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Sentenza — n. 35467/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35467/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35467/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 22 febbraio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare di Frosinone ha condannato Franco Pagliaro alle pene di legge per il reato di cui all'art. 64, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di legale rappresentante della Cometa S.r.l., con sede legale in Roma, alla via Lungotevere dei Mellini n. 44, esercente l'attività di servizi di pulizia, aveva omesso di mettere a disposizione dei dipendenti, adibiti alle operazioni di pulizia presso il deposito Cotral di Veroli, spogliatoi idonei a permettere loro di cambiarsi, locali per le docce, gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, in Veroli il 15 luglio 2016. inq 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce il vizio di motivazione, perché aveva fatto affidamento sulla Cotral per l'allestimento degli spogliatoi, ma la committente non aveva adempiuto. Inoltre, si era attivato chiedendo all'organo accertatore delle proroghe per l'adeguamento dei locali.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro responsabilità contrattuale per persona ausiliaria violazione dell'obbligo di mantenimento violazione dell'obbligo di collaborare violazione del dovere

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pagliaro Franco, nato a Roma, il 5 maggio 1944, avverso la sentenza in data 22/02/2019 del Giudice per le indagini preliminari di Frosinone, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22 febbraio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare di Frosinone ha condannato Franco Pagliaro alle pene di legge per il reato di cui all'art. 64, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di legale rappresentante della Cometa S.r.l., con sede legale in Roma, alla via Lungotevere dei Mellini n. 44, esercente l'attività di servizi di pulizia, aveva omesso di mettere a disposizione dei dipendenti, adibiti alle operazioni di pulizia presso il deposito Cotral di Veroli, spogliatoi idonei a permettere loro di cambiarsi, locali per le docce, gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, in Veroli il 15 luglio 2016. inq 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce il vizio di motivazione, perché aveva fatto affidamento sulla Cotral per l'allestimento degli spogliatoi, ma la committente non aveva adempiuto. Inoltre, si era attivato chiedendo all'organo accertatore delle proroghe per l'adeguamento dei locali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in una deduzione generica che non si confronta con la decisione impugnata. Il Giudice ha accertato che l'imputato non aveva realizzato gli spogliatoi in data anteriore all'accertamento della violazione da parte dell'ASL, cosicché il suo comportamento aveva integrato il reato ascritto. Il fatto che aveva chiesto le proroghe all'ASL e l'intervento della committente non è rilevante ai fini dell'esonero da responsabilità, ma è stato congruamente valutato per la mitigazione della pena. La decisione è, pertanto, immune da censure.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 10 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubald