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Sentenza — n. 35428/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35428/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35428/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te SENTENZA sui ricorsi proposti da: SAURO ANDREA nato il 09/08/1992 SAURO FILIPPO nato il 10/09/1979 avverso l'ordinanza del 19/02/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; dato atto che, trattandosi di procedimento "de plano" non è stato dato avviso alle parti. 7992/2021 '

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, artt. 586-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35428/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione motivi di cassazione impugnazione della cancellazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia opposizione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
1.1 sigg.ri Andrea Sauro e Filippo Sauro ricorrono, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza di questa Corte di cassazione, Sez.
artt. 586-bis cod. pen
per i reati di cui agli artt. 586-bis cod. pen., 73, comma 1, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.
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Testo completo

te SENTENZA sui ricorsi proposti da: SAURO ANDREA nato il 09/08/1992 SAURO FILIPPO nato il 10/09/1979 avverso l'ordinanza del 19/02/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; dato atto che, trattandosi di procedimento "de plano" non è stato dato avviso alle parti. 7992/2021 '

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 sigg.ri Andrea Sauro e Filippo Sauro ricorrono, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza di questa Corte di cassazione, Sez. 4, n. 13605 del 19/02/2020 (dep. il 05/05/2020), che ha dichiarato inammissibili i ricorsi da loro proposti avverso la sentenza del 26/09/2019 del GUP del Tribunale di Enna pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 586-bis cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1.Con unico motivo eccepiscono la nullità della sentenza, ai sensi degli, artt. 178, comma 1, lett. c), 179, cod. proc. pen., per non essere stato il loro difensore avvisato dalla fissazione dell'udienza di discussione dei ricorsi. 1.1 ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 2.0sserva il Collegio: 2.1.avverso la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti può essere proposto ricorso per cassazione per i soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); 2.2.quando l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, sia in considerazione della collocazione del comma 5-bis dell'art. 610 nell'ambito delle disposizioni dedicate agli atti preliminari al procedimento innanzi alla Corte, sia in ragione della "ratio" di tale previsione, da ravvisarsi nelle finalità deflattive, meglio assicurate, nel silenzio della legge, da un provvedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Rv. 273169 - 01;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Rv. 272014 - 01; Sez. 6, n. 3110 del 08/01/2018, Rv. 272145 - 01); 2.3.nel caso di sentenza di applicazione della pena, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252 - 01;

Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Rv. 264766 - 01); 2.4.nel caso scrutinato dalla sentenza impugnata, i ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena deducendo l'erronea qualificazione giuridica dei fatti che avrebbero dovuto essere qualificati a norma del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di due episodi isolati di cessione di modesti quantitativi di "nandrolone"; 2.5.1a Corte di cassazione, con affermazione non contestata in questa sede, ha dichiarato inammissibili i ricorsi osservando che «al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, operazione pacificamente preclusa nella presente sede di legittimità»; 2.6.i ricorrenti, dunque, avevano dedotto motivi non consentiti in sede di legittimità sicché la decisione è stata correttamente adottata 'de plano' senza formalità di procedura, né essi deducono il travisamento dei motivi di ricorso e la loro astratta ammissibilità. 3.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammend