Sentenza — n. 35623/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli con decisione del 14 gennaio 2020, in esito all'annullamento della Corte di Cassazione con sentenza del 17 luglio 2019, n. 34422, Sezione 4 - che su ricorso degli imputati aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello del 18 luglio 2019, limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 - ha rideterminato la pena detentiva inflitta a: Renato Angelo, in anni 6 di reclusione ed C 100.000,00 di multa; Pagano Michele, in anni 12 e mesi 4 di reclusione; Barbella Vincenzo, in anni 8 e mesi 4 di reclusione ed C 120.000,00 di multa; Corvino Pasquale, in anni 9e mesi 10 di reclusione; Bartolo Antonio, in anni 5 di reclusione ed C 40.000,00 di multa; Scuotto Davide, in anni 9 e mesi 8 di reclusione ed C 120.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 35623/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Barbella Vincenzo. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup. e 133 cod. pen.). La Corte di appello ha errato nella rideterminazione della pena in quanto nessun limite aveva nel calcolo della pena, neanche quello di non applicare il minimo della pena in relazione alla precedente sentenza annullata. Infatti, la Corte di appello irroga una pena superiore al minimo edittale richiamando il calcolo della pena della precedente sentenza annullata dalla Cassazione. La rideterminazione è stata effettuata solo per la pena detentiva e non per quella pecuniaria. Anche il P.G. aveva chiesto una riduzione della pena pecuniaria.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BARBELLA VINCENZO nato a NAPOLI il 18/02/1946 BARTOLO ANTONIO nato a LOCRI il 20/04/1974 CORVINO PASQUALE nato a NAPOLI il 22/02/1967 PAGANO MICHELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 22/01/1985 RENATO ANGELO nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/10/1959 SCUOTTO DAVIDE nato a NAPOLI il 23/08/1972 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con decisione del 14 gennaio 2020, in esito all'annullamento della Corte di Cassazione con sentenza del 17 luglio 2019, n. 34422, Sezione 4 - che su ricorso degli imputati aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello del 18 luglio 2019, limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 - ha rideterminato la pena detentiva inflitta a: Renato Angelo, in anni 6 di reclusione ed C 100.000,00 di multa; Pagano Michele, in anni 12 e mesi 4 di reclusione; Barbella Vincenzo, in anni 8 e mesi 4 di reclusione ed C 120.000,00 di multa; Corvino Pasquale, in anni 9e mesi 10 di reclusione; Bartolo Antonio, in anni 5 di reclusione ed C 40.000,00 di multa; Scuotto Davide, in anni 9 e mesi 8 di reclusione ed C 120.000,00 di multa.
2. Ricorrono in cassazione gli imputati suddetti, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Renato Angelo. Violazione di legge (art. 80 T.U. stup.). La Corte di appello in sede di rinvio ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente applicando l'aumento per l'aggravante dell'art. 80, secondo comma, T.U. stup. nella misura della metà. Invece alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. l'aumento doveva essere contenuto in un terzo. L'imputato risulta incensurato e ha reso confessione.
3. Pagano Michele. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e motivazione apparente sull'aumento della pena per la continuazione dei reati. Nessuna motivazione in ordine all'aumento della pena per la continuazione (in ordine ai singoli aumenti, in alcuni casi sproporzionati) risulta nella sentenza impugnata. Per il capo D, importazione di 24 kg di cocaina, la Corte di appello applica un anno di reclusione di aumento, per l'acquisto di un solo kg l'aumento è stato di 6 mesi di reclusione, per il possesso dell'arma l'aumento è stato di un anno; di reclusione. La motivazione sui singoli aumenti risulta solo apparente.
4. Barbella Vincenzo. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup. e 133 cod. pen.). La Corte di appello ha errato nella rideterminazione della pena in quanto nessun limite aveva nel calcolo della pena, neanche quello di non applicare il minimo della pena in relazione alla precedente sentenza annullata. Infatti, la Corte di appello irroga una pena superiore al minimo edittale richiamando il calcolo della pena della precedente sentenza annullata dalla Cassazione. La rideterminazione è stata effettuata solo per la pena detentiva e non per quella pecuniaria. Anche il P.G. aveva chiesto una riduzione della pena pecuniaria.
