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Sentenza — n. 35426/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for rescission of judgment due to defendant's voluntary absence from proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35426/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's request to rescind a final criminal judgment based on alleged lack of knowledge of the trial. The appellant argued he was unaware of the preliminary hearing and trial date, claiming procedural nullities under specific articles of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, ruling that the appellant had voluntarily placed himself in a position to avoid the process by changing his address without notifying authorities, thereby waiving the right to claim involuntary ignorance.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; Art. 420-bis c.p.p.: A convicted person who was absent from the trial cannot request non-enforceability of the judgment under Art. 670 c.p.p. if they instead seek rescission under Art. 629-bis c.p.p., provided they knowingly and voluntarily avoided participation in the proceedings.

Parole chiave

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rescission of judgment procedural nullity voluntary absence lack of knowledge Code of Criminal Procedure non-enforceability domicile change sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis c.p.p.
e contestuale istanza di rimessione in termini per proporre appello; 3.3.1'istanza, qualificata come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
Art. 420-bis c.p.p.
non contiene una tipizzazione, né indicazioni esemplificative degli eventi all'origine della situazione fattuale di assenza incolpevole; l'art. 420-bis, comma 4, cod.
Art. 670 c.p.p.
2021, Veljkovic, «il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 c.p.p.
Art. 162, comma 1, cod. proc. pen.
pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma' dell'art. 162, comma 1, cod.
Art. 31, d.lgs. n. 286 del 1998
art. 670 cod. proc. pen
Anche il terzo comma dell'art. 670 cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
e contestuale istanza di rimessione in termini per proporre appello; 3.3.1'istanza, qualificata come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., fu trasmessa dal Tribunale alla Corte di appello di Bologna; 3.4.come recentemente affermato da Sez.
art. 670 c.p
2021, Veljkovic, «il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 c.p.p.
art. 629-bis c.p
e contestuale istanza di rimessione in termini per proporre appello; 3.3.1'istanza, qualificata come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
art. 420-bis cod. proc. pen
è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020
Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021
è sufficiente che egli si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, al di là dei motivi di tale comportamento (cfr., in senso analogo, Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv.
Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019
Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEJDINI MARSEL nato a DURAZZO( ALBANIA) il 01/12/1983 avverso l'ordinanza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. Sejdini Marsel, alias Sejdini Sokol, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 17/07/2020 della Corte di appello di Bologna che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza del 27/11/2017 del Tribunale di Reggio Emilia (irr. il 17/11/2018) che l'ha condannato alla pena di un anno di reclusione e 5.000,00 euro di multa (applicata in aumento sulla pena oggetto di altra precedente condanna) per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

• 1.1.Con unico motivo, deducendo, in fatto, di non essere mai stato incolpevolmente a conoscenza del processo a suo carico, non essendogli mai stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (fissata per il 16/12/2014 ma celebrata effettivamente il 19/05/2015) né il decreto che dispone il giudizio per l'udienza dibattimentale del 16/07/2015, notificato al solo difensore d'ufficio, eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è infondato. 3.0sserva preliminarmente il Collegio: 3.1.11 ricorrente è venuto a conoscenza della sentenza oggetto di richiesta di rescissione il 02/12/2019, allorquando gli era stato notificato l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero; 3.2.1'8/01/2020 aveva proposto al Tribunale di Reggio Emilia incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. e contestuale istanza di rimessione in termini per proporre appello; 3.3.1'istanza, qualificata come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., fu trasmessa dal Tribunale alla Corte di appello di Bologna; 3.4.come recentemente affermato da Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Veljkovic, «il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 c.p.p. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività; può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità; la richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670 c.p.p. in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.»; 3.5.spiega la Corte che, nell'attuale convivenza degli artt. 420-bis, 604, 629-bis e 670 cod. proc. pen., quest'ultima norma conserva un margine di applicazione quando si deducono:

a) vizi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna;

b) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'avviso di ritardato deposito della sentenza ai sensi dell'art. 548, co 2, c.p.p.;

c) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'estratto della sentenza di condanna, emessa nei confronti dell'imputato contumace, ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., il cui processo resta soggetto alla previdente regolamentazione, perché pronunciata prima dell'introduzione della "assenza" e della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis I. n. 118/2014. Anche il terzo comma dell'art. 670 cod. proc. pen. ha un ambito di applicazione ridotto, limitato all'ipotesi in cui il titolo sia costituito dal decreto penale di condanna, il destinatario non ne abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza ed intenda proporre opposizione.

E' questo l'unico caso per il quale l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 67 del 2014, contempla ancora la restituzione nel termine per proporre impugnazione e che, a sua volta, giustifica il permanente significato dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. L'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo previdente conserva, a sua volta, un residuo spazio applicativo in relazione ai procedimenti contumaciali trattati e definiti nei gradi di merito prima dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 67 del 2014. Infine, l'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., letto in correlazione con l'art. 629-bis, è applicabile nei casi in cui l'assenza incolpevole abbia riguardato non l'intero corso del processo, ma il solo grado di appello, per effetto di vizi riguardanti la notificazione degli atti introduttivi del giudizio; 3.6.ne consegue che correttamente il tribunale aveva qualificato l'istanza di rimessione in termini come richiesta di rescissione del giudice e ciò, tuttavia, gli imponeva di qualificarla come inammissibile sia perché non presentata alla Corte di appello (Sez. 5, n. 23075 del 03/03/2021, Rv..281216 - 01), sia perché tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza effettiva della sentenza.

4. Il ricorso, in ogni caso, è infondato per le seguenti ragioni: 4.1.1'8/05/2009 il ricorrente, all'epoca detenuto per altra causa, ricevette in carcere, a mani proprie, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento poi definito con la sentenza del 27/11/2017 del Tribunale di Reggio Emilia; le sue generalità erano quelle di "Sejdini Sokol, nato a Shijak (Albania) il 01/12/1984"; 4.2.il 28/08/2010 il ricorrente, espiata la pena detentiva, fu espulso dal territorio nazionale facendovi rientro nel mese di dicembre dell'anno 2014 con le diverse generalità di "Sejdini Marsel, nato a Shijak (Albania) il 01/12/1983", generalità legittimamente modificate nel proprio paese di origine in conformità con le leggi colà vigenti; 4.3.è un dato di fatto che egli non ricevette mai la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né del decreto che dispone il giudizio e che dunque egli non era venuto a conoscenza della «celebrazione del processo»; costituisce altro dato di fatto che tutte le ricerche effettuate dal giudice prima di dichiarare l'assenza dell'imputato (assenza legittimamente dichiarata il 17/12/2015) erano indirizzate nei confronti di "Sejdini Sokol, nato a Shijak (Albania) il 01/12/1984", non già di "Sejdini Marsel, nato a Shijak (Albania) il 01/12/1983", rientrato in Italia quando non ancora si celebrava l'udienza preliminare; 4.4.come affermato da Sez.

U, Veljkovic, cit., è con i rimedi consentiti dagli artt. 420-bis, 604 e 629-bis cod. proc. pen. che si garantisce tutela in tutti i casi in cui la mancata comparizione in giudizio dell'imputato non sia frutto di una scelta volontaria, conseguente alla rituale conoscenza del provvedimento di "vocatio in iudicium". La struttura testuale dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen. e la sua funzione non consentivano in precedenza, e non consentono tuttora, dopo l'introduzione della disciplina del processo in assenza in luogo di quello contumaciale, di pervenire ad un diverso risultato ermeneutico.

Nell'attuale contesto, l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.

Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere. L'art. 629-bis cod. proc. pen. non contiene una tipizzazione, né indicazioni esemplificative degli eventi all'origine della situazione fattuale di assenza incolpevole; l'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., d'altro canto, laddove prevede la revoca dell'ordinanza che dispone di procedere in assenza, a fronte di determinate evenienze dedotte dall'imputato, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, implica che tutti i meccanismi di controllo abbiano operato con efficacia prima della declaratoria di assenza e che prima ancora siano stati regolarmente compiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, secondo l'ordine sequenziale di verifiche, stabilito dall'art. 420, comma 2, cod. proc. pen.

Tuttavia, sia lo scrupoloso compimento dei controlli preliminari funzionali alla dichiarazione di assenza, sia la loro conduzione in modo non corretto, possono dar luogo al verificarsi di situazioni concrete, nelle quali l'imputato sia stato privato incolpevolmente della possibilità di conoscere la celebrazione del processo. In altri termini, il rimedio fornito dall'art. 629-bis cod. proc. pen. è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.

è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile; 4.5.nel caso di specie, però, il cambio delle proprie generalità, con modifica persino dell'anno di nascita, ha permesso al ricorrente di sfuggire alle ricerche disposte dal giudice per consentirgli di venire a conoscenza della pendenza del processo a suo carico; tale comportamento, posto in essere nella incontestata consapevolezza della pendenza a suo carico di un procedimento penale definito, all'epoca dell'ultima notificazione a mani proprie, con atto immediatamente prodromico all'esercizio dell'azione penale, ha di fatto vanificato i meccanismi processuali posti a sua' tutela, rendendo impossibile il rintraccio ed integrando quel comportamento, non incolpevole, che osta alla rescissione del giudicato; 4.6.non hanno alcuna rilevanza le ragioni che hanno indotto il ricorrente alla modifica delle proprie generalità: ai fini della colpevole ignoranza della celebrazione del processo non è richiesto che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati;

è sufficiente che egli si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, al di là dei motivi di tale comportamento (cfr., in senso analogo, Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv. 281101 - 02, secondo cui deve escludersi la incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui l'imputato, eletto domicilio presso il proprio luogo di lavoro ove abbia ricevuto la notifica a mani proprie di atti del procedimento sino all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., si sia trasferito altrove senza comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare;

Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Rv. 276972 - 01, secondo cui deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma' dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa); 4.7.non colgono nel segno le deduzioni, già negativamente scrutinate dalla Corte di appello, secondo le quali, rientrato in Italia, nel dicembre 2014 il ricorrente aveva adito il Tribunale per i minorenni di Bari per chiedere l'autorizzazione a permanere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 286 del 1998, ed aveva ottenuto di conseguenza il permesso di soggiorno previa operazione di fotosegnalamento e prelievo delle impronte digitali; 4.8.in disparte l'irrituale rinvio ai documenti allegati alla originaria richiesta di rimessione in termini non allegati al ricorso in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso, resta il fatto che:

a) egli, ancorché espulso nel 2010, era rientrato in Italia prima ancora della conclusione dell'udienza preliminare e della emissione del decreto che dispone il giudizio (notificato il 20/05/2015 allo stesso difensore d'ufficio indicato nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari quale suo domiciliatario in quanto irreperibile);

b) aveva adito il Tribunale per i minorenni con le nuove generalità;

c) la possibilità di essere rintracciato con il sistema AFIS costituisce affermazione del tutto apodittica, contrastata dal fatto che egli non era stato comunque inserito con l'alias del precedente nome e che ancora alla data del 09/10/2015, benché residente in Italia (con le diverse generalità) le sue ricerche, prodromiche alla dichiarazione di assenza ed effettuate con l'unico nome noto al giudice procedente, avevano dato es