Sentenza — n. 35478/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza dell'8 ottobre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2019, con la quale gli imputati erano stati condannati - anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile - per i seguenti reati: A) art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere eseguito, in assenza del permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un muro in pietrame tufaceo e malta cementizia lungo 14 m, con altezza variabile tra 1,30 m e 3,30 m, un muro in pietrame tufaceo e malta cementizia lungo 3 m, con altezza variabile tra 0,30 m e 2,60 m, una scala in muratura, una tettoia a falda, una pavimentazione in calcestruzzo;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35478/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve rilevarsi che, alla luce della sentenza Cass., SU, n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432-02, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale; situazione che non si è verificata nel caso di specie.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Della Gatta Alberto, nato a Gricignano di Aversa il 01/04/1971 Della Gatta Pasquale, nato ad Aversa il 07/06/1965 anche nei confronti del Comune di Lacco Ameno (parte civile) avverso la sentenza del 08/10/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 ottobre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2019, con la quale gli imputati erano stati condannati - anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile - per i seguenti reati: A) art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere eseguito, in assenza del permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un muro in pietrame tufaceo e malta cementizia lungo 14 m, con altezza variabile tra 1,30 m e 3,30 m, un muro in pietrame tufaceo e malta cementizia lungo 3 m, con altezza variabile tra 0,30 m e 2,60 m, una scala in muratura, una tettoia a falda, una pavimentazione in calcestruzzo;
B) artt. 83 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere eseguito le opere di cui al capo precedente in zona sismica, omettendo di depositare gli atti progettuali presso lo sportello unico per l'edilizia prima dell'inizio dei lavori; C) art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere eseguito dette opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico e in mancanza della relativa autorizzazione (accertati come commessi in data antecedente e prossima al 9 settembre 2015). La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado in relazione al capo A) dell'imputazione, limitatamente alla costruzione di muri di contenimento, nonché al capo B) e al capo C), dichiarando nel resto rie; estinto per prescrizione il reato di cui al capo A), rideterminando la pena per ciascuno degli imputati in mesi 11 di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda, revocando l'ordine di demolizione delle opere abusive, ad eccezione del muro in pietrame lungo 14 m, con altezza variabile tra 1,30 m e 3,30 m.
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite i difensori, separati ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Nell'interesse dell'imputato Della Gatta Alberto si produce un ricorso affidato a quattro motivi. 2.1.1. Con la prima doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 548 e 148 cod. proc. pen., in relazione all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza penale di primo grado che avrebbe generato la nullità anche della pronuncia di secondo grado. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, ci si duole della violazione degli artt.601 e 148 cod. proc. pen., in relazione all'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio.
Secondo la difesa, l'imputato non avrebbe mai ricevuto la lettera raccomandata, come richiesto dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., ed infatti agli atti sarebbe stata acquisita soltanto una copia del tracciamento della stessa raccomandata, ma non la cartolina di ritorno attestante il perfezionamento della notifica. A tal proposito, la difesa sottolinea come il servizio di tracking di Poste Italiane non potrebbe ritenersi mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione dell'atto ed a provarne la notifica, non essendogli riconosciuto alcun valore giuridico.2.1.3.
In terzo luogo, si censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe omesso di dichiarare, nel dispositivo, l'estinzione per intervenuta prescrizione anche per le contravvenzioni di cui ai capi B) e C) dell'imputazione, nonostante avesse dato atto dell'avvenuta causa estintiva con riferimento a tali reati. 2.1.4. Con un ultimo motivo di doglianza, si deduce la violazione degli artt.157 e 159 cod. pen., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunziare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per tutti i reati contestati all'imputato.
A parere della difesa, i giudici del gravame avrebbero erroneamente calcolato il termine di prescrizione del delitto contestato - che verrebbe a compimento in data 12 novembre 2020 - dal momento che in tale ricostruzione cronologica sarebbe stato considerato un periodo di sospensìone per epidemia Covid-19 pari a 63 giorni, di cui però, nel caso di specie, non si sarebbe dovuto tener conto, posto che la fissazione diretta dell'udienza dibattimentale sarebbe avvenuta oltre il periodo di "congelamento" dei termini previsto ex lege. 2.2. La sentenza è stata impugnata, altresì, nell'interesse dell'imputato Della Gatta Pasquale, con un ricorso affidato a due motivi. 2.2.1.
Con il primo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 129 e 521 cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione per tutti i reati contestati all'imputato, e dunque anche per la contravvenzione di cui al capo A) dell'imputazione, relativa ai muri di contenimento. Per la difesa, l'argomentazione dei giudici di merito secondo cui detta opera era ancora in corso di esecuzione al momento del sopralluogo degli operanti di polizia giudiziaria non sarebbe condivisibile, trattandosi di un'opera mai completata, bensì sottoposta a sequestro in data 9 settembre 2015, momento in cui sarebbe cessata completamente la condotta abusiva rimproverata al ricorrente e, dunque, sarebbe iniziato a decorrete il termine prescrizionale, come per gli altri reati originariamente contestatigli. 2.2.2.
