Sentenza — n. 35496/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23 marzo 2021 ha rigettato l'istanza di Aiello Raffaele dii revoca dell'ordine di demolizione di cui alla procedura 38/2019 RED, notificata il 30 aprile 2019. Aiello Raffaele ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35496/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 98, terzo comma, d. P.R. n. 380 del 2001. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sia nella sentenza di condanna, passata in giudicato, e sia nell'ingiunzione a demolire della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata sono individuate con precisione le opere da demolire; sussiste, quindi, una incertezza del contenuto dell'esecuzione. Il Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza oggi impugnata richiama l'ingiunzione alla demolizione e non specifica altro, con motivazione meramente apparente.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AIELLO RAFFAELE nato a VICO EQUENSE il 19/12/1941 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Luigi BIRRITTERI: "Inammissibilità del ricorso".
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23 marzo 2021 ha rigettato l'istanza di Aiello Raffaele dii revoca dell'ordine di demolizione di cui alla procedura 38/2019 RED, notificata il 30 aprile 2019.
2. Aiello Raffaele ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge (art. 98, terzo comma, d. P.R. n. 380 del 2001. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sia nella sentenza di condanna, passata in giudicato, e sia nell'ingiunzione a demolire della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata sono individuate con precisione le opere da demolire; sussiste, quindi, una incertezza del contenuto dell'esecuzione. Il Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza oggi impugnata richiama l'ingiunzione alla demolizione e non specifica altro, con motivazione meramente apparente.
Il ricorrente aveva richiesto anche la fissazione di un nuovo termine per la demolizione spontanea. Anche per questa richiesta l'ordinanza impugnata rinvia al termine dell'ingiunzione alla demolizione. Il giudice dell'esecuzione non tiene conto che l'ingiunzione alla demolizione è stata adottata in piena emergenza covid. Il decorso di ben 9 mesi dall'originario termine di 60 giorni per la demolizione spontanea richiedeva la fissazione di un nuovo autonomo termine per la demolizione spontanea. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. i 3.
La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Luigi Birritteri, ha concluso (conclusioni scritte) per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato, generico e articolatt in fatto. Il ricorrente sostiene che l'immobile da demolire non è individuato dalla sentenza di condanna e dall'ingiunzione a demolire del P.M., ma non prospetta perché ci sarebbe l'incertezza nell'individuazione in sede esecutiva, sia nel ricorso al giudice dell'esecuzione e sia in sede di ricorso in cassazione. Anche per il termine la richiesta al giudice dell'esecuzione risulta generica e non prospetta i motivi per un nuovo termine (tranne una generica prospettazione della pandemia Covid). L'ordinanza impugnata con motivazione adeguata al caso evidenzia come in sede esecutiva non può essere messo in discussione il giudicato, ma solo questioni esecutive, non presenti nel caso in giudizio. Il ricorrente in cassazione si limita a riproporre le questioni del ricorso al giudice dell'esecuzione senza reali motivi di legittimità.
7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00, per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere