Sentenza — n. 35629/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORE MASSIMILIANO nato a PALERMO il 17/02/1983 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e il rigetto del ricorso avverso la sentenza di primo grado; udito il difensore, AVV. MAURILIO PANCI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 568 cod. proc. pen, art. 2 cod. pen; Sentenza — n. 35629/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, Nexhi, comporterebbe, in caso di appello di sentenza inappellabile, alla sistematica disapplicazione del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. con conseguenze aberranti ed inaccettabili. Si pensi, per fare un esempio, all'appello con il quale si censuri la pura e semplice errata applicazione di una norma di legge sostanziale, ovvero la violazione di una norma processuale sanzionata a pena di nullità assoluta ed insanabile o si reiteri l'eccezione di nullità di un atto processuale respinta in primo grado, o ancora si indichino (e magari si alleghino) le prove delle quali si deduce l'inesistenza ovvero l'omessa valutazione (cd. travisamento della prova).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORE MASSIMILIANO nato a PALERMO il 17/02/1983 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e il rigetto del ricorso avverso la sentenza di primo grado; udito il difensore, AVV. MAURILIO PANCI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig.
Massimiliano Fiore ricorre per l'annullamento della sentenza del 10/09/2020 della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza del 15/02/2019 del Tribunale della medesima città che l'aveva assolto dal reato di cui all'art. 96, legge n. 907 del 1942, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed aveva disposto la confisca e la distruzione del tabacco nonché del denaro in sequestro siccome provento di attività illecita. 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 125, 546 e 568 cod. proc. pen.
Lamenta che la confisca era stata disposta senza alcun accertamento della propria responsabilità penale e che la Corte di appello avrebbe dovuto convertire l'appello in ricorso per cassazione piuttosto che dichiararlo inammissibile perché proposto contro sentenza inappellabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.con sentenza del 05/02/2019 il Tribunale di Palermo aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 96, legge n. 907 del 1942, perché non previsto dalla legge come reato in quanto trasformato in illecito amministrativo dall'art. 1, d.lgs. n. 8 del 2016; con la medesima sentenza il Tribunale aveva ordinato la confisca del tabacco e del denaro in sequestro (euro 1.950,00) siccome ritenuto provento dell'attività illecita; 3.2.ai sensi dell'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 8 del 2016, se l'azione penale è già stata esercitata per uno dei reati depenalizzati, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129, cod. proc. pen., sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente; 3.3.avverso la sentenza del tribunale, il Fiore aveva proposto appello chiedendo la restituzione del tabacco e del denaro deducendone la mancanza di collegamento con il reato ipotizzato trattandosi di tabacco di sua proprietà; 3.4.1a Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame siccome non convertibile in ricorso per cassazione in considerazione della estraneità della "causa petendi"e del "petitum"ai casi di ricorso tipizzati dall'art. 606, cod. proc. pen. 4.Tanto premesso, quanto alla conversione dell'appello in ricorso per cassazione, sono noti gli arresti di Sez.
U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, n.m. secondo i quali «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280168 - 01;
Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934 - 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738). Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate). 4.1.Secondo un diverso indirizzo, più recentemente ribadito da Sez. 3, n. 589 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277945 - 01 (citata anche dalla Corte di appello) l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto è inammissibile quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (nello stesso senso, Sez., 2, n. 41510 del 26/06/2018, Rv. 274246, Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, Rv. 273149;
Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, Rv. 257481; Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, Rv. 249452). Tale indirizzo affonda le proprie radici nel principio affermato da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, secondo il quale «il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico.
Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità». 4.2.Tale principio è stato espressamente confutato dalle citate sentenze "gemelle" Bonaventura-Di Palma con ampia ed articolata motivazione della quale non ha tenuto conto Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007, Rv. 236521, che nel ribadire il principio affermato dalla Sez.
U, Nexhi, non si è confrontata con le opposte ragioni a sostegno del suo superamento (né lo hanno fatto le successive Sez. 3, n. 23651 del 21/05/2008, Rv. 240053, Sez. 5, n. 35442 del 03/07/2009, Rv. 245150, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, cit.). In altre pronunce, l'applicazione della Sez. U, Nexhi, ha fatto seguito ad un esame sostanziale e non formale del mezzo di gravame la cui inammissibilità è stata dichiarata per l'insuscettibilità dello stesso ad essere qualificato alla stregua di un ricorso per cassazione. In questi casi, l'effettiva volontà dell'impugnante di proporre appello si è tradotta nella stesura di motivi e richieste del tutto estranei alla causa petendi ed al petitum tipici del ricorso per cassazione, con conseguente inconvertibilità dell'appello (Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, cit.;
Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Rv. 274624). In altri casi, invece, il principio è stato applicato quando il provvedimento impugnato avrebbe potuto essere appellato, con conseguente restituzione degli atti al giudice dell'impugnazione effettivamente competente e ciò sul rilievo che l'interpretazione della volontà del ricorrente escludeva l'intenzione di proporre ricorso 'per saltum' (Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, cit.). Peculiare il caso scrutinato da Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, che nell'esaminare l'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso un provvedimento emesso dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, ne ha sancito la correttezza osservando che «sarebbe stato onere del ricorrente chiarire gli elementi che avrebbero dovuto far ritenere al Tribunale - adito appunto in sede cautelare - che con l'atto dichiarato inammissibile i ricorrenti non avessero voluto effettivamente, ancorché erroneamente, adire precisamente, ancorché in modo sbagliato, il giudice competente, in sede di appello, relativamente ai provvedimenti resi nella fase cautelare del giudizio» aggiungendo che «la assenza di elementi in tal senso nonché di argomentazioni atte ad evidenziare che da parte dei ricorrenti non vi era stata la reale intenzione di continuare ad agire attraverso gli strumenti del processo cautelare, giustifica (...) la valutazione, operata col provvedimento ora impugnato, di inammissibilità dei ricorsi anche per ciò che concerne la impugnazione del provvedimento emesso in data 30 maggio 2017 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice della esecuzione».