5. Corvino Pasquale. Assenza di motivazione per gli aumenti di pena irrogati per la continuazione, per i singoli reati (capi D, E ed F dell'imputazione). Violazione di legge (art. 81, 132 e 133 cod. pen.). La sentenza è carente nella motivazione relativamente agli aumenti di pena per i singoli reati, per la continuazione. L'aumento per i singoli reati è stato effettuato in misura leggermente più mite rispetto alla precedente decisione, nonostante la modifica ad opera della Corte costituzionale della cornice edittale del reato di cui all'art. 73, primo comma, T.U. stup. La richiesta di riduzione delle pene irrogate in continuazione era anche motivo di appello e la sentenza non ha risposto alle specifiche prospettazioni in punto di trattamento sanzionatorio, proposte con l'impugnazione.
6. Bartolo Antonio. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.). La difesa, con una memoria del 20 dicembre 2019, aveva formulato una serie specifica di rilievi. Tale memoria non è stata menzionata e analizzata dalla sentenza impugnata. La sentenza della Cassazione aveva annullato la sentenza in punto di pena e, quindi, erronei sono i riferimenti della sentenza oggi impugnata alla precedente decisione, annullata, sul trattamento sanzionatorio. Manca qualsiasi motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., applicati. La pena è stata rideterminata con un mero calcolo aritmetico, senza altre specificazioni. 6.
1. Con successiva memoria, in replica alle conclusioni della Procura Generale ha ribadito la fondatezza del suo ricorso relativamente alla carenza di motivazione sulla determinazione della pena; la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza totalmente sul punto della determinazione della pena.
7. Scuotto Davide. Assenza di motivazione per la determinazione della pena per il reato base di cui all'art. 73, primo comma, T.U. sup. Sulla quantificazione della pena per il reato di cui all'art. 73, primo comma, T.U. stup. la sentenza è carente di motivazione. La pena è stata individuata in 8 anni di reclusione ed C 100.000,00 di multa, in misura superiore al minimo edittale in considerazione delle modalità della condotta e della condizione di latitante dell'imputato, che svolgeva il ruolo di intermediario. Il discostamento dal minimo edittale imponeva una specifica motivazione, assolutamente assente nella sentenza impugnata.Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi risultano tutti infondati e devono rigettarsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Del tutto generici, e comunque infondati, sono i motivi sul trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice ha irrogato pene vicino al minimo edittale, partendo da una pena base di poco superiore a quella minima. Infatti, "In tema di stupefacenti, il giudice di appello o di rinvio che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi [...], deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice.
In motivazione la Corte di Cassazione ha escluso che, in sede di rideterminazione, il giudice debba seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità" (Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016 - dep. 22/02/2016, L'Astorina, Rv. 26610501). Nel caso in giudizio la Corte di appello ha sinteticamente motivato sul trattamento sanzionatorio, in relazione ai criteri dell'art.133 cod. pen. e rideterminando le pene in relazione al nuovo minimo edittale (solo per la pena detentiva non risultando interessata la pena pecuniaria dalla dichiarazione di incostituzionalità).
Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
4. Anche relativamente ai singoli aumenti di pena per la continuazione la sentenza risulta adeguatamente motivata poiché determina gli aumenti di pena reato per reato e non con un unico indistinto aumento, per tutti i reati - posizione di Pagano Michele e di Corvino Pasquale, in particolare - (vedi S.U. udienza del 24 giugno 2021 - informazione provvisoria n. 10 - N.R.G. 35406/2020, ric. Simone Pizzone + 1).
5. Anche relativamente all'aumento di pena per l'art. 80, T.U. stup. (ricorso di Renato Angelo) la sentenza risulta adeguatamente motivata, in considerazione dell'irrogazione del minimo edittale per il reato contestato, aumentato per l'aggravante dell'art. 80, comma 2, T.U. stup. della metà (aumento minimo previsto dall'aggravante).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del