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Sentenza — n. 35433/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35433/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35433/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa il 10 novembre 2020, la Corte di appello di Bologna, in sede esecutiva, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Giancarlo Moretti, volta a ottenere l'annullamento o la revoca della confisca per equivalente dell'importo di 78.820,70, riguardante l'iva evasa nell'anno 2009, statuizione contenuta nella sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna, parzialmente riformata dalla medesima Corte di appello il 22 febbraio 2018, nei confronti della quale era stato proposto ricorso per cassazione, disatteso in data 3 aprile 2019.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35433/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Premesso che i due motivi sono suscettibili di essere trattati unitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve rilevarsi che l'ordinanza della Corte di appello non si sottrae alle censure difensive. 2 C37 Al fine di circoscrivere l'ambito valutativo del presente giudizio, occorre partire dalla sentenza di questa Sezione n. 30524 del 3 aprile 2019, con è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Moretti avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna con la quale, a parte la declaratoria di estinzione per prescrizione rispetto a una singola annualità (2008), era stata confermata l'affermazione della sua penale responsabilità operata dal Tribunale di Ravenna in ordine al reato di cui all'art. 2 del d.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva rimborso dell'IVA detrazioni e rimborsi ripresa dell'imposta sul valore aggiunto arretrati d'imposta differimento dell'imposizione
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da Moretti Giancarlo, nato a Bagno di Romagna il 13/04/1950; avverso l'ordinanza del 10-11-2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 10 novembre 2020, la Corte di appello di Bologna, in sede esecutiva, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Giancarlo Moretti, volta a ottenere l'annullamento o la revoca della confisca per equivalente dell'importo di 78.820,70, riguardante l'iva evasa nell'anno 2009, statuizione contenuta nella sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna, parzialmente riformata dalla medesima Corte di appello il 22 febbraio 2018, nei confronti della quale era stato proposto ricorso per cassazione, disatteso in data 3 aprile 2019.

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello felsinea, Moretti, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, con il quale deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservando che l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il debito fiscale accertato per l'annualità 2009 non era stato estinto dal contribuente, ovvero dalla Moviter Strade Cervia s.n.c., contrastava con il verbale di conciliazione del 16 gennaio 2019, da cui si evince che l'Amministrazione finanziaria, dopo il confronto con il contribuente, aveva stabilito che l'iva dovuta nel 2009 ammontava a euro 32.461, a fronte di quanto contestato a seguito di accertamento fiscale, ovvero 132.359 euro, e che la predetta somma di 32.461 euro era stata integralmente versata in pendenza di giudizio, prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione.

Ciò comportava il venir meno delle ragioni del provvedimento ablativo, atteso che il thema decidendum proposto dinanzi alla Corte di appello era circoscritto esclusivamente all'omesso versamento dell'iva e non delle imposte dirette. Essendo stata l'imposta già riscossa dall'Erario, non si poteva dunque duplicare la somma dovuta, con conseguente cumulo degli importi da recuperare. Con il secondo motivo, infine, è stata eccepita la violazione dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, rilevandosi che, come si evince dal verbale di conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del d.

Igs. n. 546 del 1992, la parte ricorrente aveva concluso per l'annualità 2009 una procedura di conciliazione giudiziale idonea a inibire e comunque a neutralizzare la misura ablatoria della confisca, comportando la conciliazione, come adempimento economico, il solo pagamento delle sanzioni pecuniarie, determinate in concreto in euro 24.759,67.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei limiti in seguito esposti.

1. Premesso che i due motivi sono suscettibili di essere trattati unitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve rilevarsi che l'ordinanza della Corte di appello non si sottrae alle censure difensive. 2 C37 Al fine di circoscrivere l'ambito valutativo del presente giudizio, occorre partire dalla sentenza di questa Sezione n. 30524 del 3 aprile 2019, con è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Moretti avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna con la quale, a parte la declaratoria di estinzione per prescrizione rispetto a una singola annualità (2008), era stata confermata l'affermazione della sua penale responsabilità operata dal Tribunale di Ravenna in ordine al reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000. Con tale sentenza, è stata esaminata anche la doglianza sulla confisca per equivalente disposta dai giudici di merito e, all'esito del processo di secondo grado, riferita all'unico anno di imposta al quale era riferita la condanna (2009), risultando l'importo così rideterminato (C 78.820,70) pari all'iva evasa, risultante da quella esposta nelle fatture, oltre all'imposta sui redditi, calcolabile quest'ultima in misura esatta in sede esecutiva: sul punto la sentenza di questa Sezione n. 30524 del 2019 ha dunque ritenuto legittima la statuizione sulla confisca, richiamando l'affermazione di questa Corte (cfr.

Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Rv. 268384, ribadita più recentemente da Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, Rv. 280014), secondo cui, in tema di reati tributari, la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 (introdotta dal d. Igs. n.158 del 2015), secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro, deve essere intesa nel senso che la confisca, così come il sequestro preventivo a essa preordinato, può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro e incerto costituito dal mancato pagamento del debito; si è infatti precisato che solo l'integrale pagamento del debito tributario, in virtù della necessità di evitare la sostanziale duplicazione dello stesso, può condurre alla non operatività della confisca e, correlativamente, alla caducazione del sequestro disposto a tal fine, essendo insufficiente la mera ammissione a un piano rateale di pagamento.

Alla luce di tali premesse, la sentenza n. 30524 del 3 aprile 2019 ha dunque affermato che le questioni circa l'eventuale riduzione dell'importo sequestrato "potranno essere devolute al giudice dell'esecuzione al quale il ricorrente potrà documentare l'eventuale pagamento così da ridurre l'ammontare della confisca".

2. Ciò posto, la Corte di appello, dopo aver ripercorso le fasi essenziali della vicenda processuale relativa alla confisca, nella parte finale dell'ordinanza impugnata, ha rilevato che "agli atti non solo non risulta versato l'importo di euro 78.820,70 relativo all'Iva del periodo di imposta 2009 (oltre che l'importo pari all'imposta sui redditi evasa nel medesimo periodo di imposta), ma non risulta neppure integralmente versato quanto concordato con l'Agenzia delle Entrate, poiché risulta non ancora pagato un residuo di euro 3.139,99".Ora, quest'ultima affermazione della Corte territoriale non si pone in sintonia con quanto stabilito dalla sentenza di legittimità, con la quale è stato precisato che, quanto alla confisca, se non rileva la mera ammissione del debitore al concordato, tuttavia può e deve tenersi conto degli importi versati di volta dal contribuente, in attuazione della definizione concordata con il Fisco, ciò proprio perché con il pagamento del debito viene meno qualsiasi indebito vantaggio da aggredire con il provvedimento ablatorio, di tal che un successivo provvedimento comporterebbe una inammissibile duplicazione della sanzione applicata.

Si impone pertanto la necessità di una rivisitazione, in sede di merito, della residua posizione debitoria del ricorrente rispetto all'importo del profitto scaturito dal reato tributario per il quale è intervenuta condanna, rivisitazione da compiere avendo riguardo alle allegazioni difensive circa lo stato dei pagamenti realmente effettuati dall'imputato, in esecuzione degli accordi intervenuti con l'Erario.

3. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impug