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Sentenza — n. 35480/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35480/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35480/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 luglio 2020, la Corte d'appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Savona del 30 ottobre 2018, con la quale gli imputati erano stati condannati per le contravvenzioni edilizie di cui ai capi a), b), d), e), f), g) dell'imputazione. La corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi a), b), d), e), f), perché estinti per prescrizione, e ha confermato - rideterminando la pena di euro 22.000,00 di ammenda, inflitta in primo grado, nella misura di euro 7000,00 - la condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo G), contestato a Morelli quale amministratore unico della società proprietaria e committente dei lavori e a Stanco quale direttore dei lavori, per avere omesso di realizzare opere di urbanizzazione previste nella convenzione del 20 ottobre 2010, poi modificata con convenzione del 13 dicembre 2010, facente parte integrante del permesso di costruire dei 17 gennaio 2011, scaduto in data 15 marzo 2014, così violando le condizioni previste ai punti 17 e 18 del citato permesso di costruire, con mancata realizzazione dell'ampliamento del cimitero e dell'ampliamento del tratto di competenza di via Del Santo, come da progetti riportati nelle cartografie planimetriche e piante allegate allo stesso permesso di costruire.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35480/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per la difesa, tale atto del 2019 ha rappresentato la conclusione delle problematiche edilizie che per anni avevano coinvolto il complesso residenziale e ha confermato che gli imputati non avevano omesso la realizzazione di alcune tra le condizioni previste dai punti 17 e 18 del permesso di costruire, perché la condotta omissiva era invece da imputare ai proprietari successivamente subentrati. 2.2. In secondo luogo, si lamenta la manifesta illogicità della sentenza quanto alla determinazione della pena, in ragione di euro 7000,00 per ciascun imputato, con l'equiparazione dell'incensuratezza di Morelli e della assoluzione ex art. 131- bis cod. pen. per reato edilizio a carico di Stanco.

Parole chiave

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obbligo d'urbanizzazione obbligo comunale sviluppo urbano responsabilità dell'architetto trascuranza degli obblighi di mantenimento spese di urbanizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
In secondo luogo, si lamenta la manifesta illogicità della sentenza quanto alla determinazione della pena, in ragione di euro 7000,00 per ciascun imputato, con l'equiparazione dell'incensuratezza di Morelli e della assoluzione ex art. 131- bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Morelli Paolo, nato ad Albenga il 19/01/1968 Stanco Emanuele, nato ad Albenga il 22/08/1976 avverso la sentenza del 07/07/2020 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 luglio 2020, la Corte d'appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Savona del 30 ottobre 2018, con la quale gli imputati erano stati condannati per le contravvenzioni edilizie di cui ai capi a), b), d), e), f), g) dell'imputazione. La corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi a), b), d), e), f), perché estinti per prescrizione, e ha confermato - rideterminando la pena di euro 22.000,00 di ammenda, inflitta in primo grado, nella misura di euro 7000,00 - la condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo G), contestato a Morelli quale amministratore unico della società proprietaria e committente dei lavori e a Stanco quale direttore dei lavori, per avere omesso di realizzare opere di urbanizzazione previste nella convenzione del 20 ottobre 2010, poi modificata con convenzione del 13 dicembre 2010, facente parte integrante del permesso di costruire dei 17 gennaio 2011, scaduto in data 15 marzo 2014, così violando le condizioni previste ai punti 17 e 18 del citato permesso di costruire, con mancata realizzazione dell'ampliamento del cimitero e dell'ampliamento del tratto di competenza di via Del Santo, come da progetti riportati nelle cartografie planimetriche e piante allegate allo stesso permesso di costruire.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si prospettano vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale, contestando il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che non vi sono elementi che consentano di attribuire il reato a persone diverse dagli imputati, ovvero agli acquirenti delle singole unità immobiliari. Si sostiene che i testimoni De felice e Mazza si erano limitati a confermare che i sopralluoghi da loro compiuti per conto del Comune e della Polizia municipale risalivano all'anno 2015, allorquando erano già subentrati nuovi proprietari, mentre la fine dei lavori era stata comunicata da Stanco all'ufficio tecnico comunale nel dicembre 2013.

La difesa ricorda che, in data 19 ottobre 2019, il Comune e i proprietari dei fabbricati residenziali realizzati hanno sottoscritto un atto di modifica della convenzione urbanistica originaria facente parte del permesso di costruire del 17 gennaio 2011; atto con il quale si sono obbligati a corrispondere la quota del contributo di costruzione per le opere di urbanizzazione. In particolare, in sostituzione di quanto previsto dall'art. 11 dell'atto di modifica alla convenzione stipulato in data 13 dicembre 2010, i proprietari delle unità abitative si sono obbligati a corrispondere in favore del Comune la monetizzazione dovuta per gli standard urbanistici, come quantificati dalla pubblica amministrazione a fronte di esigenze progettuali e localizzative, da ripartirsi tra parcheggio, verde ed altro.

Per la difesa, tale atto del 2019 ha rappresentato la conclusione delle problematiche edilizie che per anni avevano coinvolto il complesso residenziale e ha confermato che gli imputati non avevano omesso la realizzazione di alcune tra le condizioni previste dai punti 17 e 18 del permesso di costruire, perché la condotta omissiva era invece da imputare ai proprietari successivamente subentrati. 2.2. In secondo luogo, si lamenta la manifesta illogicità della sentenza quanto alla determinazione della pena, in ragione di euro 7000,00 per ciascun imputato, con l'equiparazione dell'incensuratezza di Morelli e della assoluzione ex art. 131- bis cod. pen. per reato edilizio a carico di Stanco.

Si sostiene che l'adozione di un uguale trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati non sarebbe sorretta da idonea giustificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, in quanto, lungi dal prospettare compiutamente vizi della motivazione del provvedimento impugnato, si basa su affermazioni sostanzialmente confessorie della responsabilità penale. La prospettazione difensiva dà infatti per scontato quanto emerge pacificamente dagli atti e, cioè, che le opere di urbanizzazione che gli imputati avevano l'obbligo di realizzare, di cui ai punti 17 e 18 del permesso di costruire (ampliamento del cimitero e del tratto di competenza di via Del Santo) non siano mai state realizzate.

Tale omissione è evidentemente imputabile agli stessi imputati, non avendo questi compiutamente prospettato che le opere fossero state da loro realizzate e successivamente eliminate da altri soggetti. Tale ricostruzione trova piena conferma, anziché smentita, nella circostanza che nel 2019 i proprietari subentrati abbiano avuto la necessità di stipulare una modifica della convenzione di lottizzazione in modo da regolamentare l'assetto urbanistico derivante dall'omessa predisposizione delle opere di urbanizzazione da parte degli imputati, i quali avevano evidentemente ceduto gli immobili senza avere realizzato tali opere. 1.2.

Il secondo motivo di doglianza è anche esso manifestamente infondato. Del tutto correttamente la Corte d'appello ha equiparato l'incensuratezza di un imputato all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per l'altro, benevolmente diminuendo la pena ad euro 7000,00 di ammenda, sulla base di una determinazione del massimo edittale in euro 10.329,00, che non tiene conto della modifica normativa introdotta dall'art. 32, comma 47, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha incrementato del 100°/0 tale limite edittale originariamente previsto, giungendosi così ad una pena massima di 20.658,00 euro - senza previsione di minimo - rispetto alla quale la pena applicata in concreto si colloca ben al di sotto del medio edittale. 3 11.4 (nal.' 2.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.