In secondo luogo, si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, nonché al ripristino dello stato dei luoghi. La difesa osserva, sul punto, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente imposto un siffatto ordine al ricorrente a fronte dell'esiguità dell'opera, delle sue conseguenze sul territorio, dello stato di incensuratezza del soggetto e dell'assenza di specifiche ragioni necessarie a giustificare una simile statuizione.3.
Con memoria pervenuta nella cancelleria di questa Suprema Corte, in data 3 maggio 2021, il difensore dell'imputato Della Gatta Alberto ha ritenuto condivisibili le conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 1.1. I motivi sub 2.1.1. e sub 2.1.2. sono inammissibili. In riferimento alla prima doglianza, relativa all'omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, è sufficiente qui rilevare che nel procedimento in esame non trova applicazione ratione temporis il regime della contumacia, con la conseguenza che l'imputato non aveva diritto ad alcun avviso. La difesa, peraltro, non ha precisato, se l'imputato fosse presente in giudizio, mentre l'impugnazione della sentenza è stata comunque regolarmente proposta.
Quanto alla seconda di tali censure, dall'esame degli atti emerge la presenza della cartolina di avviso di ricevimento della lettera raccomandata. In ogni caso, la nullità dedotta dalla difesa ha natura di nullità intermedia e avrebbe perciò dovuto essere dedotta in udienza di fronte alla Corte d'appello - cosa non avvenuta nel caso di specie - avendo il difensore ricevuto regolare notificazione (Sez. 2, n. 5479 del 08/01/2020, Rv. 278240; Sez. 5, n. 52078 del 04/11/2014, Rv. 261349). 1.2. Manifestamente infondati sono il motivo sub 2.1.4., con cui si sostiene che la Corte d'appello non avrebbe potuto considerare, ai fini della prescrizione dei reati, il periodo di sospensione per epidemia Covid-19 pari a 63 giorni, e il motivo sub 2.2.1., nella parte in cui si individua come tempo di commissione del reato di abuso edilizio relativo alla costruzione dei muri di contenimento la data del 9 settembre 2015.
Deve rilevarsi che, alla luce della sentenza Cass., SU, n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432-02, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale; situazione che non si è verificata nel caso di specie.
Nondimeno, dalla lettura della sentenza non emerge che la Corte d'appello abbia inteso fare applicazione di tale speciale regime di sospensione, mentre dagli atti - non presi in considerazione dalla difesa - si evince che vi è stato un rinvio della trattazione del procedimento tra il 24 maggio 2017 e il 28 settembre 2017, disposto per l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata da un'organizzazione di categoria, con conseguente applicabilità di una sospensione di 127 giorni. Per il residuo reato sub A), relativo ai muri di contenimento, commesso il 9 settembre 2015 - come ammesso dalla stessa difesa - trova, dunque, applicazione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine prescrizionale complessivo di cinque anni, cui deve aggiungersi tale periodo di sospensione, giungendosi, così, alla data finale del 14 gennaio 2021, successiva alla pronuncia della sentenza d'appello.
E l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione verificatasi dopo la pronuncia della sentenza d'appello, perché impedisce la formazione del rapporto processuale (ex plurimis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266818). 1.3. Manifestamente infondato è anche il motivo sub 2.2.2. Si tratta, infatti, di una censura non compiutamente formulata con l'atto d'appello e genericamente prospettata con il ricorso per cassazione, con la quale ci si limita ad un riferimento ad una non meglio precisata "irrazionalità" della demolizione e della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale a tale demolizione, correttamente disposte in primo grado e confermate in appello, seppure limitatamente al «muro in pietrame di cui al punto 1 del capo A) dell'imputazione». 1.4.
Sono invece parzialmente fondate: la doglianza sub 2.1.3. e quella sub 2.2.1., nella parte relativa all'omessa dichiarazione, nel dispositivo della sentenza di appello, dell'estinzione per intervenuta prescrizione anche per le contravvenzioni di cui ai capi B) e C) dell'imputazione. Dalla lettura della motivazione emerge, infatti, che la Corte territoriale aveva dato atto dell'avvenuta estinzione per prescrizione anche di tali reati, per incertezza sul tempo della loro commissione, avendo la stessa espressamente escluso la sola fattispecie di cui al capo A), limitatamente ai muri di contenimento.
2. Da quanto precede consegue che sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai reati di cui ai capi B e C dell'imputazione, perché estinti per prescrizione, con revoca del relativo ordine di rimessione in pristino; revoca che non tocca la demolizione di cui al punto 1.3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili nel resto e le statuizioni civili - non oggetto di doglianza - devono essere confermate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi B e C, perché estinti per prescrizione, e revoca il relativo ordine di rimessione in pristino. Dichiara inammissibili nel resto i