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Sentenza — n. 35677/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35677/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35677/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ventura Benito nato a Sasso Marconi il 27/05/1938 avverso la sentenza emessa in data 16/1/2020 dalla Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CIRO ANGELILLIS, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Regesto Legislator

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articolo 133 cod. pen, art. 164 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35677/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la carenza di motivazione e la violazione di legge relazione al diniego dell'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. Il mero riferimento alla necessità di mantenere una sanzione "non nnonetizzabile e non trattabile alla stregua di un costo d'impresa" non soddisfa l'imposto obbligo motivazionale che, anche in questa ipotesi, avrebbe dovuto essere rispettoso dei parametri di cui all'articolo 133, cui fa richiamo l'articolo 58 della legge 689 del 1981.

Parole chiave

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deposito di prodotti inquinanti rifiuti non recuperabili controllo dell'inquinamento delitto contro l'ambiente sanzioni pecuniarie inquinamento accidentale

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod. pen
In particolare, si deduce che nel diniego i giudici d'appello avrebbero omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'articolo 133 cod. pen.
art. 164 cod. pen
art. 133 cod. pen
richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ventura Benito nato a Sasso Marconi il 27/05/1938 avverso la sentenza emessa in data 16/1/2020 dalla Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CIRO ANGELILLIS, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 12/7/2016, il Tribunale di Bologna condannava Ventura Benito, qualificato il fatto di cui al capo a) come deposito incontrollato di rifiuti, alla pena di anni uno di arresto ed euro 20.000 di ammenda relativamente a quest'ultimo reato; alla pena di mesi 8 di arresto quanto al capo b) ed alla pena di anni uno, mesi sei di arresto ed euro 50.000 di ammenda relativamente al reato di cui al capo c). La sentenza veniva appellata dal Ventura. Con decisione del 16/01/2020 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Ventura Benito in relazione al reato sub a), assolveva lo stesso dal reato di cui al capo c) e confermava per il resto la decisione.

Il particolare, i giudici bolognesi ritenevano fonda4ta la valutazione di congruità e adeguatezza della sanzione irrogata alla luce della gravità del danno provocato, in relazione al quale il Ventura non aveva espresso alcuna volontà riparatoria, e alla luce dell'età dello stesso, che, a detta del collegio, non era stata di ostacolo alla commissione della condotta in contestazione. I medesimi argomenti, unitamente alla circostanza dell'esistenza di ,z Ak precedenti in capo al Ventura, venivano spesi dalla Corte d'appello per • le richieste dell'odierno ricorrente in ordine all'applicazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva e la concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi.

3. Nel primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli articoli 133, 163,164 e 175 del codice penale; si lamenta altresì la carenza della motivazione relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. In particolare, si deduce che nel diniego i giudici d'appello avrebbero omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'articolo 133 cod. pen. e non avrebbero adeguatamente chiarito le ragioni della ritenuta prevalenza di alcune circostanze negative. Ad avviso della difesa infatti l'obbligo motivazionale non potrebbe ritenersi assolto né con il riferimento ai precedenti del Ventura, risalenti agli anni 1998 e al 1971, né con il riferimento l'età dello stesso, posto che, erroneamente, i giudici d'appello hanno preso in considerazione l'età del condannato al momento in cui è stato porto in essere il reato e non all'attualità.

4. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la carenza di motivazione e la violazione di legge relazione al diniego dell'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. Il mero riferimento alla necessità di mantenere una sanzione "non nnonetizzabile e non trattabile alla stregua di un costo d'impresa" non soddisfa l'imposto obbligo motivazionale che, anche in questa ipotesi, avrebbe dovuto essere rispettoso dei parametri di cui all'articolo 133, cui fa richiamo l'articolo 58 della legge 689 del 1981.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale ha motivato il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena facendo riferimento al danno prodotto e ai precedenti dell'imputato risalenti a molti anni addietro, con una motivazione carente ed erronea in diritto, in quanto la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 cod. pen. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. Nel caso in disamina non è dato comprendere dalle argomentazioni adottate dai giudice di merito per quale motivo debba necessariamente presumersi che il reo, reitererà il reato. In altri termini, non si è considerata la condizione socio-familiare, l'intensità del dolo, il carattere e la personalità del reo nel suo complesso, al fine di stabilire, mediante un compiuto e ponderato giudizio prognostico, rispettoso dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., se l'imputato si asterrà o meno in futuro dal commettere altri reati.

3. Le medesime considerazioni possono ritenersi pienamente valide anche in riferimento al secondo motivo di ricorso. Giova, sul tema, ricordare che la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274) ha chiaramente affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato.

La valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art.58, comma 1, legge n.689/81 deve essere, quindi, sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che deve tenere in particolare considerazione, tra gli altri criteri, éhlilla modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e Mila personalità del condannato, nell'ottica di valutare se sia prevedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato.Ciò non è avvenuto nel caso di specie avendo la Corte d'appello / valorizzato esclusivamente l'entità del danno, i precedenti risalenti nel tempo e la non rilevante esigenza di impedire una monetizzazione della condotta di reato.

4. Per le ragioni che precedono, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di