Sentenza — n. 35434/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLVINO Michela, nata a Genova il 17 ottobre 1972; avverso la ordinanza SIGE 2020/444 del Tribunale di Genova del 26 novembre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ferdinando LIGNOLA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 26 novembre 2020 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza del 4 agosto 2020 con la quale Solvino Michela, assumendo di essere terzo titolare del diritto di proprietà su di un appartamento sito in Genova, via Fiasella n. 16/21, ha chiesto la revoca o l'annullamento della confisca del medesimo immobile, disposta - in esito al giudizio celebrato a carico del di lei marito separato Belsito Francesco - con sentenza del Tribunale di Genova del 17 luglio 2017, divenuta definitiva il successivo 14 febbraio 2020, a seguito della conferma disposta dalla Corte di appello di Genova in data 15 febbraio 2019 della predetta decisione in punto di affermazione della penale responsabilità del medesimo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 568 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35434/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ligure, preso atto della circostanza che la sentenza che era stata posta in esecuzione e con la quale era stata disposta la confisca dell'immobile in questione era stata emessa dal Tribunale di Genova, avendo individuato in questo organo giurisdizionale il giudice competente, in sede di esecuzione penale, a conoscere della questione avente ad oggetto la legittimità o meno della confisca dell'immobile, ha, con atto del 8 settembre 2020, provveduto a rimettere, per la ritenuta competenza funzionale, gli atti di fronte a detto Ufficio giudiziario.
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eguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLVINO Michela, nata a Genova il 17 ottobre 1972; avverso la ordinanza SIGE 2020/444 del Tribunale di Genova del 26 novembre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ferdinando LIGNOLA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 26 novembre 2020 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza del 4 agosto 2020 con la quale Solvino Michela, assumendo di essere terzo titolare del diritto di proprietà su di un appartamento sito in Genova, via Fiasella n. 16/21, ha chiesto la revoca o l'annullamento della confisca del medesimo immobile, disposta - in esito al giudizio celebrato a carico del di lei marito separato Belsito Francesco - con sentenza del Tribunale di Genova del 17 luglio 2017, divenuta definitiva il successivo 14 febbraio 2020, a seguito della conferma disposta dalla Corte di appello di Genova in data 15 febbraio 2019 della predetta decisione in punto di affermazione della penale responsabilità del medesimo.
Con ricorso del 29 dicembre 2020, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Genova in data 15 gennaio 2021, la Solvino ha, attraverso il proprio legale fiduciario proposto ricorso per cassazione avverso la citata decisione assunta dal Tribunale di Genova in funzione di giudice dell'esecuzione, articolando a tal fine due motivi di impugnazione con il primo dei quali ha lamentato, in relazione all'art. 606, lettera c), cod. proc. pen., la violazione della legge processuale e la omessa declaratoria della mancanza di una condizione di procedibilità per essere stato posto in esecuzione il provvedimento di confisca non dal Procuratore della Repubblica di Genova ma dal Procuratore generale presso la Corte di appello, organo a tal fine incompetente, essendo stata emessa la sentenza da eseguire dal Tribunale genovese e non dalla Corte di appello ligure.
Con il secondo motivo di ricorso la Solvino ha lamentato, in relazione alle lettere b) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen. la inosservanza della legge penale ed il difetto di motivazione della ordinanza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe fatto richiamo per assumere la decisione impugnata a principi che questa Corte di cassazione non avrebbe mai affermato e comunque facendo mal governo dell'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente alla valutazione della fondatezza o meno nel merito del ricorso presentato dalla Solvino ed ora in scrutinio di fronte a questa Corte di cassazione, deve osservarsi che esso, se correttamente qualificato, va dichiarato inammissibile, con le derivanti conseguenze a carico della ricorrente.Conformemente alla incontestata ricostruzione della intervenuta vicenda processuale riportata nella ordinanza impugnata, rileva questa Corte che - essendo stata data esecuzione da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova tramite trascrizione del titolo ablativo presso gli uffici della competente Agenzia del Territorio alla sentenza con la quale il Tribunale di Genova, dichiarata la penale responsabilità di Belsito Francesco in ordine ad un reato di carattere fiscale, aveva disposto, sulla base della ritenuta disponibilità di esso in capo al condannato ed alla fittizietà della intestazione del medesimo in capo ad altro soggetto, la confisca di un immobile - la odierna ricorrente, assumendo di essere terza effettiva proprietaria dell'immobile in questione, ha, con ricorso presentato di fronte alla Corte di appello di Genova in qualità di giudice della esecuzione penale in data 4 agosto 2020, formulato istanza volta alla revoca o all'annullamento della disposta confisca.
