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Sentenza — n. 35479/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35479/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35479/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20 maggio 2019, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 26/09/2018, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione e alle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, per il reato di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della società Sunacto di Greotti Daniele & C. s.n.c., con sede in Dosolo (MN), al fine di evadere l'imposta sui redditi e l'Iva, o comunque al fine di conseguire un indebito rimborso, indicato nella dichiarazione annuale relativa a dette imposte, presentata per l'anno 2010, elementi passivi fittizi, avvalendosi di cinque fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, dell'importo complessivo di euro 162.280,00 per imponibile di euro 32.456,00 per Iva, emesse dalla società Euroservice s.r.l.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35479/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta il difetto di motivazione in relazione alla statuizione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. A parere della difesa, la Corte d'appello ha ritenuto responsabile l'imputato, senza alcun apparato argomentativo a sostegno, limitandosi a richiamare la motivazione apparente della sentenza di primo grado, senza confutare le censure formulate con i motivi di appello.

Parole chiave

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comunicazione fiscale fatture fittizie dichiarazione fiscale tardiva frode fiscale rilevazione e rendicontazione contabili esecuzione per crediti fiscali

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Il termine di prescrizione è, infatti, pari ad anni dieci, perché deve essere determinato a partire dal termine base di anni sei, in forza dell'art. 157 cod. pen., che deve essere elevato di un terzo, in applicazione del comma 1-bis dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Greotti Daniele, nato a Milano il 30/10/1970 avverso la sentenza del 20/05/2019 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 maggio 2019, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 26/09/2018, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione e alle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, per il reato di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della società Sunacto di Greotti Daniele & C. s.n.c., con sede in Dosolo (MN), al fine di evadere l'imposta sui redditi e l'Iva, o comunque al fine di conseguire un indebito rimborso, indicato nella dichiarazione annuale relativa a dette imposte, presentata per l'anno 2010, elementi passivi fittizi, avvalendosi di cinque fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, dell'importo complessivo di euro 162.280,00 per imponibile di euro 32.456,00 per Iva, emesse dalla società Euroservice s.r.l.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si prospettano la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La difesa lamenta che la Corte d'appello fonda la pronuncia di condanna dell'imputato sull'errato rilievo della totale mancanza della prova concreta dell'esistenza di rapporti commerciali tra la società Sunacto di Greotti Daniele & C. s.n.c., di cui l'imputato è legale rappresentante, e la Euroservice s.r.I., la cui sussistenza invece risulterebbe provata proprio dalla Agenzia delle Entrate nella comunicazione di notizia di reato.

A parere della difesa, risulta nel caso di specie applicabile l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Igs. n. 74 del 2000, il quale statuisce il massimo della pena pari ad anni due, ragion per cui, già alla data dell'emissione della sentenza di primo grado, il reato contestato risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione. La difesa afferma che, nonostante il comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 sia stato abrogato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, tale fattispecie più favorevole continua ad applicarsi al caso concreto.

Si evidenzia che, come emerge dalla notizia di reato trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, l'imputato ha trasmesso telematicamente il modello Unico SP 2011, per il periodo di imposta 2010, della società Sunacto di Greotti Daniele & C. s.n.c. in data 23/09/2011, a cavallo dell'entrata in vigore, il 16/09/2011, di detta legge di conversione n. 148 del 2011, configurandosi pertanto un'ipotesi di successione di leggi nel tempo, con la conseguenza che la nuova normativa - che ha, altresì, introdotto il comma 1- bis dell'art. 17 del D.Igs. n. 74 del 2000, che prevede un aumento di un terzo dei termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. 2 a 10 del medesimo decreto - non può applicarsi a fatti pregressi, in quanto sfavorevole all'imputato.

Infine, la difesa evidenzia che, pur escludendo l'applicazione al caso concreto della fattispecie attenuata del comma 3 dell'art. 2 del D.Igs. n. 74 del 2000, il reato contestato risulterebbe comunque prescritto in data 09/11/2018, in quanto, prima dell'entrata in vigore della succitata legge n. 148 del 2011, il termine di prescrizione per i reati tributari era pari ad anni sei o sette, nel caso di interruzione. Dunque, a parere della difesa, il termine di sette anni, che decorre dal 23/09/2011, 2 -toc: porta alla data del 23/09/2018, a cui si aggiungono i quarantasette giorni di sospensione per il periodo •intercorrente dal 22/12/2017 al 07/02/2018, pervenendosi, così, alla data finale del 09/11/2018, di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.2.

Con un secondo motivo di ricorso, si chiede la rideterminazione della pena, sul rilievo che è stato raggiunto un accordo tra l'imputato e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario. La difesa, in particolare, evidenzia che, alla data del deposito del presente ricorso, risulta mancante solo un versamento di una rata di euro 6.202,81, scadente il 31/10/2019, con effetto solutorio totale. A parere della difesa, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non possono essere trascurate l'incensuratezza e la sua personalità positiva, non incline al delitto. 2.3.

Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta il difetto di motivazione in relazione alla statuizione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. A parere della difesa, la Corte d'appello ha ritenuto responsabile l'imputato, senza alcun apparato argomentativo a sostegno, limitandosi a richiamare la motivazione apparente della sentenza di primo grado, senza confutare le censure formulate con i motivi di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di impugnazione - con cui si lamentano la violazione dell'art. 2 del D.Igs. n. 74 del 2000 e la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - è inammissibile. 1.1.1. La doglianza della difesa in ordine all'applicazione al caso concreto della fattispecie del comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che la legge n. 148 del 2011 di conversione del d.l. n. 138 del 2011, il cui art. 2, comma 36- vicies semel, lettera a) ha abrogato detta fattispecie attenuata, non si applica ai fatti pregressi in quanto sfavorevole all'imputato, è manifestamente infondata.

