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Sentenza — n. 35435/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35435/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35435/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Michele Della Peruta ha presentato ricorso per Cassazione avverso la ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Salerno, confermativa dell'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari a suo carico in data 21 gennaio 2021, per il reato di cui agli artt. 452 quaterdecies cod. pen. per avere, in qualità di contitolare - amministratore della società Della Peruta Michele S.p.a. operante nel settore alimentare, in concorso con altri, ponendo in essere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti speciali, gestito abusivamente ingenti quantitativi degli stessi in relazione alla raccolta, trasporto e smaltimento illeciti degli stessi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35435/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel raffronto strutturale tra fattispecie, infatti, se la condotta tipica descritta dall'art. 256 del d. Igs n. 152 del 2006 si consuma nel mero indebito conferimento di rifiuti, il contegno previsto e punito dall'art. 452 quaterdecies cod. pen. si carica di un dato qualitativo ulteriore necessariamente rappresentato dall'elemento organizzativo, sia pure allo stadio rudimentale, che integra "l'allestimento di mezzi e attività continuative".

Parole chiave

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traffico qualificato di stupefacenti esportazione di rifiuti rifiuto speciale confisca dei proventi di reato tassa sui rifiuti reati di corruzione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA PERUTA MICHELE nato a MADDALONI il 25/06/1972 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO • udita la relazione svóIta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto l'inammissibilità; Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020

RITENUTO IN FATTO

1. Michele Della Peruta ha presentato ricorso per Cassazione avverso la ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Salerno, confermativa dell'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari a suo carico in data 21 gennaio 2021, per il reato di cui agli artt. 452 quaterdecies cod. pen. per avere, in qualità di contitolare - amministratore della società Della Peruta Michele S.p.a. operante nel settore alimentare, in concorso con altri, ponendo in essere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti speciali, gestito abusivamente ingenti quantitativi degli stessi in relazione alla raccolta, trasporto e smaltimento illeciti degli stessi.

Nello specifico venivano contestati all'indagato due episodi risalenti al 18 e 24 maggio 2019 in occasione dei quali, in concorso in particolare con Della Peruta Vincenzo, avendo preso accordi, attraverso l'intermediario Michele Acampora, con Antonio Romagnuolo, concorreva nello smaltimento illecito del carico di rifiuti speciali prodotti dalla suddetta ditta Della Peruta nel fondo situato in Persano (Serre), Via Tiri di Fanteria nella disponibilità di Romagnuolo.

2. Con il primo motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione della norma incriminatrice in relazione alla fattispecie concreta in esame avendo il Tribunale inquadrato i due episodi, ascrivibili ad un mero conferimento illecito di rifiuti, nella fattispecie di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen.. In altri termini, il Tribunale, con malgoverno del dato letterale della norma e della interpretazione giurisprudenziale di essa, avrebbe erroneamente ricondotto la qualificazione della condotta in oggetto, in realtà limitata ai due soli episodi suddetti come riscontrati dalle intercettazioni telefoniche in atti, al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Nel raffronto strutturale tra fattispecie, infatti, se la condotta tipica descritta dall'art. 256 del d. Igs n. 152 del 2006 si consuma nel mero indebito conferimento di rifiuti, il contegno previsto e punito dall'art. 452 quaterdecies cod. pen. si carica di un dato qualitativo ulteriore necessariamente rappresentato dall'elemento organizzativo, sia pure allo stadio rudimentale, che integra "l'allestimento di mezzi e attività continuative".

3. Con il secondo motivo di ricorso deduce la inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alla asserita sussistenza delle esigenze cautelari.Invero, il Tribunale ha ritenuto operante la presunzione che il terzo comma dell'art.275 cod. proc. pen. prevede con riferimento al reato di traffico illecito di rifiuti; sennonché, non potendo ritenersi, come già lamentato con il primo motivo, integrata la fattispecie di cui all'art. 452-quaterdecies cit., la presunzione iuris tantum suddetta dovrebbe venir meno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, volto a contestare unicamente la qualificazione giuridica dell'addebito provvisorio formulato a carico del ricorrente, è infondato. L'ordinanza impugnata ha dato articolatamente conto, mediante il riferimento al complessivo materiale investigativo acquisito (segnatamente, intercettazioni telefoniche ed ambientali, immagini delle videocamere e dei sistemi di rilevamento), della sussistenza di elementi, non posti in discussione dal ricorrente, indicativi dell'esistenza di una efficiente ed efficace organizzazione di mezzi e personale, stabilmente, anche se non esclusivamente, impiegata nelle varie fasi della gestione non autorizzata di rifiuti speciali, e in particolare della raccolta presso le ditte produttrici dei residui di lavorazione, del loro trasporto e del loro successivo sversamento ed interramento in aree destinate a scopi agricoli ed adibite a discarica abusiva; in particolare tale attività, sorta su impulsó dell'organizzatore Antonio Romagnuolo e imperniata sulla intermediazione tra questi e le varie ditte prodúttrici dei rifiuti, svolta da Acampora Michele, é tra le cui finalità vi eré quella di sollevare dette ditte dai costi connessi al regolare smaltimento dei rifiuti, avrebbe, tra le altre, coinvolto anche la ditta Della Peruta Michele Spa, operante nel settore conserviero ed amministrate dai fratelli Della Peruta Michele e Vincenzo, come emerso dal contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra tali soggetti, dalle attività di osservazione dei contatti intervenuti sempre da tali soggetti finalizzati alla consegna dei quantitativi di rifiuti da smaltire e, infine dalla attività di sopralluogo del settembre del 2019 confermativa dell'avvenuto interramento illecito degli stessi.

In particolare, se è vero che nella provvisoria imputazione si indicano specificamente due episodi di conferimento rispettivamente risalenti al 18 e al 24 maggio 2019, è anche vero che l'ordinanza impugnata, non contestata sul punto dal ricorrente, menziona anche gli ulteriori contatti, sempre relativi al programmato conferimento di rifiuti da trasportare e smaltire illecitamente, tra Acampora e Della Peruta Vincenzo intervenuti nelle date del 2 giugno, 3 agosto e 3 settembre 2019 e tra lo stesso Acampora e tale Della Peruta Antonio, della ditta conserviera Della Peruta, in data 3 settembre 2019 e, dunque, come sottolineato significativamente dall'ordinanza, anche successivamente ai primi sopralluoghi e sequestri operati.• Non è dunque esatto, come affermato dal ricorrente, che in definitiva il coinvolgimento dello stesso nell'attività organizzata promossa da Romagnuolo si sarebbe estrinsecato in sole due occasioni, avendo invece l'ordinanza correttamente desunto il carattere stabile del coinvolgimento dell'indagato nelle condotte qualificate sub art. 452- quaterdecies cod. pen. dagli elementi appena ricordati, tanto più essendo una tale conclusione sufficiente in una fase processuale caratterizzata non da elementi di prova ma da indizi sia pure gravi.

Sicché, in altri termini, deve ritenersi inesatto il presupposto da cui muove il ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, la cui valutazione è peraltro inevitabilmente condizionata dallo stato ancora fluido delle indagini. Né appare discutibile, sulla base sempre del quadro rappresentativo offerto dall'ordinanza impugnata, la sussistenza dell'elemento "organizzativo" qualificante il reato contestato avendo le diverse fasi della complessiva condotta posta in essere ( conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento) richiesto un minimo di necessaria coordinazione tra i vari soggetti coinvolti idonea a perfezionare i passaggi e senza peraltro che, al fine di ritenere il coinvolgimento nel reato del ricorrente quale concorrente, sia necessaria la partecipazione dello stesso a tutte le singole attività, essendo dunque sufficiente, ai fini dell'attribuzione di un concorso, la partecipazione anche ad una sola di esse (nella specie il ripetuto conferimento).

2. Il secondo motivo è inammissibile, presupponendo la doglianza del ricorrente la erronea qualificazione giuridica del -fatto tale da rendere - inoperante la diposizi-one, applicata dal Tribunale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'inclusione del reato in oggetto tra quelli dell'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.; sennonché, come già rilevato con il primo motivo, tale presupposto non è fondato.

3. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al