Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35641/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35641/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35641/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A seguito di sequestro probatorio eseguito in via di urgenza dalla Guardia di Finanza su cinque serbatoi contenenti 5.000 litri di gasolio per autotrazione nel corso di indagini condotte nei confronti di Pasquale Casto, locatario di un box all'interno di un autoparco dove erano stati rinvenuti i serbatoi, e convalidato dal Pubblico Ministero in data 21.11.2020, veniva tuttavia disposta dal Gip con provvedimento del 4.3.2021, su richiesta del PM, la conversione del sequestro da probatorio in preventivo ipotizzandosi nei confronti dell'indagato il reato di cui all'art. 40, primo comma lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 568 comma 1 cod.proc.pen, art. 322-bis cod.proc.pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 568 comma 5 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 35641/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 504/1995 con quello di provenienza delittuosa e tralasciato il profilo, del pari rilevante ai fini del fumus commissi delicti, relativo all'avvenuta corresponsione dell'imposta; 2.3) la violazione dell'art. 324, settimo comma cod. proc. pen. in difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali i beni colpiti dal sequestro sfuggirebbero alla confisca in caso di condanna dell'indagato.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei proventi di reato imposta sui carburanti reato di poca entità azione mobiliare inosservanza delle norme sulla competenza azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 568 comma 1 cod.proc.pen
art. 322-bis cod.proc.pen
dalle sole ordinanze emesse dal Tribunale della libertà all'esito del giudizio del riesame o di appello cautelare, trovando invece applicazione nel caso di specie l'art. 322-bis cod.proc.pen.
art. 325 cod. proc. pen
Non potendo il presente ricorso neppure qualificarsi per saltum, trattandosi di un'impugnativa proponibile, ai sensi dell'art. 325 cod.
art. 568 comma 5 cod.proc.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA Nei confronti di CASTO PASQUALE, nato a Cerignola il 7.5.1982 avverso la ordinanza in data 12.4.2021 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di sequestro probatorio eseguito in via di urgenza dalla Guardia di Finanza su cinque serbatoi contenenti 5.000 litri di gasolio per autotrazione nel corso di indagini condotte nei confronti di Pasquale Casto, locatario di un box all'interno di un autoparco dove erano stati rinvenuti i serbatoi, e convalidato dal Pubblico Ministero in data 21.11.2020, veniva tuttavia disposta dal Gip con provvedimento del 4.3.2021, su richiesta del PM, la conversione del sequestro da probatorio in preventivo ipotizzandosi nei confronti dell'indagato il reato di cui all'art. 40, primo comma lett.

b) d. Igs. 504/1995. Averso tale provvedimento il Casto proponeva opposizione, accolta con ordinanza del 12.4.2021 dal Tribunale di Foggia che disponeva nel contempo il dissequestro dei beni ordinandone la restituzione all'istante.

2. Contro il suddetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi con i quali lamenta: 2.1) la violazione degli artt. 321 e 178 cod. proc. pen. non avendo il Gip, che aveva disposto il sequestro preventivo, più titolo a trattare l'opposizione il cui fondamento avrebbe potuto essere esclusivamente l'assoggettamento dei beni al sequestro probatorio, invece venuto meno per effetto della disposta conversione, ed essendo stato al contempo violato il contraddittorio cartolare con l'Ufficio della Procura; 2.2) la violazione dell'art. 263, quinto comma cod. proc. pen. per avere il Gip, attraverso la revisione del provvedimento genetico da lui stesso emesso senza affrontare il profilo che l'opposizione riservava alla sua delibazione, ovverosia il nesso tra la conservazione della misura reale e l'esigenza di dimostrare la commissione del delitto ipotizzato, esercitato indebitamente poteri spettanti al Tribunale del Riesame, mai investito del relativo gravame, avendo in particolare confuso il concetto di provenienza illecita della documentazione relativa al pagamento delle accise sul carburante posta a fondamento del delitto di cui all'art. 49 d.

Igs. 504/1995 con quello di provenienza delittuosa e tralasciato il profilo, del pari rilevante ai fini del fumus commissi delicti, relativo all'avvenuta corresponsione dell'imposta; 2.3) la violazione dell'art. 324, settimo comma cod. proc. pen. in difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali i beni colpiti dal sequestro sfuggirebbero alla confisca in caso di condanna dell'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il presente ricorso, appuntandosi nei confronti di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip, non può essere sottoposto all'esame di questa Corte, ma, in conformità alla regola fissata dalle Sezioni Unite volta salvaguardare la "voluntas impugnationis", la quale trova a sua volta fondamento normativo nell'art. 568, 5 comma cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, deve essere trasmesso dinanzi al giudice competente per la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001 Bonaventura Rv. 220221).

Invero, dal momento che, così come previsto dall'art. 568 comma 1 cod.proc.pen., la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati, , 2 /) deve essere preliminarmente rilevato che l'impugnazione in esame fuoriesce dai casi in cui è previsto in materia cautelare reale il ricorso per cassazione, costituiti a norma dell'art. 325, primo comma cod. proc. pen. dalle sole ordinanze emesse dal Tribunale della libertà all'esito del giudizio del riesame o di appello cautelare, trovando invece applicazione nel caso di specie l'art. 322-bis cod.proc.pen. il quale stabilisce che, avverso alle ordinanze di sequestro preventivo, l'imputato o il suo difensore, il pubblico ministero e la persona alla quale le cose sono state sequestrate, possono proporre appello.

Non potendo il presente ricorso neppure qualificarsi per saltum, trattandosi di un'impugnativa proponibile, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo contro il decreto che dispone il sequestro preventivo, va ciò nondimeno rilevato che, avuto riguardo al contenuto effettivo dell'atto, tale da evidenziare la volontà del Procuratore ricorrente di richiedere una rivalutazione nel merito dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo in presenza di documentazione evidenziante il fumus commissi delicti, censurando la confusione in cui sarebbe incorso il Gip nella valutazione tra provenienza illecita e provenienza delittuosa con riferimento agli elementi relativi al pagamento delle accise sul carburante trovato in possesso dell'indagato, debba procedersi, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., alla conversione dell'impugnativa con il mezzo di gravame previsto dalla legge.

Indebitamente il Gip pugliese qualifica come opposizione quello che altro non è che un provvedimento di restituzione dei beni posto che il sequestro originariamente disposto come probatorio è stato convertito in sequestro preventivo, provvedimento nei confronti del quale il mezzo di gravame previsto è esclusivamente l'appello cautelare: conseguentemente, il ricorso presentato a questa Corte dal Procuratore della Repubblica deve essere qualificato quale appello, ai sensi dell'art. 322-bis cod.proc.pen., e per l'effetto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia

P.Q.M.

Qualificato il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero come appello cautelare, converte il ricorso in appello cautelare e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia, competente ai sensi dell'art. 322-bis cod.proc.pen.