Sentenza — n. 35495/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12 febbraio 2021 ha dichiarato inammissibile l'istanza di Ferrara Maria per la revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivamente realizzato (piano seminterrato composto da 12 pilastri con relativo solaio di cemento armato, della superficie di circa 120 mq) di cui alla condanna con sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 febbraio 2017 definitiva il 20 aprile 2007.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35495/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa ha effettuato tramite l'Arch. Francesco Gambardella una consulenza sull'effettiva data di realizzazione delle opere in oggetto, per l'accertamento del rispetto del termine di cui all'art. 32 della legge 326 del 2003. Altro accertamento era effettuato dall'Avv. Federica Esposito relativamente alla regolarità amministrativa del rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Quarto. Questi sono certamente nuovi elementi di prova che non sono stati valutati dall'ordinanza impugnata. La stessa Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli effettuava una consulenza tecnica con l'Arch.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARA MARIA nataa MARANO DI NAPOLI il 19/01/1940 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Luigi CUOMO: "Inammissibilità del ricorso" 446 'J;4 9
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12 febbraio 2021 ha dichiarato inammissibile l'istanza di Ferrara Maria per la revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivamente realizzato (piano seminterrato composto da 12 pilastri con relativo solaio di cemento armato, della superficie di circa 120 mq) di cui alla condanna con sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 febbraio 2017 definitiva il 20 aprile 2007.
2. Ferrara Maria ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (art. 666, secondo comma, cod. proc. pen. e 32 legge n. 326 del 2003); mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dalla ricorrente sul presupposto dell'assenza di nuovi elementi di fatto in relazione alla precedente ordinanza di rigetto - del 15 marzo 2018 -, peraltro confermata in Cassazione con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'istante (Sezione 3, n. 36283 del 20 febbraio 2019).
La difesa ha effettuato tramite l'Arch. Francesco Gambardella una consulenza sull'effettiva data di realizzazione delle opere in oggetto, per l'accertamento del rispetto del termine di cui all'art. 32 della legge 326 del 2003. Altro accertamento era effettuato dall'Avv. Federica Esposito relativamente alla regolarità amministrativa del rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Quarto. Questi sono certamente nuovi elementi di prova che non sono stati valutati dall'ordinanza impugnata. La stessa Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli effettuava una consulenza tecnica con l'Arch.
Gianluigi Montella, depositata (dopo i l'acquisizione presso la Procura Generale) dalla ricorrente al giudice dell'esecuzione. L'incidente di esecuzione, quindi, trova legittimazione proprio su questi nuovi elementi probatori (sopravvenuti) e non poteva dichiararsi inammissibile. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Luigi CUOMO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, peraltro articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. L'ordinanza impugnata evidenzia che l'istanza oggi in discussione costituisce la riproposizione di analoghe istanze già rigettate con ordinanza del 19 luglio 2013 e 15 marzo 2018 (in quest'ultimo caso anche con dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione presentato dalla parte). L'ordinanza impugnata analizza con motivazione adeguata, immune da contraddizione e da manifeste illogicità tutti gli aspetti della vicenda, rilevando, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come - con le precedenti ordinanze - si era evidenziato che la sanatoria edilizia era relativa ad una costruzione avente consistenza diversa da quella di cui all'accertamento penale (superficie di mq 85,76 in relazione a m.q. 120).
Inoltre, le opere erano state completate dopo il termine perentorio (del 31 marzo 2003) previsto dall'art. 32 della legge 362 del 2003. .. E' compito del giudice, in sede esecutiva, accertare la legittimità della sanatoria e nell'ipotesi di illegittimità di disapplicare l'atto amministrativo con conferma dell'ingiunzione di demolizione dell'immobile abusivo. Infatti, «In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio» (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 - dep. 18/11/2014, Chisci e altro, Rv. 26097201; vedi anche Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018 - dep. 10/12/2018, B, Rv. 27413501).
Si tratta, comunque, di accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati come nel caso in giudizio. Il ricorrente non si confronta con le motivazioni dell'ordinanza impugnata relative alla questione dell'illegittimità del provvedimento di sanatoria, già ampiamente accertato nelle precedenti ordinanze di rigetto, ma reitera le argomentazioni dell'istanza, con prospettazioni in fatto. Richiama le consulenze di parte e della Procura Generale in modo alquanto generico non specificando i vizi di legittimità del provvedimento impugnato ma chiedendo direttamente al giudice di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
Inoltre, la consulenza della Procura della Repubblica non aveva evidenziato nessun elemento contrario alla demolizione, ma, al contrario, aveva specificato le misure tecniche per la demolizione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell