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Sentenza — n. 35498/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35498/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35498/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 01/03/2021, il Tribunale di Bologna rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Raschiani Lodovico - indagato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 come contestato al capo 47) dell'imputazione provvisoria- avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35498/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce difetto di correlazione tra l'oggetto del procedimento incidentale e la decisione impugnata, in quanto il Tribunale aveva effettuato un richiamo alla gravità indiziaria mentre il thema decidendum era limitato alla sussistenza delle esigenze cautelari. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali indennità di disoccupazione per dirigenti procedura di ricusazione divieto di rappresentanza dell'avvocato divieto di esercizio della professione reati contro i doveri d'ufficio e professionali
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Raschiani Lodovico, nato a Ferrara il 10/08/1953 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Paolo Bertozzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 01/03/2021, il Tribunale di Bologna rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Raschiani Lodovico - indagato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 come contestato al capo 47) dell'imputazione provvisoria- avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Raschiani Lodovico, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 274 lett.

c) cod.proc.pen. per assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Argomenta che il Tribunale, nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari, aveva erroneamente motivato in ordine alla gravità indiziaria e non aveva valutato i documenti prodotti dalla difesa che attestavano la cessazione dell'attività di impresa ed il pensionamento del ricorrente né il lasso di tempo intercorrente tra i fatti contestati e l'applicazione della misura e la richiesta di revoca; il Tribunale si era pronunciato in materia diametralmente opposta in relazione alla posizione di un coindagato, revocando la misura interdittiva; infine, le argomentazioni esposte in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari erano del tutto privt di riscontri concreti.

Con il secondo motivo deduce difetto di correlazione tra l'oggetto del procedimento incidentale e la decisione impugnata, in quanto il Tribunale aveva effettuato un richiamo alla gravità indiziaria mentre il thema decidendum era limitato alla sussistenza delle esigenze cautelari. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La cognizione del giudice d'appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata (Sez.3,n.28253 del 09/06/2010,Rv.248135 - 01).Nella specie, il Tribunale ha correttamente argomentato solo in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, tema oggetto del gravame, mentre il riferimento ai gravi indizi di colpevolezza è stati effettuato nella parte espositiva dell'ordinanza non in un'ottica di rivalutazione degli stessi ma al solo fine di richiamare ed illustrare il contenuto del provvedimento genetico.

Risulta, quindi, destituita di fopdamento la doglianza difensiva. o 2. E', invece, fondato il QounaNto motivo di ricorso. Il Tribunale, nel disattendere la censura difensiva avente ad oggetto la permanenza del requisito della attualità delle esigenze cautelari, ha espresso una motivazione carente e non congruente alle deduzioni difensive. Il Collegio cautelare, a fronte di specifici elementi di fatto allegati dalla difesa (cessazione dell'attività imprenditoriale dell'indagato alla data del 31.12.2016 con cancellazione della ditta individuale il 24.01.2017 edApensionamento del predetto, lasso di tempo trascorso dalla applicazione della misura), si è espresso con valutazioni di carattere congetturale asserendo la possibilità del Raschiani di farsi nuovamente intestatario di nuove e diverse attività di impresa senza indicare alcun elemento di concretezza al riguardo e limitandosi a richiamare e descrivere i fatti di cui all'imputazione cautelare.

Va ricordato che il requisito della attualità indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez.2,n.5054 del 24/11/2020, dep.09/02/2021, Rv.280566 - 01 ; Sez.2,n.55216 del 18/09/2018, Rv.274085 - 01; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421;Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749).

L'omissione motivazionale rilevata vizia, pertanto, l'ordinanza impugnata ed integra il vizio dedotto. S'impone, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Così de