Sentenza — n. 35430/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza resa il 4 novembre 2020 dal Tribunale di Ragusa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Giovanna Lauretta veniva applicata, con i doppi benefici di legge, la pena concordata di 2 mesi, 20 giorni di arresto e 3.600 euro di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 44, lett. b, del d.P.R. n. 380 del 2001, a lei contestato perché, in assenza di permesso di costruire, realizzava all'interno dell'appezzamento rurale sito in Acate un vano garage con muri perimetrali in conci di tufo, copertura in latero-cemento e porta d'ingresso metallica, nonché una scala interna in cemento armato a due rampe per l'accesso al piano terrazzo; fatto accertato in Aceta il 6 maggio 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35430/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza del Tribunale siciliano, il Procuratore della Repubblica di Ragusa ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale deduce l'inosservanza dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, rilevando che il Giudice, nell'applicare la pena concordata dalle parti, aveva omesso di disporre la sanzione accessoria dell'ordine di demolizione delle opere, la cui applicazione costituisce atto dovuto, non suscettibile di valutazione discrezionale da parte dell'Autorità Giudiziaria.
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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica del Tribunale di Ragusa, nel procedimento a carico di Lauretta Giovanna, nata ad Acate il 09/11/1954; avverso la sentenza del 04-11-2020 del Tribunale di Ragusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente all'omesso ordine di demolizione, che si chiede sia disposto dalla Corte.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 4 novembre 2020 dal Tribunale di Ragusa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Giovanna Lauretta veniva applicata, con i doppi benefici di legge, la pena concordata di 2 mesi, 20 giorni di arresto e 3.600 euro di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 44, lett. b, del d.P.R. n. 380 del 2001, a lei contestato perché, in assenza di permesso di costruire, realizzava all'interno dell'appezzamento rurale sito in Acate un vano garage con muri perimetrali in conci di tufo, copertura in latero-cemento e porta d'ingresso metallica, nonché una scala interna in cemento armato a due rampe per l'accesso al piano terrazzo; fatto accertato in Aceta il 6 maggio 2018.
2. Avverso la sentenza del Tribunale siciliano, il Procuratore della Repubblica di Ragusa ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale deduce l'inosservanza dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, rilevando che il Giudice, nell'applicare la pena concordata dalle parti, aveva omesso di disporre la sanzione accessoria dell'ordine di demolizione delle opere, la cui applicazione costituisce atto dovuto, non suscettibile di valutazione discrezionale da parte dell'Autorità Giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Occorre al riguardo richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 6128 del 20/01/2016, Rv. 266285), secondo cui, nel caso di patteggiamento per violazioni sostanziali alla normativa urbanistica e antisismica, pur in difetto di uno specifico accordo fra le parti, il giudice ha l'obbligo di disporre l'ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trattandosi di una statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti.
Come ricordato anche dal Procuratore generale, la giurisprudenza di legittimità è altresì concorde nel ritenere che l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l'annullamento senza rinvio della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio "ex lege" (cfr. Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Rv. 263557 e Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Rv. 246769).
3. Alla luce di queste condivise premesse interpretative, il ricorso del P.M. va quindi accolto, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio - limitatèmente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione, ordine che in questa sede si impartisce, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione, che impartisce. Così deciso il 20/05/2021 Il o iglier