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Ordinanza — n. 35432/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against execution order reclassified as opposition to execution for transmission to appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35432/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the cassation appeal as an opposition to execution and ordered the transmission of files to the Court of Appeal of Bologna. The appellant argued that confiscation should not apply after the crime's extinction by prescription, citing the vehicle as a tool rather than proceeds. The court ruled that while the merits were not decided, the procedural remedy against the execution order is an opposition, not a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 666, cod. proc. pen.: A cassation appeal against an execution order regarding confiscation must be reclassified as an opposition to execution and transmitted to the competent appellate court.

Parole chiave

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confiscation of tools extinction by prescription opposition to execution judicial execution procedural qualification confisca del veicolo a motore confisca dei proventi di reato confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cod. pen.
Art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
Con ordinanza del 8 settembre 2020, la Corte d'appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta da Ili Samuel, di restituzione del veicolo di sua proprietà, oggetto di confisca ex art. 259 del d.lgs.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Al riguardo, infatti, va rilevato che, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di confisca - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art.
Art. 666, cod. proc. pen.
pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod.
artt. 240 cod. pen
Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 240 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
259, comma 2, in quanto tale norma prevede la confisca obbligatoria solo in caso di pronuncia di sentenza di condanna, anche emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11214 del 19/02/2021
Tuttavia, il ricorso per cassazione irritualmente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 11214 del 19/02/2021;
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017; Sez.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015
39515 del 27/06/2017; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015; Sez.
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014
49317 del 27/10/2015; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014).
Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015
Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015; Sez.
Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014
16018 del 18/02/2015; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Iii Samuel, nato a Empoli il 10/01/1979 avverso l'ordinanza del 08/09/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione all'esecuzione e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 8 settembre 2020, la Corte d'appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta da Ili Samuel, di restituzione del veicolo di sua proprietà, oggetto di confisca ex art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, disposta dal Tribunale di Bologna con sentenza del 22/02/2018, con la quale l'interessato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 208, comma 1, 121 e 256, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, riformata dalla sentenza del 20/02/2019 delta Corte d'appello di Bologna, che aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza alcuna statuizione in merito alla confisca disposta in primo grado. La Corte d'appello di Bologna, in sede di esecuzione, ha ritenuto infondata l'istanza di restituzione del veicolo, proposta dall'interessato, sul rilievo che la confisca vada disposta anche quando il reato sia estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta applicabilità della confisca a seguito della pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La difesa sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, che non risulta applicabile nel caso di specie il richiamato art. 259, comma 2, in quanto tale norma prevede la confisca obbligatoria solo in caso di pronuncia di sentenza di condanna, anche emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

La difesa evidenzia, altresì, che il veicolo in esame, di proprietà dell'interessato, oggetto di confisca, non costituisce il prezzo o il profitto del reato prescritto ma rappresenta, invece, uno strumento che è servito alla commissione dello stesso, risultando pertanto applicabile nel caso di specie l'art. 240, primo comma, cod. pen., che prevede un'ipotesi di confisca facoltativa. Dunque, la difesa, anche lamentando la mancanza e l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, ritiene che, in presenza di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, vi sia un obbligo di restituzione del veicolo sequestrato, essendo altresì assente sia nella sentenza della Corte d'appello del 20/02/2019 che nell'ordinanza impugnata la conferma nel merito dell'accertamento della penale responsabilità dell'interessato, necessaria per il mantenimento della confisca in caso di intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va qualificato come opposizione all'esecuzione, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. 1.1. Al riguardo, infatti, va rilevato che, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di confisca - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 11214 del 19/02/2021;

Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014). In definitiva, quindi, non è proponibile ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca di cose sequestrate; in tal caso, infatti, occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice. Tuttavia, il ricorso per cassazione irritualmente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 11214 del 19/02/2021;

Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 08/01/2015). 1.2. Nel caso di specie, l'istanza di restituzione del veicolo oggetto di confisca, di proprietà del ricorrente, è stata discussa nel contraddittorio delle parti all'udienza di comparizione avanti alla Corte d'appello di Bologna, il cui relativo provvedimento dì rigetto, senza alcuna formale opposizione all'esecuzione, è stato direttamente censurato col presente ricorso per cessazione.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere riqualificato come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte d'appello di Bologna quale Giudice dell'esecuzione. P.Q.M Qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Co