Sentenza — n. 35472/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 18 giugno 2020 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza in data 2 ottobre 2019 del Giudice dell'udienza preliminare di Lamezia Terme, ha rideterminato la pena inflitta a Sandro Bevilacqua in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed C 11.477,00 di multa e la pena inflitta a Butruce Caterina in anni 3, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed C 12.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35472/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce che il fatto poteva al limite essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione. Anche a voler ritenere integrato il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere al calcolo di una pena base più contenuta. Tanto avrebbe consentito di adeguare la pena in astratto applicabile alla fattispecie concreta.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Bevilacqua Sandro, nato a Lamezia Terme il 29/02/1984, Butruce Caterina, nata a Lamezia Terme il 01/10/1969, avverso la sentenza in data 18/06/2020 della Corte di appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, letta la memoria dell'avv. Domenico Villella, per Bevilacqua Sandro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18 giugno 2020 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza in data 2 ottobre 2019 del Giudice dell'udienza preliminare di Lamezia Terme, ha rideterminato la pena inflitta a Sandro Bevilacqua in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed C 11.477,00 di multa e la pena inflitta a Butruce Caterina in anni 3, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed C 12.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Con un unico motivo di ricorso Sandro Bevilacqua deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Invoca l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Lamenta che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il Giudice di primo grado fosse partito da una pena detentiva superiore al minimo e da una pena pecuniaria inferiore al minimo. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva, partendo da anni 8 di reclusione ed C 25.822,00 di multa. L'errore era stato quello di non considerare la sentenza della Corte costituzionale, mentre la Corte territoriale era partita da anni 7 di reclusione ed euro 25.822,001senza una motivazione logica. Ritiene che il discostamento dalla pena base fosse stato peggiorativo rispetto alla precedente condanna che non aveva tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale.
3. Con il primo motivo di ricorso Caterina Butruce deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione. Ritiene che manchino gli elementi probatori a suo carico con riferimento al quantitativo di sostanza rinvenuta nell'abitazione occupata dal Bevilacqua. Le intercettazioni, se davano contezza del suo coinvolgimento in altro procedimento penale (RGNR 2278/18), non offrivano alcuna prova del coinvolgimento nella detenzione del quantitativo di stupefacente rinvenuto nell'appartamento che era nella sua disponibilità. Aggiunge che non era stato rinvenuto il bilancino di precisione e/o altro materiale indice dello spaccio.
Deduce che il fatto poteva al limite essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione. Anche a voler ritenere integrato il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere al calcolo di una pena base più contenuta. Tanto avrebbe consentito di adeguare la pena in astratto applicabile alla fattispecie concreta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati. Quanto alla posizione di Bevilacqua, si osserva che la Corte territoriale si è in modo consapevole discostata dal minimo edittale, evidentemente per la quantità di stupefacente detenuta a fini di spaccio (228 grammi di cocaina e 76 grammi di eroina). Sul punto, va precisato che il giudice non è tenuto a rendere una dettagliata e specifica motivazione nel caso di pena inferiore al medio edittale, come quello in esame (Cass., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01) Quanto alla posizione della Butruce, si osserva che la responsabilità è stata correttamente desunta da una serie di elementi: dall'ammissione del possesso dell'appartamento ove abitava il Bevilacqua, di cui aveva le chiavi; dall'esito positivo della perquisizione del suddetto appartamento per la presenza di cocaina ed eroina nonché di strumenti atti al confezionamento e di denaro; dall'esito positivo della perquisizione della giacca dell'imputata per la presenza di marijuana e della somma di euro 3.849; dalle intercettazioni delle comunicazioni con la figlia di contenuto inequivoco in merito all'organizzazione dello spaccio.
La ricorrente chiede una rivalutazione dei fatti preclusa al giudice di legittimità, in assenza di vizi logici del percorso argomentativo seguito dai Giudici. La diversa qualificazione del fatto è incoerente con le prove acquisite. Per il trattamento sanzionatorio valgono le stesse considerazioni svolte per il Bevilacqua. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 28 aprile 2021 I