Sentenza — n. 35497/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 31 marzo 2021 ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (subordinato alla demolizione dell'immobile abusivo, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza) concesso a Perticone Domenico con la sentenza del 12 aprile 2005 del Tribunale di Caltagirone.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35497/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Mancanza della motivazione in relazione alla mancata pronuncia del Giudice sulla prescrizione della pena, richiesta dal P.M. (art. 163, 165 e 172 cod. pen.). La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, con istanza del 18 ottobre 2019, chiedeva al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con la sentenza di condanna del Tribunale di Caltagirone del 12 aprile 2005, n. 137, per la mancata demolizione dell'immobile abusivo nel termine di una anno dal passaggio in giudicato della sentenza (8 marzo 2008); all'udienza il P.M. a verbale ha richiesto la dichiarazione di prescrizione della pena.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERTICONE LAURA nato il 20/09/1974 avverso la sentenza del 12/04/2005 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Franca ZACCO: "Annullamento senza rinvio con la dichiarazione di prescrizione della pena".
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 31 marzo 2021 ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (subordinato alla demolizione dell'immobile abusivo, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza) concesso a Perticone Domenico con la sentenza del 12 aprile 2005 del Tribunale di Caltagirone.
2. Perticone Domenico propone ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Mancanza della motivazione in relazione alla mancata pronuncia del Giudice sulla prescrizione della pena, richiesta dal P.M. (art. 163, 165 e 172 cod. pen.). La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, con istanza del 18 ottobre 2019, chiedeva al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con la sentenza di condanna del Tribunale di Caltagirone del 12 aprile 2005, n. 137, per la mancata demolizione dell'immobile abusivo nel termine di una anno dal passaggio in giudicato della sentenza (8 marzo 2008); all'udienza il P.M. a verbale ha richiesto la dichiarazione di prescrizione della pena.
Su questa richiesta, fondata, e alla quale il ricorrente aderiva il giudice dell'esecuzione ha omesso totalmente di motivare. Il termine di prescrizione della pena inizia a decorrere dal momento della scadenza dell'obbligo non adempiuto (a prescindere dalla dichiarazione formale di revoca della sospensione condizionale della pena), ovvero dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere alla demolizione (8 marzo 2007 passaggio in giudicato della sentenza; 8 marzo 2008 termine ultimo per procedere alla demolizione pena la revoca della sospensione condizionale della pena).
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Franca Zacco, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la dichiarazione dell'estinzione della pena per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato, manca la motivazione sulla richiesta di prescrizione della pena chiesta dal P.M. all'udienza del 27 gennaio 2021 a verbale. Sul punto deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ritiene la decorrenza del termine di prescrizione non dal giorno della revoca della sospensione condizionale della pena, ma da quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere alla demolizione ("Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell'inadempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione" (Sez. 3, Sentenza n. 15589 del 10/12/2019 Cc. - dep. 21/05/2020 - Rv. 278838 - 01; vedi anche Sez.
U, Sentenza n. 2 del 30/10/2014 Cc. - dep. 02/01/2015 - Rv. 261399 - 01). Nel caso in giudizio il passaggio in giudicato della sentenza, che subordinava la sospensione condizionale della pena alla demolizione / è dell'8 marzo 2007 (vedi attestazione nel frontespizio della sentenza in oggetto), quindi il termine ultimo per la demolizione (un anno dopo il passaggio in giudicato) è quello dell'8 marzo 2008. La pena, pertanto, risulta prescritta per il decorso dei 10 anni (art. 172, cod. pen.). Infatti, "Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata" (art. 172, quarto comma, cod. pen.).
Non sono necessari accertamenti di merito e, quindi, la prescrizione della pena può dichiararsi dalla Corte di Cassazione (art.620 cod. proc. pen.). L'ordinanza deve pertanto annullarsi senza rinvio con la dichiarazione di estinzione della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinta la pena irrogata nei confronti di Perticone Laura con la sentenza n. 137 del 12 aprile 2005, irrevocabile in data 8 marzo 2007. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ang