Il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, oggetto di imputazione, non costituisce un fatto anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, (il 17/09/2011). Come confermato dalla stessa difesa, il tempus commissi delicti, corrispondente alla trasmissione del modello Unico SP 2011, per il periodo di imposta 2010, della società Sunacto di Greotti Daniele & C. s.n.c., risale al 23/09/2011, data posteriore all'entrata in vigore della succitata legge n. 148 del 2011, la quale, invero, risulta pienamente applicabile al caso di specie.

Dunque, tale censura risulta manifestamente infondata, in quanto la fattispecie 3 s "‘ -I • 4; At_ attenuata ex art. 2, comma 3, del D.Igs. n. 74 del 2000 era già abrogata al momento della commissione del reato. Tuttavia, anche a prescindere dall'intervenuta abrogazione di tale fattispecie attenuata, risulta comunque erronea la prospettazione della difesa in ordine al termine di prescrizione, calcolato sul massimo della pena prevista dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, che prevedeva una circostanza attenuante ad effetto speciale.

Il termine di prescrizione del reato, in forza dell'art. 157 cod. pen., è pari al tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista dalla legge, avendo riguardo alla sola pena base prevista per il reato tentato o consumato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale. La pena deve essere infatti calcolata a partire dalla quella prevista per il reato base: sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, precisa che la fattispecie di cui all'art. 2, comma 3, DAgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha natura di circostanza attenuante del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui al comma primo dello stesso articolo e non di fattispecie autonoma di reato (Sez. 3, n. 5720 del 07/01/2016;

Sez. 3, n. 20529 del 20/04/2011). 1.1.2. La censura etenswertsecondo cui il reato si sarebbe comunque prescritto in data 09/11/2018 risulta parimenti manifestatamente infondata. Il termine di prescrizione è, infatti, pari ad anni dieci, perché deve essere determinato a partire dal termine base di anni sei, in forza dell'art. 157 cod. pen., che deve essere elevato di un terzo, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 17 del D.Igs. n. 74 del 2000, e altresì aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., per l'operante interruzione.

Al termine di prescrizione di anni dieci devono, infine, essere aggiunti i giorni di sospensione, risultanti dagli atti, per il periodo intercorrente dal 22/12/2017 al 07/02/2018, pari a quarantasette. Dunque, il reato in esame, commesso il 23/09/2011, si presciverà in data 09/11/2021. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con il quale si chiede la rideterminazione della pena, sul rilievo che è stato raggiunto un accordo tra l'imputato e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario - è inammissibile per genericità. La doglianza è basata su una supposta necessità di rimodulazione del trattamento sanzionatorio, determinata dal raggiungimento dell'accordo tra l'imputato e l'Amministrazione finanziaria e dalla mancanza del versamento di una sola rata per l'adempimento dell'intero debito tributario, ma - dall' esposizione dei motivi di ricorso nella sentenza impugnata, non contestata della difesa - non risulta compiutamente proposta in grado di appello; con la conseguenza che la Corte territoriale non aveva l'onere di fornire una specifica motivazione sul punto.

Né questa Corte può autonomamente svolgere un sindacato sulle determinazioni discrezionali dei giudici di merito in relazione alla pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex plurimis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014). 1.3. Il terzo motivo di doglianza - con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione alla statuizione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 2 del D.Igs. n. 74 del 2000 - è inammissibile per genericità. La doglianza è basata su censure assertive e formulate in modo non specifico, in ordine alla lamentata assenza di un apparato argomentativo a sostegno del giudizio di responsabilità penale dell'imputato.

La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della Corte d'appello, che risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, nella parte in cui evidenzia che l'insieme degli elementi probatori, raccoltiti sulla base degli accertamenti e della generale verifica eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia a carico della società Euroservice s.r.I., dimostra senza alcun dubbio che le cinque fatture in questione, emesse nell'anno 2010 da tale società nei confronti della Sunacto di Greotti Daniele & C. s.n.c., di cui l'imputato è il legale rappresentate, attenevano ad operazioni oggettivamente inesistenti, avendo per oggetto beni mai acquistati e posseduti dalla Euroservice s.r.l.

La Corte territoriale rileva come sia pacifico che l'imputato ha utilizzato tali fatture per la dichiarazione fiscale della società e per la dichiarazione in proprio - trattasi di società di persone - e osserva come sia irrilevante la circostanza, contestata dalla difesa, che non siano stati svolti accertamenti specifici nei confronti della società Sunacto di Greotti Daniele & C. s.n.c., posto che le puntuali verifiche compiute dalla Guardia di Finanza nei confronti della Euroservice s.r.I., che ha emesso le fatture in esame, hanno consentito in modo inequivoco di accertare che quest'ultima non era in possesso dei beni che dovevano essere ceduti alla società dell'imputato.

Del resto la difesa non ha mai documentato - né compiutamente prospettato - la reale esistenza delle operazioni, avendo fatto, anzi, acquiescenza all'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per Irpef, e nei confronti della società, per Iva e Irap. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha osservato, in relazione alle fatture in oggetto, che manca del tutto la prova concreta dell'esistenza di rapporti di natura commerciale tra le due società, non essendo emersa in alcun modo la trattativa precontrattuale tra le stesse, la formulazione di un ordine o le eventuali condizioni di esecuzione delle prestazioni e non avendo l'imputato allegato i contratti sottostanti, pur a fronte del rilevante importo complessivo delle fatture.2.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 i