Spiega al riguardo la sentenza che il principio sulla convertibilità del mezzo di impugnazione erroneamente prescelto (affermato dalle sentenze Bonaventura-Di Palma) «deve essere coniugato con l'indicazione sempre da questa Corte più volte dettata - indicazione che si badi bene non costituisce l'espressione di un orientamento opposto al precedente, in quanto, semmai, ne specifica e delimita, senza contraddirli, i margini di operatività - secondo la quale è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla legge». 4.3.AI di là, dunque, della peculiarità del caso da ultimo scrutinato, non si può affermare che il principio espresso dalle citate SSUU Bonaventura-Di Palma (che il Collegio condivide ed intende ribadire) sia stato realmente messo in discussione al punto da dover sollecitare un nuovo intervento del massimo consesso di questa Corte. 4.4.Del resto, l'applicazione meccanicistica ed automatica del principio affermato dalla Sez.
U, Nexhi, comporterebbe, in caso di appello di sentenza inappellabile, alla sistematica disapplicazione del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. con conseguenze aberranti ed inaccettabili. Si pensi, per fare un esempio, all'appello con il quale si censuri la pura e semplice errata applicazione di una norma di legge sostanziale, ovvero la violazione di una norma processuale sanzionata a pena di nullità assoluta ed insanabile o si reiteri l'eccezione di nullità di un atto processuale respinta in primo grado, o ancora si indichino (e magari si alleghino) le prove delle quali si deduce l'inesistenza ovvero l'omessa valutazione (cd. travisamento della prova).
Ciò non significa che l'intenzione dell'appellante non debba essere indagata ma solo che l'indagine non si può arrestare al dato formale del `nomen iuris' impresso all'atto ma si deve estendere al suo contenuto, sì che è possibile far leva sull'effettiva volontà di proporre appello solo quando il mezzo di gravame si collochi del tutto, per "petitum" e "causa petendi", al di fuori dei casi per i quali è consentito il ricorso per cassazione. 4.5.Nel caso di specie, l'appello sollecitava una revisione critica della decisione circa la confisca immotivatamente operata, peraltro contestualmente ad una sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».5.La conversione dell'appello in ricorso per cassazione onera la Corte di cassazione di valutarne la ammissibilità e fondatezza alla luce dei casi tipici di ricorso indicati dall'art. 606, cod. proc. pen. 5.1.Nel caso di specie, la trasformazione del reato in illecito amministrativo sottrae il fatto alla giurisdizione del giudice penale; questi deve solo verificare se la condotta rientra in una delle ipotesi previste dagli artt. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 8 del 2016 e, se la verifica dà esito positivo, deve limitarsi a prosciogliere l'imputato e trasmettere gli atti alla autorità amministrativa.
Nel successivo procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 8 del 2016 trovano applicazione le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981 (art. 6, d.lgs. n. 8 del 2016), tra le quali quelle in materia di confisca amministrativa (art. 20, legge n. 689, cit.), nonché quelle speciali previste in materia di contrabbando (art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973; 2, comma 7, legge n. 92 del 2001). 5.2.Gli atti, dunque, dovevano essere trasmessi all'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia (Palermo), competente all'accertamento dell'illecito ed all'irrogazione delle relative sanzioni anche accessorie (art. 295-bis, comma terzo, d.P.R. n. 43 del 1973, applicabile, oggi, anche ai tle esteri). 5.3.11 Collegio aderisce, al riguardo, all'indirizzo prevalente della Corte di cassazione per il quale nel caso di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore del Digs: 15 gennaio 2016, n. 8, il verificarsi della prescrizione - in base al principio del "favor rei" stabilito dall'art. 2 cod. pen. - preclude la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente soltanto ove la causa estintiva sia intervenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della norma di depenalizzazione (6 febbraio 2016); viceversa, la causa estintiva maturata, come nel caso di specie, successivamente a tale momento resta subvalente rispetto al proscioglimento con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", con correlativo obbligo di trasmissione degli atti relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi (Sez. 3, n. 23863 del 17/10/2017, dep. 2018, Rv. 273052 - 01;
Sez. 3, n. 20892 dell'11/01/2017, Rv. 270513 - 01; Sez. 3, n. 3952 del 26/10/2000, dep. 2001, Rv. 218532 - 01; Sez. 3, n. 10238 del 25/10/1996, Rv. 206529 - 01). 5.4.In conclusione:
a) l'appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione;
b) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio siccome "inutiliter data";
c) la sentenza del tribunale di Palermo deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle disposizioni sulla confisca;
d) gli atti vanno trasmessi all'Ufficio dei Monopoli della Sicilia.
P.Q.M.
Qualificato l'appello come ricorso per cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata