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Sentenza — n. 35482/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35482/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35482/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 16/10/2020 la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza della Sezione distaccata di Taranto della medesima Corte distrettuale del precedente 19/02/2018, ha confermato la pronunzia del Tribunale di Taranto che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Gosevic Tonino in ordine al delitto di furto in abitazione.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 111 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35482/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

Parole chiave

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pene condizionali condotta precedente reiterazione di reati penali sospensione di pena remissione della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Gosevic, avv.to Giampiero Iaia, articolando un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 111 Cost
pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111 Cost., 163 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gosevic Tonino, nato a Formia il 16/10/1981, avverso la sentenza in data 16/10/2020 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16/10/2020 la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza della Sezione distaccata di Taranto della medesima Corte distrettuale del precedente 19/02/2018, ha confermato la pronunzia del Tribunale di Taranto che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Gosevic Tonino in ordine al delitto di furto in abitazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Gosevic, avv.to Giampiero Iaia, articolando un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111 Cost., 163 cod. pen., 125 e 460, comma 5, cod. proc. pen., nonchè vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Nello specifico, il difensore assume che la Corte distrettuale ha negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sul rilievo che l'imputato ne aveva già goduto in occasione di due precedenti condanne, dou omettendo, tuttavia, di considerarela prima di esse - inflitta con il decreto penale del 09/01/2009 - avrebbe dovuto ritenersi estinta, essendo decorso un termine eccedente i due anni in assenza di altre condanne. Sostiene, inoltre, che il giudice gravato, sebbene espressamente sollecitato a pronunciarsi sul punto, avrebbe omesso di farlo.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Gosevic Tonino è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Priva di pregio risulta la doglianza agitata, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111 Cost., 163 cod. pen., 125 e 460, comma 5, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Rileva, infatti, il Collegio che l'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., di cui si ipotizza la violazione, prevede testualmente, al terzo periodo, che «Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole» e, al successivo quarto periodo, che «In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena».

Dunque, per espresso dettato normativo, tanto l'estinzione degli effetti penali della condanna, qualora questa, come nel caso di specie, riguardi un delitto, quanto la possibilità di beneficiare di una nuova sospensione condizionale della pena conseguono al decorso del termine di cinque anni dalla pronunzia senza che l'imputato commetta nelle more un altro delitto della stessa indole. Nel caso di specie, detta condizione non si è verificata, sicchè la Corte territoriale ha correttamente escluso la concedibilità del beneficio invocato dalla difesa.

La lettura del certificato penale del ricorrente, consentita alla Corte in ragione della natura della doglianza fatta valere, rivela, infatti, che nei confronti del predetto, successivamente al decreto penale di condanna emesso, in data 09/01/2009, per plurime contravvenzioni edilizie e per il delitto di violazione dei sigilli, con cui fu concessa, per la prima volta, la sospensione condizionale della pena, fu emesso, in data 05/11/2013 - quindi entro il quinquennio - un ulteriore decreto penale di condanna per il delitto di violazione di sigilli aggravato e continuato, con cui fu concesso nuovamente l'anzidetto beneficio.

Tale circostanza ha comportato la mancata estinzione degli effetti penali della condanna inflitta con il decreto del 09/01/2009 e il doveroso computo della sospensione condizionale con esso concessa, di tal che risulta esente dai vizi denunziati la decisione della Corte di appello di Lecce, oggetto d'impugnativa, che ha escluso la concedibilità del beneficio in ragione dei precedenti da cui l'imputato risulta gravato. A ciò deve peraltro aggiungersi che, nel giudizio relativo alla concedibilità della sospensione condizionale della pena, l'esistenza di precedenti condanne per reati poi estinti a norma dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. ben può essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati (così, ex multis, Sez. 4, n. 41291 dell'11/09/2019, Pagani, Rv. 277355-01), sicchè, in presenza di un certificato penale caratterizzato da un'ulteriore condanna, divenuta definitiva il 13/01/2014 e relativa a un reato contro il patrimonio dichiarato estinto il successivo 30/03/2020 ai sensi della disposizione richiamata, risulta immune da vizi la decisione con cui la Corte di appello salentina ha negato la concessione del beneficio de quo.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle