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Sentenza — n. 35474/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35474/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35474/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 novembre 2019, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del 26 novembre 2018, con cui il Tribunale di Enna aveva condannato Salvatore Cascino alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, in qualità di legale rappresentante della ditta "Cascino Salvatore", ometteva di presentare la prescritta dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette per l'anno d'imposta 2011, sottraendo così alla tassazione componenti positivi di reddito pari a euro 296.204; in Enna il 31 luglio 2012.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35474/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo infatti pacifico che Cascino, quale depositario delle scritture contabili di 216 ditte, ha effettuato per l'anno di imposta 2010 la comunicazione annuale Iva indicando operazioni attive per complessivi 460.288 euro, si è desunto che, avendo nel 2011 egli mantenuto l'incarico per 139 ditte, vi sia stata una proporzionale rideterminazione dei compensi percepiti nel 2011 nella misura di 296.204 euro, con conseguente evasione dell'Iva per un ammontare pari a 59.241 euro. Alla stregua di tali verifiche, il Tribunale e la Corte di appello sono ragionevolmente pervenuti alla conclusione circa la configurabilità del reato di cui all'art. 5 del d.

Parole chiave

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dichiarazione dei redditi inchiesta per sottrazione d'imposta valutazione del reddito deduzione dal reddito attività lucrativa non dichiarata imposte indirette

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
In definitiva, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Cascino va disatteso, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cascino Salvatore, nato a Gela il 25-03-1972, avverso la sentenza del 13-11-2019 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 novembre 2019, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del 26 novembre 2018, con cui il Tribunale di Enna aveva condannato Salvatore Cascino alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, in qualità di legale rappresentante della ditta "Cascino Salvatore", ometteva di presentare la prescritta dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette per l'anno d'imposta 2011, sottraendo così alla tassazione componenti positivi di reddito pari a euro 296.204; in Enna il 31 luglio 2012.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello nissena, Cascino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, osservando che i giudici di merito, al fine di calcolare l'imposta evasa, hanno utilizzato il "metodo induttivo puro", senza confrontarsi con le censure difensive circa l'inutilizzabilità di tale metodo in sede penale, avendo lo stesso valenza solo in ambito tributario; viceversa, nel determinare i ricavi, sono stati recuperati in modo acritico i calcoli dell'Agenzia delle Entrate, partendo dal totale delle operazioni attive (460.288 euro) indicate nell'anno di imposta precedente e dividendolo per il numero di ditte presenti nel 2010 (216), moltiplicando tale risultato per le 139 dotte presuntivamente rimaste nel 2011 (139), computando così l'imponibile in 296.204 euro e quantificando Viva al 20% in 59.241 euro.

Orbene, nel calcolare l'imposta evasa sulla base dei soli compensi lordi dell'anno precedente, la Corte di appello non ha proceduto alla doverosa analisi volta a contrappore ai ricavi i costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto a criteri di natura meramente formale. L'accertamento induttivo riportato nella sentenza impugnata, inoltre, striderebbe con l'accertamento compiuto nella sentenza irrevocabile del Tribunale di Enna del 2016, con la quale Cascino è stato assolto rispetto all'anno di imposta 2010.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è infine il giudizio sull'applicazione della contestata recidiva specifica e infraquinquennale, essendosi la Corte di appello limitata a riportare l'esistenza a carico dì Cascino di una pregressa condanna per un reato della medesima specie, senza valutare l'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la significatività della reiterazione in relazione al reato commesso e alla capacità a delinquere dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.1. Iniziando dal primo motivo, deve ritenersi che il giudizio sulla configurabilità del reato ascritto al ricorrente non presenti profili di criticità. E invero le due conformi decisioni di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata ricostruzione della vicenda storica, richiamando in particolare le dichiarazioni del dipendenti della Direzione Provinciale di Enna dell'Agenzia delle Entrate, Giuseppe Rubino, il quale, nel riportare gli esiti dell'attività investigativa compiuta dal suo Ufficio, ha riferito che Salvatore Cascino, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta, con sede legale in Piazza Armerina, esercente l'attività di "servizi forniti dai dottori commercialisti", ha omesso di presentare la dichiarazione Modello Unico 2012 ai fini Irpef, Irap e Iva riferita all'anno 2011, sebbene, attraverso le notizie rilevate dall'Anagrafe Tributaria, sia stato accertato che egli avesse prodotto un elevato volume di affari rilevante ai fini fiscali.

Essendo infatti pacifico che Cascino, quale depositario delle scritture contabili di 216 ditte, ha effettuato per l'anno di imposta 2010 la comunicazione annuale Iva indicando operazioni attive per complessivi 460.288 euro, si è desunto che, avendo nel 2011 egli mantenuto l'incarico per 139 ditte, vi sia stata una proporzionale rideterminazione dei compensi percepiti nel 2011 nella misura di 296.204 euro, con conseguente evasione dell'Iva per un ammontare pari a 59.241 euro. Alla stregua di tali verifiche, il Tribunale e la Corte di appello sono ragionevolmente pervenuti alla conclusione circa la configurabilità del reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, essendo stati provati gli elementi attivi di reddito della ditta Cascino, da cui scaturiva l'obbligo dichiarativo rimasto adempiuto dal ricorrente. L'esistenza delle movimentazioni economiche e la conseguente determinazione dell'imposta evasa sono comunque derivate da un'analisi corretta delle risultanze acquisite, dovendosi in ogni caso sottolineare che, come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, n: 7078 del 23/01/2013, Rv. 254853), le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumono tuttavia il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, costituendo altresì affermazione costante della giurisprudenza civile di questa Corte quella secondo cui "la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in forza del quale sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito, ha portata generale, nonostante l'utilizzo dell'accezione "ricavi" e non anche di quella "compensi" ed è applicabile, quindi, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (cfr.

Sez. 5 civ., n. 14041 del 27/06/2011, RV. 618446).Orbene, nella vicenda in esame, i risultati cui è approdata l'Agenzia delle Entrate, oltre a essere stati desunti da una lettura razionale delle verifiche eseguite, non hanno trovato alcuna smentita da parte di Cascino, il quale, pur avendone la possibilità, non ha fornito alcun serio elemento, anche solo documentale, idoneo a suggerire una differente interpretazione dei dati contabili ricostruiti dall'Ufficio accertatore, dovendosi sul punto solo aggiungere che, nell'atto di appello, il tema degli eventuali costi sostenuti dalla ditta dall'imputato non è stato sufficientemente esplorato mediante il richiamo a riferimenti fattuali concreti, il che spiega il motivo per il quale la questione non è stata approfondita nella sentenza impugnata.

Né appare dirimente la circostanza che, rispetto all'anno di imposta 2010, l'imputato sia stato assolto nell'ambito di un distinto procedimento penale, essendo tale assoluzione dipesa dal fatto che Cascino si trovasse in vinculis alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (31 luglio 2011), mentre analoga prova non sussiste rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione per cui si procede in questa sede (31 luglio 2012), evincendosi,anzi,dal certificato penale del ricorrente che questi, a tala data, fosse in libertà, per cui, ferma restando comunque l'autonomia strutturale e valutativa dei distinti procedimenti penali, relativi a periodi diversi, deve concludersi che il giudizio di colpevolezza dell'imputato, con riferimento all'omessa dichiarazione relativa all'anno 2011, non presta il fianco alle censure difensive, formulate invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici.

2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Nel disattendere il motivo di appello concernente la richiesta di esclusione della contestata recidiva specifica e infraquinquennale, la Corte territoriale ha invero valorizzato il fatto che Cascino si è reso autore del reato tributario per cui si procede pochi mesi dopo il passaggio in giudicato di una pronuncia con la quale, su sua richiesta, gli era stata applicata la pena concordata in ordine a numerosi reati della medesima specie commessi in forma associata e nonostante che, in quel procedimento, egli sia stato sottoposto per oltre tre mesi a misura custodiale, ciò a riprova di una qualificata inclinazione del ricorrente verso un certo tipo di attività criminosa, tale da escludere la disapplicazione della contestata recidiva.

Orbene, il percorso argomentativo della sentenza impugnata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, dovendosi sul punto richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 263464), secondo cui l'applicazione della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, valutazione questa sorretta nel caso di specie da argomenti pertinenti e razionali, con i quali il ricorso non si confronta adeguatamente.3.

In definitiva, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Cascino va disatteso, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d