabilità relativamente al fatto del 28/09/2011 (che la sentenza ha ritenuto di differenziare da quello considerato realizzato già in data 28/2/2011), deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia Così deciso in Rom