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Ordinanza — n. 35635/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35635/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35635/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CALOIERO DAMIANO, nato a Roma il 9.7.1968 avverso la sentenza in data 22.12.2020 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie del difensore, avv. Antonio Costanzo Bergodi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 585 cod. proc. pen, art. 17 d.P.R. 31/2017; Ordinanza — n. 35635/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Roma, riconvertito dal giudice adito, in ragione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda ex art. 593, 3 comma cod. proc. pen., in ricorso per Cassazione. Con tale atto, integrato da memoria ex art. 585 cod. proc. pen. depositata in data 30.6.2021, si censura l'error in judicando riferito all'art. 44 lett.

Parole chiave

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costruzione abusiva modificazione architettonica diritto di volume responsabilità dell'architetto clausola d'architetto risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. proc. pen
Con tale atto, integrato da memoria ex art. 585 cod. proc. pen.
art. 17 d.P.R. 31/2017
Deduce la difesa che l'opera in questione non aveva alcuna rilevanza penale, rientrando tra le opere in regime di edilizia libera di cui all'art. 17 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CALOIERO DAMIANO, nato a Roma il 9.7.1968 avverso la sentenza in data 22.12.2020 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie del difensore, avv. Antonio Costanzo Bergodi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 22.12.2020 il Tribunale di Roma ha condannato Damiano Calogero alla pena di C 7.500 di ammenda ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 44 lett.

b) d.P.R. 380/2001 per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire, la copertura di un cortile di pertinenza dell'immobile condotto in locazione ed adibito a ristorante mediante copertura con travi in legno lamellare e sovrastante telo in PVC, trasformando uno spazio esterno in una volumetria chiusa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Roma, riconvertito dal giudice adito, in ragione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda ex art. 593, 3 comma cod. proc. pen., in ricorso per Cassazione. Con tale atto, integrato da memoria ex art. 585 cod. proc. pen. depositata in data 30.6.2021, si censura l'error in judicando riferito all'art. 44 lett.

b) d.P.R. 380/2001 posto che all'esito del sopralluogo era stato possibile esclusivamente constatare la realizzazione di un'orditura di assi in legno appoggiate su setti murari preesistenti e non murate, coperte da un telo in PVC, che, non essendo stabilmente infisse al suolo, non realizzavano alcun volume utile, né tantomeno un carico urbanistico, non essendoci alcuna sostanziale differenza tra la struttura preesistente e quella successiva agli interventi eseguiti. Deduce la difesa che l'opera in questione non aveva alcuna rilevanza penale, rientrando tra le opere in regime di edilizia libera di cui all'art. 17 d.P.R. 31/2017 e segnatamente nell'ambito delle installazioni esterne poste a corredo di esercizi di ristoro con funzione ombreggiante o comunque tra le strutture leggere di copertura prive di parti in muratura, essendo in ogni caso emerso dalla deposizione del teste Serarcangeli che non vi erano finestre e da quella del teste Pioli che era stata solo eseguita la risistemazione delle parti ammalorate, ovverosia dei muretti perimetrali, e la sostituzione delle travi preesistenti che formavano una pergola con "arcareggi" in legno di castagno e la sovrapposizione del telo in PVC.

Con la memoria integrativa viene articolato un ulteriore motivo con il quale si censura la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione che non considera quanto inequivocabilmente emerso dalla deposizione del teste Pioli, ovverosia che la corte esterna, che era già delimitata da un muretto, essendo ubicata in prossimità di un dirupo, non avrebbe potuto essere ampliata e che gli unici interventi realizzati erano stati la ritinteggiatura della facciata esterna e la sistemazione dei muretti perimetrali e degli assiti ammalorati

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilievo preliminare riveste la circostanza che la pena pecuniaria inflitta all'imputato dal Tribunale di Roma costituisce il risultato della conversione della pena di un mese di arresto e di Euro 4.000,00 di ammenda, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53 e ss., sostituita in via definitiva in C 7.500 di ammenda. Discende da tale premessa l'appellabilità dell'impugnata sentenza atteso che, come già univocamente affermato da questa Corte, l'impugnazione esperibile avverso una sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, è l'appello e non il ricorso per cassazione, facendo riferimento l'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. alle sole sentenze di condanna a pena 2 e originariamente prevista come ammenda (Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016 - dep. 11/04/2016, Rv. 266833;

Sez. 1, n. 10735 del 05/03/2009 - dep. 11/03/2009, Provvidenti, Rv. 242879). Va infatti considerato che, a differenza delle sentenze di condanna a pena ab origine pecuniaria, la conversione del trattamento sanzionatorio eseguita ai sensi dell'art. 53 d. Igs. 689/1981 costituisce comunque un beneficio suscettibile di revoca secondo quanto previsto dall'art. 72 del medesimo decreto legislativo, ritenendosi perciò non ammissibile il sacrificio del secondo grado del giudizio (v., ex multis, Cass., n. 14241/99, Rv. 215115; Cass., n. 14295/2001, Rv. 221169).

Il ricorso presentato dal difensore dell'imputato dev'essere pertanto convertito in appello, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per il giudizio Così deciso il 15.7.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella