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Sentenza — n. 35624/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35624/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35624/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, dell'8 giugno 2020, Pastechi Lorenzo è stato condannato alla pena di C 800,00 di ammenda (giudizio abbreviato) relativamente al reato di cui all'art. 5, lettera A, legge n. 283 del 1962 (originaria imputazione: per il reato di cui all'art. 515 cod. pen. [...] utilizzava o comunque deteneva per la realizzazione degli alimenti nei locali della pizzeria n. 16 lattine di olio riportanti in etichetta la seguente dicitura "olio extravergine di oliva" con denominazione di vendita "Delizie pugliesi di Riontino Sabino", lotto n. 17*202, delle quali n. 2 lattine parzialmente utilizzate e aperte con rottura del sigillo di garanzia e foratura; il contenuto, per origine provenienza e qualità è diverso da quello dichiarato nell'etichetta poiché trattasi di olio di semi di soia colorato con clorofilla e betacaroteni e non di olio extravergine di oliva; in Viareggio il 6 giugno 2018).

Regesto Legislator

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art. 515 cod. pen, art. 521 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35624/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per la prospettata depenalizzazione della norma (analisi che che risulta pregiudiziale) deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che non ritiene interessata dalla depenalizzazione la norma dell'art. 5, lettera A), legge 283/1962: "La detenzione per la vendita di prodotti vinicoli la cui composizione naturale sia stata variata con l'aggiunta di acqua e barbabietola da zucchero integra, a prescindere dalla nocività del prodotto per la salute, il reato contravvenzionale previsto dall'art. 5, lett.

Parole chiave

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additivi alimentari grassi marchio olfattivo piselli, fave e favette marchi di colore sostanza pericolosa

Disposizioni normative citate

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art. 515 cod. pen
283 del 1962 (originaria imputazione: per il reato di cui all'art. 515 cod. pen.
art. 521 cod. proc. pen
Si tratta di due condotte diverse e la detenzione per la vendita è un fatto nuovo mai contestato, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASTECHI LORENZO nato a VIAREGGIO il 20/01/1983 avverso la sentenza del 08/06/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, Avv. Cristiano Bonanni, sost. proc., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, dell'8 giugno 2020, Pastechi Lorenzo è stato condannato alla pena di C 800,00 di ammenda (giudizio abbreviato) relativamente al reato di cui all'art. 5, lettera A, legge n. 283 del 1962 (originaria imputazione: per il reato di cui all'art. 515 cod. pen. [...] utilizzava o comunque deteneva per la realizzazione degli alimenti nei locali della pizzeria n. 16 lattine di olio riportanti in etichetta la seguente dicitura "olio extravergine di oliva" con denominazione di vendita "Delizie pugliesi di Riontino Sabino", lotto n. 17*202, delle quali n. 2 lattine parzialmente utilizzate e aperte con rottura del sigillo di garanzia e foratura; il contenuto, per origine provenienza e qualità è diverso da quello dichiarato nell'etichetta poiché trattasi di olio di semi di soia colorato con clorofilla e betacaroteni e non di olio extravergine di oliva; in Viareggio il 6 giugno 2018).

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 5, legge n. 283 del 1962); depenalizzazione dell'ipotesi ritenuta in sentenza. Con la legge n. 246 del 2005 la disposizione dell'art. 5 legge n. 283 del 1962 è stata abrogata, in quanto tale disposizione normativa non è stata inserita nelle norme da salvaguardare dalla depenalizzazione. 2.

2. Nullità della sentenza per difetto assoluto di contestazione. Il ricorrente è stato citato in giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 515 cod. pen. e, invece, condannato per la contravvenzione dell'art. 5, legge n. 283 del 1962, per aver detenuto per la vendita l'olio di cui all'imputazione. Si tratta di due condotte diverse e la detenzione per la vendita è un fatto nuovo mai contestato, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. 2.

3. Mancanza di motivazione relativamente all'accertamento della composizione del prodotto sequestrato al ricorrente (assenza di analisi). Il giudice si è riferito ad altre analisi effettuate in altro procedimento (RGNR 14897/ 2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, procedimento del tutto estraneo all'imputato) in considerazione della stessa partita di prodotto; nessuna certezza sussiste però sulla stessa natura dell'olio di questo giudizio con quello dell'altro giudizio estraneo all'imputato. 2.

4. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti del procedimento. Il giudice per l'udienza preliminare ha ritenuto colpevole il ricorrente in relazione alla detenzione per la vendita dell'olio indicato come extravergine di oliva ma in realtà olio di semi alterato. La società del ricorrente non vende olio, ma casomai lo utilizza per la preparazione degli alimenti (pizze e altro). La stessa sentenza rileva come mai il ricorrente abbia utilizzato, per la preparazione dei piatti, l'olio in questione (come emerge anche dalle indagini difensive).

L'olio era in uno scatolone chiuso e solo due lattine erano state aperte per l'assaggio. Il ristorante, del resto, aveva acquistato altro olio (di marca "Fusi") proprio in considerazione dell'impossibilità di utilizzare quello in sequestro. L'olio era stato acquistato da un venditore ambulante, senza rilascio di documentazione fiscale. La detenzione ai fini della vendita risulta totalmente illogica, in quanto l'olio non poteva essere venduto dal ristorante. L'olio non era alterato, ma semplicemente era un altro tipo di olio (aliud pro alio); un prodotto diverso da quello promesso o risultante dall'etichetta.

Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato relativamente al motivo del difetto assoluto di contestazione per l'art. 5, legge 283 del 1962 e la sentenza deve annullarsi senza rinvio, con la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Lucca. L'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017 - dep. 13/03/2017, B, Rv. 26965501).

Nel caso di specie la contestazione delle condotte è relativa alla fattispecie dell'art. 515 cod. pen., invece in sentenza la condanna è intervenuta per l'art. 5, legge n. 283 del 1962. E' stato violato, quindi, il principio di correlazione con l'imputazione, con la condanna per un fatto completamente diverso da quello contestato: "Viola il principio di correlazione con l'imputazione la condanna in ordine al reato di vendita di prodotti alimentari adulterati - art. 5, comma primo, lett. a), I. 30 aprile 1962, n. 283 -, a fronte della contestazione di tentativo di frode in commercio. (Nella specie, si trattava di mangimi per animali contenenti soia geneticamente modificata in percentuale superiore al limite di tollerabilità, informazione non riportata nell'etichetta del prodotto)" (Sez. 3, Sentenza n. 29613 del 14/06/2011 Ud. - dep. 25/07/2011 - Rv. 250625 - 01).

4. Per la prospettata depenalizzazione della norma (analisi che che risulta pregiudiziale) deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che non ritiene interessata dalla depenalizzazione la norma dell'art. 5, lettera A), legge 283/1962: "La detenzione per la vendita di prodotti vinicoli la cui composizione naturale sia stata variata con l'aggiunta di acqua e barbabietola da zucchero integra, a prescindere dalla nocività del prodotto per la salute, il reato contravvenzionale previsto dall'art. 5, lett.

a) della legge 30 aprile 1962, n. 283 la quale non è stata interessata dagli effetti abrogativi dei cosiddetti decreti taglia leggi (D.Lgs. n. 179 del 2009, D.Lgs. n. 212 del 2010; D.Lgs. n. 213 del 2010)" (Sez. 3, Sentenza n. 46183 del 23/10/2013 Ud. - dep. 18/11/2013 - Rv. 257634 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 15226 del 09/01/2020 Ud. - dep. 15/05/2020 - Rv. 278782).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca per quanto di competenza. Così deciso il 6/07/2021 Il C