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Sentenza — n. 35431/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows opposition to criminal conviction decree by ruling postal mailing date counts for timeliness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35431/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order declaring the opposition inadmissible due to late filing. The defense argued that mailing the opposition via registered letter on the deadline date satisfied procedural requirements, citing jurisprudence that the mailing date, not receipt, determines timeliness for postal submissions. The Court agreed, holding that oppositions to criminal conviction decrees are impugnable acts subject to the same notification forms as appeals, thereby validating the timely submission.

Regesto Legislator

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Art. 461, comma 4 cod. proc. pen.; Artt. 582, 583 cod. proc. pen.: Oppositions to criminal conviction decrees are impugnable acts allowing postal submission where the mailing date, not receipt, determines timeliness.

Parole chiave

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opposition to criminal conviction postal notification timeliness mailing date rule inadmissibility declaration Cassation annulment tempestività dell'invio postale termine di comunicazione atto tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 461, comma 4 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 4 novembre 2020, il Gip del Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 461, comma 4, cod.
Artt. 582, 583 cod. proc. pen.
art. 461 cod. proc. pen
Pertanto, non sarebbe necessario, come richiesto dall'art. 461 cod. proc. pen., procedere mediante dichiarazione resa presso la cancelleria del Gip che ha emesso il decreto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016
pen., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, ma in tal caso, il referente temporale per valutare la tempestività dell'opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell'atto (Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Rv.
Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010
266302; Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dessena Salvatore, nato a Nuoro il 23/11/1982 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del Gip del Tribunale di Milano visti gli,atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 novembre 2020, il Gip del Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 461, comma 4, cod. proc. pen., l'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'imputato in data 26 febbraio 2020 e notificato allo stesso, al domicilio eletto presso il difensore, nonché al difensore stesso, in data 14 ottobre 2020, rilevando la tardività dell'opposizione, pervenuta presso la cancelleria dello stesso Tribunale in data 3 novembre 2020.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art.461 cod. proc. pen., in relazione alla omessa applicazione delle norme in materia di opposizione a decreto penale di condanna. Come risulta dagli atti allegati al ricorso e dalla stessa ordinanza impugnata, il decreto penale di condanna veniva notificato all'imputato e al difensore in data 14 ottobre 2020, con scadenza del termine di quindici giorni, ai fini della proposizione dell'opposizione, in data 29 ottobre 2020.

In tale data, il difensore dell'imputato anticipava alla cancelleria del Gip del Tribunale di Milano che lo stesso giorno avrebbe inoltrato l'atto di opposizione, mediante posta raccomandata a/r, procedendo immediatamente all'invio, tramite email, dell'atto stesso, unitamente alla procura alle liti e al decreto penale. Nonostante la spedizione del plico contenente l'opposizione fosse avvenuta in data 29 ottobre 2020, dunque nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito, il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'atto, senza tenere conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui all'opposizione a decreto penale di condanna si estendono le forme di notifica di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. in ragione della natura impugnatoria dell'atto.

Pertanto, non sarebbe necessario, come richiesto dall'art. 461 cod. proc. pen., procedere mediante dichiarazione resa presso la cancelleria del Gip che ha emesso il decreto. Secondo la pacifica interpretazione dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., corroborata dal disposto di cui al successivo comma 2, ai fini della verifica del rispetto dei termini di impugnazione, proposta mediante spedizione a mezzo del servizio postale, si considera la data di spedizione della raccomandata e non quella di ricezione. Da ciò deriverebbe la tempestività dell'opposizione presentata dal difensore nell'interesse dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Come è stato correttamente rilevato dal ricorrente, l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, ma in tal caso, il referente temporale per valutare la tempestività dell'opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell'atto (Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Rv. 266302; Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Rv. 248876).A fronte del richiamato principio di diritto, deve ritenersi proposta tempestivamente l'opposizione a decreto penale di condanna da parte del ricorrente, dal momento che il plico contenente l'atto è stato spedito in data 29 ottobre 2020 - come risulta dal cedolino della raccomandata allegato in atti - dunque il quindicesimo giorno dalla notifica del decreto penale all'imputato e al suo difensore.

2. Per tali motivi, l'ordinanza deve essere annullata e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, per l'ulteriore corso. Così deciso il 20/05/2021. Il Consigliere estensore Alessandxo