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Ordinanza — n. 35636/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35636/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35636/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 30/9/2019, il Tribunale di Bologna assolveva Elvira Palmieri dalle imputazioni di cui agli artt. 2 ed 8, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché il fatto non sussiste; a parere del Giudice, e dato il ruolo di mero amministratore formale della "Ventuno s.r.l.", non era emersa la prova che l'imputata avesse avuto consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle operazioni indicate in alcune fatture, né che avesse avuto alcun potere di ingerenza nella gestione della società.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35636/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve esser convertito in appello. 4.1. L'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 - che prevede che la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione - non si applica nei casi previsti dall'articolo 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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responsabilità dell'amministratore amministrazione infedele qualificata responsabilità dell'amministratore dell'eredità imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico responsabilità del funzionario pubblici ufficiali
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Testo completo

la seguente SENTENZA Procuratore della Repubblica pressò il Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di Palmieri Elvira, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 13/10/1966 avverso la sentenza del 30/9/2019 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto convertire il ricorso in appello; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giulia Raneri, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/9/2019, il Tribunale di Bologna assolveva Elvira Palmieri dalle imputazioni di cui agli artt. 2 ed 8, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché il fatto non sussiste; a parere del Giudice, e dato il ruolo di mero amministratore formale della "Ventuno s.r.l.", non era emersa la prova che l'imputata avesse avuto consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle operazioni indicate in alcune fatture, né che avesse avuto alcun potere di ingerenza nella gestione della società.

2. Propone ricorso per cassazione per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, lamentando la violazione di legge e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con l'argomento sopra citato, il Tribunale avrebbe disatteso il costante indirizzo di legittimità che prevede la possibilità che il prestanome di una società risponda comunque dei reati commessi dagli amministratori di fatto, anche a titolo di dolo eventuale. D'altronde, sarebbe meramente residuale, perché eccezionale, la possibilità che il prestanome vada esente da responsabilità per completa mancanza di ogni potere gestorio, quel che, peraltro, non sarebbe stato provato nel caso di specie.

3. Con requisitoria scritta del 23/6/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto convertire il ricorso in appello. Con memoria del 9/7/2021, il difensore dell'imputata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso deve esser convertito in appello. 4.1. L'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 - che prevede che la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione - non si applica nei casi previsti dall'articolo 606, comma 1, lett.

d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. 4.2. Tanto premesso, ritiene la Corte che l'impugnazione in esame lamenti, in effetti, proprio (e soltanto) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nei termini del vizio di motivazione; il Tribunale, infatti, avrebbe assolto l'imputata per difetto del dolo (sebbene la formula richiami l'insussistenza del fatto), ossia per difetto di prova certa circa la consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle operazioni di cui alle fatture (numerose precedenti l'assunzione formale della carica, il 30/11/2011, e cinque successive a tale data), in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ammette che il prestanome sia chiamato comunque a rispondere degli illeciti commessi dall'amministratore di fatto, a titolo di dolo eventuale.

Tanto da concludere - il ricorso, in termini di puro merito - che "l'evento di reato si è verificato (...) grazie anche al contributo positivo assicurato dall'imputata, che rivestendo solo formalmente e nell'interesse degli amministratori di fatto il ruolo di gerente della società, ha contribuito positivamente alla consumazione delle condotte di reato contestate".

5. Negli stessi termini, ossia lamentando la manifesta illogicità della motivazione, l'impugnazione si sviluppa poi anche nella seconda parte, laddove contesta il passo della sentenza che avrebbe negato prova certa alla circostanza che la Palmieri avesse potuto effettivamente ingerirsi nella gestione societaria; si lamenta, infatti, che tale argomento avrebbe carattere eccezionale, e comunque non sarebbe stato provato, così che la responsabilità penale della Palmieri avrebbe dovuto esser pienamente riconosciuta.

6. Si impone, pertanto, la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso in Roma, il 16 luglio 2