Cassation appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest after preventive measures were revoked.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant lost interest in the outcome after preventive measures were revoked. The applicant argued for the revocation of home detention based on violations of procedural articles and lack of concrete danger, but the defense later admitted the measures had been lifted. The Court ruled that the subsequent loss of interest constitutes a ground for inadmissibility that prevails over any renunciation, preventing the award of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; The loss of interest in the original decision due to subsequent events renders the appeal inadmissible, taking precedence over renunciation and excluding liability for costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SALVAGNO DIEGO SEBASTIANO, nato a Cuneo 1'11.10.1967 avverso la ordinanza in data 22.3.2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta le conclusioni del difensore, avv. Giacomo Gualtieri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cause non addebitabili al ricorrente
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22.3.2021 il Tribunale di Torino, adito in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di Diego Salvatore Salvagno, gravemente indiziato in ordine al reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. per aver posto in essere, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione ed Amministratore delegato della Olmo Bruno s.r.I., attività organizzate di traffico illecito di rifiuti, essenzialmente rappresentati da fanghi di depurazione.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta: 2.1. il vizio di violazione di legge riferito all'art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale per omessa trasmissione da parte del PM al Tribunale del Riesame di una pluralità di documenti relativi all'attività aziendale e dell'integrale materiale intercettato che in quanto contenenti elementi in contrasto con il costrutto accusatorio dovevano ritenersi favorevoli all'indiziato; 2.2. il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 274 primo comma lett.
c) e 274 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale in difetto di enucleazione degli elementi necessari a configurare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato sul quale si era fondata l'emissione della misura custodiale.
3. Con memoria successiva alla requisitoria del PG il ricorrente ha dedotto che era stata nel frattempo revocata ogni misura cautelare nei suoi confronti, come da provvedimento allegato, rassegnando le conclusioni come in epigrafe trascritte
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilievo preliminare riveste la memoria redatta dal difensore in data 25.6.2021 che, contenendo menzione della sopravvenuta revoca di ogni misura cautelare disposta nei confronti dell'indagato (dapprima sottoposto agli arresti domiciliari e poi all'obbligo di presentazione alla P.G), deve intendersi, in quanto anche da quest'ultimo sottoscritta, come dichiarazione di rinuncia, a seguito del provvedimento emesso dal Gip presso il tribunale di Torino in data 23.6.2021, a coltivare l'impugnativa innanzi a questa Corte. Considerato che il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione svolta per essere venuto meno lo stesso provvedimento oggetto di gravame ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett.
a) cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Dal momento, tuttavia, che il venir meno dell'utilità alla decisione originariamente invocata risulta correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza, presupposto legittimante la condanna al pagamento delle spese processuali da parte dell'istante, il cui interesse è perento per cause non prevedibili al momento della proposizione del ricorso. Come infatti già affermato da questa Corte, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perchè più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese, né a fortiori della sanzione in favore della Cassa delle Ammende (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017 - dep. 28/12/2017, 0, Rv. 271806;
Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009 - dep. 21/01/2009, Larosa, Rv. 242816). Alla stregua di tali argomentazioni il procedimento in esame deve essere definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza ulteriori statuizioni
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 9.7.2021 Il Consigliere estensore Dona