Sentenza — n. 35427/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di: DE LUCA MICHELE nato a CAVA DE' TIRRENI il 26/11/1970 avverso l'ordinanza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore, AVV. FRANCESCO BARBUTI, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque per il suo rigetto.RITENUTO IN FATTO E
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35427/2021 — snpen · Corte di Cassazione: FRANCESCO BARBUTI, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque per il suo rigetto.RITENUTO IN FATTO E
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di: DE LUCA MICHELE nato a CAVA DE' TIRRENI il 26/11/1970 avverso l'ordinanza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore, AVV. FRANCESCO BARBUTI, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque per il suo rigetto.RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 21/12/2020 della medesima Corte di appello che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'ordine di demolizione disposto con sentenza del 21/11/2008 che aveva irrevocabilmente condannato il sig. Michele De Luca per il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (abusiva realizzazione di un piano in sopraelevazione esteso 67 metri quadrati). 1.1.Con unico motivo deduce il travisamento della prova della data di effettiva esecuzione dei lavori, prova desunta dalla Corte di appello dal timbro postale datato 13/03/2013 posto a tergo delle fotografie ritraenti l'immobile già tamponato e, tuttavia, stampate il 01/04/2014, con evidente falsità della data del timbro (fatto, quest'ultimo, per il quale è stato aperto un separato procedimento penale). 2.Con memoria trasmessa telematicamente il 19/04/2021 il De Luca ha chiesto, per il tramite del difensore, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o che venga comunque rigettato. 3.11 PG ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è ammissibile e fondato. 5.0sserva il Collegio: 5.1.1a Corte di appello ha ritenuto legittimo il provvedimento di sanatoria del 27/07/2020, rilasciato dal Comune di Cava de Tirreni in ossequio all'art. 32, legge n. 326 del 2003, sul rilievo che la prova della realizzazione dell'abuso entro il termine del 31/03/2003 si evince dal timbro di annullamento postale apposto sul retro delle fotografie ritraenti l'abuso stesso e recante la data del 13/03/2003; 5.2.il pubblico ministero ricorrente deduce l'omessa considerazione del dato derivante dalla data di stampa delle fotografie, desumibile, afferma, dal retro delle foto stesse; 5.3.il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774;
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); quando viene dedotta la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302); pertanto, in caso di deduzione del travisamento .della prova, è necessario:
a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;
b) individuare l'elemento fattuale o lI dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale a del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035); 5.4.il pubblico ministero ha assolto all'onere di allegazione della prova dedotta come travisata (oltre al provvedimento impugnato); 5.5.nel caso di specie, al di là delle valutazioni di merito sulla prova (questione che non compete alla Corte di cassazione e sulla quale si sofferma a lungo la memoria difensiva), è un dato di fatto che la Corte di appello ha deciso esclusivamente in base al timbro postale ma ha omesso di prendere in considerazione la data di stampa apposta sul retro delle fotografie che introduce nel procedimento esecutivo un dato astrattamente in grado di sovvertire il senso della prova derivante dalla apposizione del timbro in data (apparentemente) anteriore a quella di esistenza fisica del documento; 5.6.poiché oggetto di cognizione in sede di legittimità è il provvedimento impugnato e la logica che ne sorregge il ragionamento, quel che qui rileva è unicamente il fatto che, come detto, la Corte di appello ha deciso in base al timbro postale, non in base agli altri elementi di fatto dedotti nella memoria difensiva volti a dimostrare la effettiva edificazione alla data del timbro e la coerenza con essa; si tratta di deduzioni che, semmai, potranno essere fatte valere in sede di rinvio, non in sede di legittimità; 5.7.sotto altro profilo, il giudice penale, nel valutare la prova, ben può autonomamente disattendere l'efficacia certificativa del timbro postale quando da altri elementi la data impressa non risulti conforme al vero, non essendo vincolato, nella ricostruzione del fatto, ai limiti di prova stabiliti dalle leggi civili (art. 193, cod. proc. pen.; cfr., al riguardo, Sez. 6, n. 26026 del 22/03/2018, Rv. 273415 - 01;
Sez. 5, n. 38240 del 02/10/2002, Rv. 222940 - 01).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d