La Corte territoriale ligure, preso atto della circostanza che la sentenza che era stata posta in esecuzione e con la quale era stata disposta la confisca dell'immobile in questione era stata emessa dal Tribunale di Genova, avendo individuato in questo organo giurisdizionale il giudice competente, in sede di esecuzione penale, a conoscere della questione avente ad oggetto la legittimità o meno della confisca dell'immobile, ha, con atto del 8 settembre 2020, provveduto a rimettere, per la ritenuta competenza funzionale, gli atti di fronte a detto Ufficio giudiziario.
Con ordinanza pronunziata in data 26 novembre 2020 il detto Tribunale, acquisito il parere del locale Procuratore della Repubblica, ha rigettato la richiesta di revoca o annullamento della confisca presentata dalla Solvino, avendola ritenuta infondata. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la Solvino con atto del 29 dicembre 2020, pervenuto al Tribunale di Genova il successivo 15 gennaio 2021. Così ricostruita la pregressa vicenda processuale, osserva il Collegio che ad essa è applicabile il combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.
La prima di tali disposizioni, nel disciplinare le competenze proprie del giudice della esecuzione penale, prevede che, ove sia in discussione la legittimità, fra l'altro, di una confisca, tale organo giurisdizionale debba procedere "a norma dell'art. 667, comma 4"; questa disposizione prevede, a sua volta, che avverso il provvedimento con il quale il giudice della esecuzione abbia provveduto sulle richieste a lui presentate dalle parti, queste ultime possano "proporre opposizione di fronte alle stesso giudice". Deve, pertanto, rilevarsi, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che, avverso il provvedimento pronunziato nel presente caso dal Tribunale di Genova, in funzione di giudice della esecuzione, il rimedio impugnatorio ammissibile in prima battuta non è il ricorso per cassazione ma solo il ricorso in opposizione di fronte allo stesso Giudice della esecuzione (Corte di cassazione, Sezione V penale., 28 giugno 2019, n. 28344), neppure essendo proponibile il ricorso in sede di legittimità per saltum, essendo questo consentito esclusivamente in relazione alle tipologie provvedimentali per le quali tale forma di impugnazione è espressamente prevista (cfr. infatti, in tal senso:
Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 gennaio 2020, n. 1589, in motivazione). A questo punto, ritenuta la pacifica non suscettibilità del provvedimento emesso dal Tribunale di Genova in data 26 novembre 2020 a non essere immediatamente impugnato nelle forme del ricorso per cassazione, questa Corte si trova di fronte ad un'alternativa provvedimentale, originata da un sussistente contrasto giurisprudenziale. Infatti, secondo un determinato orientamento, che affonda le sue radici in una risalente sentenza delle Sezioni unite penali di questa Corte, a sua volta argomentata sulla base di un'accurata ricostruzione storica della genesi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il principio che vuole che - laddove sia proposta impugnazione avverso un provvedimento giurisdizionale tramite l'utilizzo di uno strumento non conforme a quello legislativamente previsto, il meccanismo della conversione dello strumento errato in quello corretto, con l'eventuale trasmissione degli atti per il più a praticarsi in favore dell'organo giudiziario eventualmente competente per valutare lo strumento rettificato - è espressivo di un effetto che deve conseguire in termini di automatica regolarità, senza che debba essere oggetto di analisi quale fosse stata, al di là di una generica espressione di voluntas impugnationis, il reale intento del ricorrente (in tal senso, come detto, sia Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 31 Ottobre 2001, n. 45371, cui si aggiunge, sebbene non massinnata sul punto, Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 31 ottobre 2001, n. 45372, sia Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 maggio 2019, n. 40381; idem Sezione VI penale, 6 giugno 2018, n. 38253; idem Sezione V penale, 28 aprile 2009, n. 21581; idem Sezione III penale, 30 novembre 2008, n. 2469 dep. 2009).
Secondo altro orientamento - che si precisa fin d'ora, appare a questo Collegio più corretto ed al quale si intende, pertanto, dare con la presente decisione, continuità - il quale, invece, trae il suo primigenio fornite in altra, anch'essa risalente sentenza della Sezioni unite di questa Corte, il precetto di cui al comma 5 dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo la mera erronea attribuzione del nomen juris al ricorso non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi; si è, in altre parole, inteso significare che il giudice ha sì il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico, ma, proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito di sostituire al mezzo d'impugnazione effettivamente voluto dalla parte, conseguentemente da essa denominato ma dalla medesima inammissibilmente proposto per errore quello, diverso ma non concretamente praticato, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravarne, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una pretesa azionata con uno strumento rivelatosi improprio e come tale da sanzionare con l'inammissibilità (in tal senso, come accennato:
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 26 novembre 1997, n. 16, cui, fra le altre, hanno fatto seguito, nel tempo, Corte di cassazione, Sezioni V penale, 29 maggio 2009, n. 10092; idem Sezione V penale, 25 gennaio 2007, n. 8104; idem Sezione VI penale, 2 febbraio 2011, n. 7182; idem Sezione II penale, 25 settembre 2013, n. 47051; idem Sezione III penale, 16 gennaio 2020, n. 1589). Si è, in particolare, condivisibilmente osservato che un intervento di conversione che prescindesse dall'analisi della volontà dell'impugnante, si sostanzierebbe nella sostituzione del giudice alla parte nella scelta dell'appropriato strumento impugnatorio, con il rischio che, ove fosse una tale metodica elevata a corrente modus procedendi, potrebbero determinarsi delle distorsioni rispetto alla posizione di naturale equidistanza che il giudice deve mantenere rispetto ai contrapposti interessi delle parti processuali; si è, in altre parole, inteso significare che un intervento del genere di quello avversato dall'orientamento giurisprudenziale ora esposto condurrebbe il giudice allo svolgimento in un'attività non meramente interpretativa della volontà - mal espressa ma correttamente concepita - del soggetto impugnante ma comporterebbe da parte sua il compimento di una vera e propria operazione di ortopedia giudiziaria, destinata ad integrare, se non letteralmente a sostituire, una non corretta scelta processuale della parte (Corte di cassazione, Sezione III penale 16 gennaio 2020, cit.).
Né, si è precisato, una tale interpretazione si pone in contrasto con la previsione di cui al ricordato art. 568, comma 5, cod. proc. pen., posto che tale disposizione presuppone che la impugnazione sia stata correttamente formulata, quindi sia stata come tale voluta dal ricorrente, il quale ha, semplicemente, errato nell'attribuirle un determinato nomen juris per effetto del quale la stessa è stata, con attività sostanzialmente solo esecutiva, presentata di fronte ad un giudice per essa incompetente. Nel caso in cui, invece, emerga con chiarezza che il mezzo di impugnazione in questione sia stato consapevolmente scelto dal ricorrente e che lo stesso sia stato, in conformità con tale scelta, presentato di fronte al giudice che risulta essere ordinariamente competente in relazione ad esso, non entra in giuoco la tematica relativa alla incompetenza del giudice adito, essendo stato questo individuato in perfetta coerenza con lo strumento impugnatorio consapevolmente prescelto dal ricorrente, ma solamente la questione della ammissibilità o meno del mezzo processuale adottato dal ricorrente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 novembre 2019, cit.).
Ciò posto va considerato che nel caso di specie il ricorso presentato dalla Solvino - espressamente intitolato come "ricorso per cassazione", argomentato sulla base dei parametri di legittimità indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. (norma dettata per i "casi di ricorso" per cassazione" ed indicante i motivi sulla base dei quali un siffatto ricorso può essere sviluppato), ed esclusivamente articolato sulla base di censure di legittimità - è stato indubbiamente proposto di fronte a questa Corte di cassazione in termini di elettività e non per mero errore nella individuazione del giudice per esso competente; considerato, altresì, che il provvedimento impugnato non è suscettibile, come già dianzi illustrato, di essere sottoposto sic et simpliciter a ricorso in sede di legittimità, dovendo, invece, essere soggetto ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ad opposizione di fronte al medesimo giudice, ovviamente non inteso quale medesima persona fisica, che lo ha emesso, lo stesso, per tutti i motivi che precedono, deve essere dichiarato inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa